Esodo incentivato

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Previsto dall’ art. 4 della legge 28 giugno 2012 n. 92, prevede la possibilità, nei casi di eccedenza di personale, di stipulare accordi tra i datori di lavoro che impieghino mediamente più di 15 dipendenti e le organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative a livello aziendale, al fine di incentivare l’ esodo dei lavoratori più prossimi al pensionamento: con gli accordi di esodo il datore di lavoro si impegna a corrispondere all’ INPS la provvista finanziaria per l’ erogazione ai lavoratori di una prestazione di importo pari alla pensione che spetterebbe in base alle regole vigenti fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento. I lavoratori interessati dall’ esodo sono quelli che raggiungono i requisiti minimi di pensionamento anticipato nei 4 anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro.

Nell’ ambito della previdenza complementare, giustifica l’ eventuale richiesta di riscatto parziale, nel limite del 50%, della posizione maturata.

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