Procedure di mobilità

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Previste in caso di cessazione dell’ attività lavorativa, costituiscono un intervento a favore di particolari categorie di lavoratori, licenziati da aziende in difficoltà, al fine di garantire una prestazione di sostegno al reddito, sostitutiva della retribuzione, e ne favoriscono il reinserimento nel mondo del lavoro.

La legge 28 giugno 2012 n. 92, e successive modificazioni, ha abrogato l’intervento in parola dal 1 gennaio 2017. Pertanto, i lavoratori licenziati a far data dal 31 dicembre 2016 non potranno più essere collocati in mobilità ordinaria e godere della prestazione dell’indennità di mobilità. L’ indennità di mobilità  è stata sostituita da nuova NASPI.

Il ricorso alle procedure di mobilità legittima la richiesta di riscatto parziale, nel misura del 50%, della posizione maturata presso il Fondo.

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