Consistono nell’erogazione di somme prelevate dal montante accumulato per far fronte ad esigenze che si verifichino durante il periodo di partecipazione al Fondo.
A seconda della causa per cui sono richieste cambiano le condizioni applicate. In particolare si distinguono:
- anticipazioni per spese sanitarie;
- anticipazioni per acquisto o ristrutturazione della prima casa;
- anticipazioni per qualsiasi altra esigenza (“cause generiche” non documentate).
La somma prelevata a titolo di anticipazione va a ridurre la posizione individuale e quindi la pensione integrativa, a meno che non venga reintegrata.

In quali casi si può chiedere un’anticipazione e come cambiano le condizioni applicate?
I casi specifici, per i quali è prevista un’anticipazione maggiore, sono:
- Anticipazioni per spese sanitarie: si può ottenere fino al 75% del montante totale accumulato e la richiesta può essere inoltrata in qualsiasi momento;
- Anticipazioni per acquisto della prima casa di abitazione: si può ottenere fino al 75% del montante totale accumulato e la richiesta può essere inoltrata solo dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza integrativa;
- Anticipazioni per ristrutturazione della prima casa di abitazione: si può ottenere fino al 75% del montante totale accumulato e la richiesta può essere inoltrata solo dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza integrativa.
(Per maggiori dettagli vedi le sezioni dedicate).
Fuori da questi casi, si rientra nell’ipotesi generica, relativa quindi ad ogni altra esigenza dell’ aderente, per la quale è possibile richiedere un’anticipazione, ma in questo caso per un importo minore: è possibile ottenere una somma fino al 30% del montante totale accumulato e la richiesta può essere inoltrata solo dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza integrativa.
I residenti nelle zone terremotate hanno diritto a delle agevolazioni, quali sono?
Le condizioni per accedere alle agevolazioni sono:
- dimostrare la propria residenza alle date del sisma nei comuni menzionati dalla Legge 229/2016 e successive modifiche;
- fare la richiesta entro la durata dell’agevolazione, ossia 3 anni a decorrere dal 24 agosto 2016 (quindi fino al 24 agosto 2019).
Le anticipazioni possono essere richieste, entro i limiti percentuali previsti per ciascusa causale, per acquisto o ristrutturazione della prima casa, spese sanitarie ed ulteeriori esigenze. Le agevolazioni consistono in:
- l’anticipazione può essere richiesta anche senza aver maturato il requisito temporale degli 8 anni di iscrizione alla previdenza complementare;
- alle somme erogate si applica la tassazione agevolata prevista per le spese sanitarie (con l’applicazione di una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota massima del 15% anzichè del 23%).
Si possono chiedere più anticipazioni in tempi diversi?
- per fare la prima richiesta devono essere trascorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo (tranne che nel caso di anticipazione per spese mediche, che può essere richiesta in qualsiasi momento);
- il massimale erogabile complessivo (a fronte di più richieste) non può superare in ogni caso il 75% del totale della posizione nel caso di cause specifiche (spese sanitarie, acquisto o ristrutturazione della prima casa);
- nell’ipotesi generica occorre che la reiterazione delle richieste relative alla medesima causa non superino il limite complessivo, in questo caso, del 30% della posizione maturata.
Se previsti, come vengono calcolati gli 8 anni di iscrizione necessari per chiedere l’anticipazione?
- valgono tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari in cui non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione;
- valgono anche gli anni di partecipazione ad un “vecchio” PIP;
- il periodo decorre dal momento della prima iscrizione;
- le anticipazioni possono essere richieste fino a quando l’aderente non fruisca della pensione integrativa finale, quindi, anche quando l’aderente prosegua volontariamente la partecipazione al fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista.
Se si percepisce già la pensione complementare è possibile chiedere delle anticipazioni?
Le somme anticipate sono tassate?
L’ entità dell’ aliquota varia a seconda della causa per cui è richiesta l’ anticipazione.
Per maggiori dettagli vedi la sezione relativa al “regime fiscale delle anticipazioni”
Le somme anticipate come possono essere reintegrate?
La cadenza della reintegrazione può essere, ad esempio, annuale o mensile e non necessariamente una tantum.
In questo caso, le somme versate al fondo devono essere espicitamente dichiarate dall’aderente come dirette al reintegro delle anticipazioni.
Le somme reintegrate sono deducibili?
I versamenti aggiuntivi, quindi, concorrono, con i contributi versati, a determinare il tetto massimo di deducibilità annuale.
Per maggiori dettagli vedi la sezione relativa al “regime fiscale nella fase di contribuzione“.
L'imposta pagata sulle somme anticipate può essere recuperata con il loro reintegro?
sulle somme oggetto di reintegro – eccedenti il limite annuale di deducibilità dei contributi versati al fondo (5.164,57€) – è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.
In quali casi si può chiedere un’anticipazione?
I casi specifici, per i quali è prevista un’anticipazione maggiore, sono:
- Anticipazione per spese sanitarie (nel limite del 75% del montante totale accumulato)
- Anticipazione per acquisto della prima casa di abitazione (nel limite del 75% del montante totale accumulato)
- Anticipazione per ristrutturazione della prima casa di abitazione (nel limite del 75% del montante totale accumulato)
Fuori da questi casi, si rientra nell’ipotesi generale, relativa, quindi, ad ogni altra esigenza dell’ aderente, per la quale è possibile richiedere un’anticipazione, ma in questo caso per un importo minore (nel limite, cioè, del 30% del totale della posizione maturata).
Si possono chiedere più anticipazioni in tempi diversi?
- per fare la prima richiesta devono essere trascorsi almeno 8 anni di iscrizione al Fondo (tranne che nel caso di anticipazione per spese mediche, che può essere richiesta in qualsiasi momento);
- il massimale erogabile complessivo (a fronte di più richieste) non può superare il 75% del totale della posizione;
- nell’ipotesi generale (ovvero tutte le cause di anticipazione diverse da spese mediche, acquisto o ristrutturazione della prima casa) occorre che la reiterazione delle richieste relative alla medesima causa non superino il limite complessivo, in questo caso, del 30% della posizione maturata.
Come vengono calcolati gli 8 anni di iscrizione al Fondo necessari per chiedere l’anticipazione?
- valgono tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari in cui non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione;
- valgono anche gli anni di partecipazione ad un “vecchio” PIP;
- il periodo decorre dal momento della prima iscrizione;
- le anticipazioni possono essere richieste fino a quando l’aderente non fruisca della pensione integrativa finale, quindi, anche quando l’aderente prosegua volontariamente la partecipazione al fondo oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista.
Se si percepisce già la pensione complementare è possibile chiedere delle anticipazioni?
Le somme anticipate sono tassate?
L’ entità dell’ aliquota varia a seconda della causa per cui è richiesta l’ anticipazione.
Per maggiori dettagli vedi la sezione relativa al “regime fiscale delle anticipazioni”
Le somme anticipate come possono essere reintegrate?
La cadenza può essere, ad esempio, annuale o mensile.
In questo caso, le somme versate al fondo devono essere espicitamente dichiarate dall’aderente come dirette al reintegro delle anticipazioni.
Le somme reintegrate sono deducibili?
I versamenti aggiuntivi, quindi, concorrono, con i contributi versati, a determinare il tetto massimo di deducibilità annuale.
Per maggiori dettagli vedi la sezione relativa al “regime fiscale nella fase di contribuzione“.
L'imposta pagata sulle somme anticipate può essere recuperata con il loro reintegro?
sulle somme oggetto di reintegro – eccedenti il limite annuale di deducibilità dei contributi versati al fondo (5.164,57€) – è riconosciuto all’aderente un credito d’imposta pari all’imposta pagata al momento della fruizione dell’anticipazione, proporzionalmente riferibile all’importo reintegrato.

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