Il trasferimento del fondo pensione è un’operazione specificatamente prevista per gli aderenti che permette di cambiare forma pensionistica trasferendo direttamente quanto accumulato fino a quel momento dal “vecchio” al nuovo fondo pensione (potrebbe essere paragonabile, ad esempio, alla surroga di un mutuo). La normativa, quindi, prevede espressamente questa possibilità senza che il fondo pensione di provenienza possa porre alcun limite o vincolo e tanto meno alcuna penale. L’unica regola, prevista in maniera uniforme per tutti i fondi pensione, è la possibilità di richiedere il trasferimento dopo almeno due anni dalla sottoscrizione del fondo originario, ma sono comunque previste delle eccezioni: in caso di perdita dei requisiti di partecipazione ai fondi pensione chiusi di categoria non è previsto tale limite di permanenza, potendo essere richiesto in qualsiasi momento si verifichi la condizione.
Per procedere al trasferimento, nel momento in cui si sottoscrive il nuovo fondo pensione, si dichiara contestualmente di voler trasferire la posizione accumulata nel vecchio fondo pensione. Inoltre, l’aderente sottoscrive una formale richiesta di trasferimento da consegnare al precedente fondo pensione cedente, da consegnare in genere tramite raccomandata o e/mail o all’indirizzo di posta elettronica certificata. A quel punto, l’operazione di trasferimento viene gestita direttamente tra i due fondi pensione e il fondo pensione cedente, ricevuta l’autorizzazione a procedere dal fondo pensione cessionario, è tenuto a liquidare le somme oggetto di trasferimento, entro il termine massimo di legge di 6 mesi.
L’aderente che ha maturato almeno due anni di permanenza all’interno del fondo pensione o che ha perso i requisiti partecipativi al fondo pensione chiuso di categoria può cambiare il fondo pensione. Il trasferimento della posizione presso un altro fondo pensione non comporta l’azzeramento dell’anzianità (previsto solo in caso di riscatto totale) nel sistema della previdenza complementare per la quale fa fede la data della prima adesione ad un qualsiasi fondo pensione.
Il periodo minimo di permanenza all’interno di un fondo pensione aperto o di un PIP è di due anni. Questo non vale per i fondi pensione chiusi di categoria in cui, nel caso di perdita dei requisiti di partecipazione (per interruzione del rapporto di lavoro o cambio di CCNL), si può chiedere il trasferimento anche prima che siano decorsi due anni dalla sottoscrizione. Ci sono, inoltre, altri casi specifici in cui non c’è il limite temporale dei due anni di permanenza per poter richiedere il trasferimento:
- in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del fondo originario;
- in caso di modifiche sostanziali che interessino la caratterizzazione del fondo, come può avvenire in caso di variazione significativa delle politiche di investimento;
- in caso di cessione del fondo ad una altra banca/ impresa assicurativa / SIM/ SGR, qualora l’istitutore/gestore originario non voglia o non possa più esercitare l’attività di gestione del fondo medesimo.
Quando si verifica una di queste condizioni, deve essere comunicata dal Fondo ad ogni aderente interessato entro 120 giorni dalla decorrenza della modifica. L’aderente ha poi un termine di 90 giorni per manifestare la scelta eventuale di trasferimento.
Il fondo pensione può riservarsi il diritto di applicare delle spese per il trasferimento, da riportare obbligatoriamente nella scheda dei costi della nota informativa e il cui importo non può essere più elevato rispetto alle altre voci di spesa normalmente applicate nel corso del rapporto. In genere, quindi, si tratta di un costo prelavato una tantum direttamente dalla posizione da trasferire e di ammontare contenuto. Non è prevista, inoltre, l’applicazione di alcuna penale per chi decide di trasferire il proprio fondo pensione e il montante accumulato non è soggetto a tassazione.
In base a quanto previsto dalla normativa il fondo pensione cessionario ha fino a sei mesi di tempo per dare seguito alla richiesta di trasferimento. Questo termine va calcolato a partire dalla data in cui l’aderente (o il suo intermediario) ha trasmesso la richiesta di trasferimento della sua posizione.
Il trasferimento della posizione individuale comporta il passaggio di tutte le somme versate (TFR e contributi datoriali compresi) e incrementate dai rendimenti, che risultano sul proprio conto individuale, al netto dei costi eventualmente fissati dal fondo cedente. Oltre a quanto accumulato fino a quel momento, l’aderente ha diritto al versamento al nuovo fondo pensione cessionario dell’eventuale TFR maturando non ancora affluito al fondo originario e maturato successivamente al trasferimento. Lo stesso vale per gli eventuali contributi del datore di lavoro (sempre nei limiti e secondo le condizioni stabilite dai contratti o accordi collettivi.) L’operazione di trasferimento, con anche gli importi effettivamente trasferiti, viene riepilogata in un apposito documento prodotto dal fondo originario.
Dopo aver individuato il nuovo fondo pensione, alla burocrazia ci pensiamo noi. L’operazione di trasferimento viene intermediata totalmente online e senza alcun costo aggiuntivo direttamente dai consulenti di propensione.it. Verrai, quindi, guidato nella compilazione di tutta la modulistica necessaria e provvederemo a trasmetterla sia al fondo pensione originario che al nuovo fondo pensione sottoscritto. A quel punto, l’operazione di trasferimento verrà gestita direttamente tra i due fondi pensione, ma potendo contare sempre sul nostro supporto per qualsiasi esigenza o necessità.