Il fondo pensione (sia esso fondo pensione aperto o PIP) costituisce un patrimonio, seppur interno alla società o ente stesso che lo ha istituito e che lo gestisce:
- di destinazione, → in virtù del vincolo di indistraibilità a presidio delle risorse versate dagli aderenti e accumulate nel proprio conto individuale. Il patrimonio del fondo è, quindi, destinato all’ erogazione delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine;
- separato e autonomo → RISPETTO
∙ al “restante” patrimonio della società o ente istitutore/gestore del fondo stesso;
∙ al patrimonio degli altri fondi (eventualmente gestiti);
∙ al patrimonio dei singoli aderenti.
Questo è garantito dalla separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, che il gestore deve obbligatoriamente adottare per le operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni.
La separatezza e l’ autonomia patrimoniali implicano:
- sul patrimonio del fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte:
– dei creditori della società o ente gestore del fondo
– dei creditori degli aderenti
- Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nella procedura di fallimento (o altre procedure concorsuali) che riguardino la società o ente gestore del fondo.