Libertà di adesione

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Principio cardine del sistema di previdenza complementare, per l’ appunto volontario, in contrapposizione al carattere obbligatorio del regime pensionistico pubblico.

L’ adesione ad un fondo pensione, quindi, è libera ed, in particolare, viene garantita:

  • anche qualora si tratti di un fondo negoziale a cui il lavoratore può iscriversi in virtù della contrattazione collettiva da cui è sindacalmente rappresentato;
  • anche in caso di adesione per mezzo di conferimento tacito del Tfr, perché resta ferma la possibilità di esprimere esplicitamente l’ opzione contraria.

Il concetto della volontarietà di adesione comprende, inoltre, la libertà di scelta del fondo pensione a cui aderire tra le alternative possibili, al di là dell’ eventuale rappresentanza sindacale di riferimento.( L’ unico limite si incontra, all’ opposto, per la possibilità di aderire ad un fondo chiuso (o negoziale), qualora il soggetto non rientri nell’ ambito della categoria dei lavoratori rappresentati dalla contrattazione collettiva, istitutrice del fondo medesimo).

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