I limiti agli investimenti a cui devono attenersi i gestori dei fondi pensione, a presidio del risparmio finalizzato proprio degli stessi.
Sono dettati dalla normativa e dal D. m. n. 166 del 2014 (v. convenzione di gestione) e consistono, sostanzialmente, in limiti qualitativi, quantitativi o di concentrazione rispetto agli strumenti finanziari con cui investire le risorse degli aderenti.
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