Limiti di pignorabilità

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Il pignoramento è l’atto con cui hanno inizio le azioni esecutive, richiesto dal creditore per vincolare beni e crediti del patrimonio del debitore al fine di soddisfare le proprie pretese creditorie.

Nell’ambito della previdenza integrativa ci sono due livelli di impignorabilità:

  • impignorabilità assoluta per le risorse degli iscritti in fase di accumulo e partecipazione al fondo pensione, dal momento che non sono ammesse azioni esecutive da parte nè dei creditori del gestore del fondo, nè dei creditori degli aderenti (intangibilità della posizione individuale);
  • impignorabilità relativa per la pensione integrativa in fase di erogazione, dal momento che è pignorabile, da parte di eventuali creditori del titolare della stessa, negli stessi limiti della pensione pubblica: nel limite di 1/5 delle somme che eccedono il cosiddetto “minimo vitale”, necessario per il sostentamento. (Art. 545 c.p.c).
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