Operatività transfrontaliera

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Rileva la  DIRETTIVA N. 2003/41, relativa alle “attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali.”

In Italia è stata recepita con il d. lgs. n. 28 del 2007, il quale ha inserito apposite disposizioni nel Codice della previdenza complementare( artt. 15 bis-15 quinquies d. lgs. n. 252 del 2005):

  • fondi chiusi, fondi aperti, fondi preesistenti a capitalizzazione, con esclusione dei soli PIP, stanti le restrizioni rispetto alle attività assicurative, possono operare nei confronti di datori di lavoro o dei lavoratori residenti in uno Stato membro dell’ UE, se previamente autorizzati dalla Covip all’ esercizio dell’ attività transfrontaliera.
  • quanto all’ ipotesi opposta, i fondi pensione istituiti negli stati membri possono raccogliere adesioni su base collettiva su territorio italiano, previo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza straniera e la Covip.
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