Patrimonio di destinazione/autonomo/separato

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Il fondo pensione (sia esso fondo pensione aperto o PIP) costituisce un patrimonio, seppur interno alla società o ente stesso che lo ha istituito e che lo gestisce:

  • di destinazione, → in virtù del vincolo di indistraibilità  a presidio delle risorse versate dagli aderenti e accumulate nel proprio conto individuale. Il patrimonio del fondo è, quindi, destinato all’ erogazione delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine;
  • separato e  autonomo   →  RISPETTO

∙ al “restante” patrimonio della società o ente istitutore/gestore del fondo stesso;

∙ al patrimonio degli altri fondi (eventualmente gestiti);

∙ al patrimonio dei singoli aderenti.

Questo è garantito dalla separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, che il gestore deve obbligatoriamente adottare per le operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni.

La separatezza e l’ autonomia patrimoniali implicano:

  • sul patrimonio del fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte:

– dei creditori della società o ente gestore del fondo

– dei creditori degli aderenti

  • Il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nella procedura di fallimento (o altre procedure concorsuali) che riguardino la società o ente gestore del fondo.
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