Acquisto prima casa

Si può chiedere l’anticipazione della posizione maturata nel caso di acquisto della prima casa di abitazione, quando:
  • la casa è destinata all’abitazione dell’iscritto o del figlio;
  • sono trascorsi 8 anni di iscrizione alla previdenza integrativa.

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Cosa si intende per "prima casa"?
La prima casa di abitazione è la casa destinata a residenza o a dimora abituale, per l’iscritto o i suoi figli.
A chi deve essere intestata la prima casa?
La casa deve essere intestata all’iscritto stesso, ai suoi figli o al coniuge in regime di comunione legale dei beni (in questo caso l‘abitazione deve essere stata acquistata successivamente al matrimonio).
A quanto può ammontare l'anticipo?
L’anticipazione può arrivare fino al limite massimo del 75% della posizione maturata al momento della richiesta.
Entro quanto tempo dalla data di acquisto si può richiedere l’anticipazione?
L’anticipazione va richiesta entro il termine di 18 mesi dalla data dell’acquisto della casa o dalla stipulazione del contratto di mutuo.
La data del rogito, inoltre, non deve essere antecedente agli 8 anni di iscrizione al fondo richiesti.

È possibile che le forme pensionistiche complementari prevedano termini anche più brevi rispetto ai 18 mesi.

Qual'è la documentazione necessaria?
Per comprovare l’acquisto, la normativa richiede un “atto notarile” (rogito).
Sono comunque considerati idonei anche altri documenti che dimostrino che l’acquisto è in corso, come ad esempio un contratto preliminare, ferma restando la necessità di presentare l’atto notarile dopo la stipula del contratto definitivo.

Inoltre, possono essere richiesti:

  • il certificato di residenza;
  • la dichiarazione sostitutiva di atto notorio da cui risulti la non proprietà o godimento di altre abitazioni;
  • lo stato di famiglia che attesti il grado di parentela nell’ipotesi in cui l’acquisto sia per il coniuge e/o i figli.
Si può richiedere un'anticipazione per estinguere il mutuo?
Il regolamento del fondo può prevedere richieste di anticipazioni anche per l’enstinzione totale o parziale di un mutuo precedentemente contratto, ma nel rispetto di alcune condizioni:
  • il contratto di mutuo deve essere stato stipulato in occasione dell’acquisto della prima casa di abitazione per l’iscritto o per i figli;
  • il contratto di mutuo deve essere stato concluso fino ad un massimo di due anni prima rispetto alla richiesta di anticipazione per la relativa estinzione; (in genere, è richiesto che la domanda di anticipazione sia presentata entro i 18 mesi successivi all’acquisto della casa ovvero alla conclusione del contratto di mutuo).
Ci sono altri casi particolari in cui è ammessa l' anticipazione?
L’ anticipazione è ammessa anche:
  • in caso di acquisto di una quota della proprietà immobiliare, nei limiti del suo valore e fermi i requisiti di “prima casa” e di “residenza o dimora abituale dell’aderente, figli o coniuge in comunione legale dei beni”;
  • per l’acquisto di un immobile ubicato all’estero, purché sia sempre “prima casa”;
  • in ipotesi di diverse forme di acquisizione della proprietà, come l’acquisto in cooperativa o la costruzione della casa di abitazione su suolo proprio.
Ci sono dei casi in cui l'anticipazione non è ammessa?
L’anticipazione è esclusa, rientrando quindi nell’ipotesi di “esigenze generiche”:
  • se richiesta da un iscritto che sia coniuge separato, già comproprietario di un immobile assegnato in godimento all’altro coniuge;;
  • per l’acquisizione di altri diritti reali di godimento diversi dal diritto di proprietà, ad esempio l’usufrutto;
  • per l’acquisto della nuda proprietà di un immobile, a meno che l’ acquirente della nuda proprietà abbia lì stabilito la sua residenza e ciò sia documentato;
  • per l’acquisto della proprietà di immobili senza oneri a carico dell’iscritto, ovvero a titolo gratuito (es. donazione).

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