Garanzie in caso di morte

A miglior tutela dell’ aderente, sono previste forme di garanzie accessorie, per far fronte all’eventualità che si verifichino specifici rischi.

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Cosa accade in caso di morte dell’aderente durante la fase di accumulo?
Nel caso di morte dell’aderente prima della maturazione del diritto alla pensione complementare, l’intera posizione individuale accumulata presso il fondo è riscattata dagli eredi o dai diversi beneficiari indicati dall’iscritto (siano essi persone fisiche o giuridiche).
È possibile tutelare ulteriormente i propri cari in fase di accumulo?

Oltre al riscatto degli eredi o altri beneficiari previsto in automatico, il fondo può prevedere la possibilità di sottoscrivere un’ulteriore copertura assicurativa accessoria, la cosiddetta Temporanea Caso Morte (TCM).
In caso di morte dell’aderente al fondo, la TCM garantisce agli eredi o altri beneficiari il capitale accumulato maggiorato di un determinato interesse

In alcuni casi, la garanzia è inclusa nel piano di contribuzione al fondo senza costi aggiuntivi.

Cosa accade in mancanza di eredi o di beneficiari?
In mancanza di eredi o beneficiari, la posizione viene devoluta a finalità sociali secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali. (Nei fondi chiusi la posizione resta acquisita al fondo stesso, determinando un aumento delle posizioni individuali degli aderenti).
Cosa accade se la morte sopravviene nella fase di erogazione della pensione complementare?
Nel caso di morte del titolare della rendita pensionistica integrativa, a miglior tutela del medesimo, i regolamenti del Fondo possono prevedere la stipula di contratti assicurativi collaterali, che garantiscono la reversibilità della pensione complementare per il rischio morte dell’ aderente. Si tratta quindi di ipotesi di garanzia facoltativa.
Cosa accade in caso di morte dell’aderente durante l'erogazione della R.I.T.A?
Nel caso di morte dell’aderente nel corso dell’erogazione della R.I.T.A, il capitale residuo corrispondente alle rate non ancora erogate è riscattata dai beneficiari designati dall’iscritto. In assenza di un’espressa indicazione, la posizione viene liquidata agli eredi (legittimi o testamentari).
La rendita pensionistica agli eredi o ai beneficiari viene garantita in ogni caso?
No, trattandosi di una garanzia accessoria, è necessario che l’aderente abbia sottoscritto delle apposite prestazioni assicurative accessorie al momento dell’adesione o successivamente, salvo i casi in cui queste assicurazioni siano obbligatorie (come avviene, a discrezione del gestore, per i soli PIP).
Quali somme vengono garantite agli eredi o ai beneficiari indicati dall’aderente?
Le assicurazioni accessorie possono garantire:
  • o la restituzione del montante residuo;
  • o l’ erogazione della rendita calcolata in base al montate residuale (montante da cui sono sottratte le risorse già utilizzate per l’erogazione della rendita all’effettivo titolare defunto sino alla sua morte ed i costi derivanti dall’attivazione dei contratti assicurativi collaterali che garantiscono questa copertura accessoria).
Le garanzie accessorie per il caso morte sono obbligatorie?
Nei fondi aperti l’adesione alle prestazioni accessorie per premorienza è sempre facoltativa e può essere espressa sia all’atto dell’adesione al Fondo che successivamente.
Nei PIP le prestazioni assicurative che il contratto propone come coperture accessorie possono essere non solo facoltative ma anche obbligatorie (con l’onere per il Fondo di evidenziarne l’eventuale obbligatorietà).
Le somme erogate ai beneficiari sono soggette ad imposta di successione?
No, come chiarito dall’ Agenzia delle Entrate con la circolare n.70/E del 18 dicembre 2007, le prestazioni erogate agli eredi o beneficiari sono escluse dall’applicazione dell’imposta di successione, come accade per l’indennità di fine rapporto.
Le somme erogate ai beneficiari sono soggette a tassazione?
Sulle somme riscattate dagli eredi o beneficiari e sulla prestazione pensionistica loro erogata perchè reversibile è operata una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ad un fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
Le somme versate a titolo di garanzia accessoria sono deducibili?
I versamenti effettuati per la copertura delle garanzie accessorie per morte (oltre che per invalidità permanente e per long term care) sono rilevanti ai fini del calcolo del limite massimo di deducibilità annuale.

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