Gestione del fondo

La gestione del fondo è l’attività di investimento delle risorse degli aderenti, svolta da soggetti autorizzati, al fine di maturare dei rendimenti sul capitale accumulato per l’ottenimento di una pensione complementare.

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Chi sono i soggetti abilitati alla gestione dei Fondi aperti?
I Fondi aperti possono essere gestiti da Banche, SIM – Società di Intermediazione Mobiliare – SGR – Società di Gestione del Risparmio o Imprese assicurative. Trattandosi di un patrimonio interno alla società o ente promotore, il soggetto abilitato alla gestione del fondo è lo stesso che lo ha costituito (fermo il fatto di consistere in un “patrimonio di destinazione/autonomo/separato”).
Tuttavia, ferma restando la responsabilità del soggetto istitutore/gestore, quest’ ultimo può delegare ad un’altra banca, SIM, SGR o impresa assicurativa specifici incarichi di gestione.
Chi sono i soggetti abilitati alla gestione dei PIP?
I PIP, essendo forme di assicurazione sulla vita, sono gestiti da imprese assicuratrici autorizzate dall’IVASS (Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni). Trattandosi di un patrimonio interno alla società o ente promotore, il soggetto abilitato alla gestione del fondo è lo stesso che lo ha costituito (fermo il fatto di consistere in un “patrimonio di destinazione/autonomo/separato”).
Cosa sono i comparti di gestione?
l fondo pensione è suddiviso in diversi comparti di gestione, ossia Fondi interni/OICR/ Gestioni interne separate in cui possono essere investiti i flussi dei contributi versati dall’aderente e distinti in base agli strumenti finanziari utilizzati.
Come si sceglie la tipologia di gestione?
L’iscritto,al momento dell’adesione, sceglie il comparto di gestione o la combinazione degli stessi in cui far confluire i versamenti contributivi.

Questa scelta deve tener conto:

  • dell’ orizzonte temporale di partecipazione al fondo (tenendo conto del momento di pensionamento)
  • della personale propensione al rischio
  • della propria situazione lavorativa
  • del patrimonio personale
  • delle esigenze ed aspettative pensionistiche.
Che cos'è la posizione individuale?
La posizione individuale consiste nel capitale accumulato di pertinenza di ciascun aderente.
Viene alimentata da:
  • i contributi netti versati, ossia, i versamenti al netto delle spese a carico dell’aderente;
  • i rendimenti netti degli investimenti;
  • dagli eventuali importi derivanti da trasferimenti da altre forme pensionistiche complementari;
  • dai versamenti eventualmente effettuati per il reintegro delle anticipazioni percepite.

È ridotta da eventuali riscatti parziali e anticipazioni e costi indiretti.

Quali criteri e tutele prevede la legge a favore dell' aderente?
Data la rilevanza sociale del risparmio effettuato attraverso i Fondi pensione, la legge detta dei criteri e dei limiti a cui gli operatori devono attenersi negli investimenti delle risorse degli aderenti.
In via generale il D.M. 166/2014 (convenzione di gestione) individua:
  • le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità,tenendo sempre presente gli interessi degli iscritti;
  • i limiti massimi di investimento giustificati da un punto di vista prudenziale.

Per maggiori dettagli vedi le sezioni successive.

Quali sono i limiti agli investimenti?
Gli investimenti sono sottoposti a quattro vincoli generali:
  1. vincoli di asset allocation: impongono quote massime di investimento in determinate classi di attività;
  2. vincoli nella security selection: impongono livelli massimi di investimento in titoli appartenenti ad uno stesso emittente;
  3. vincoli nell’acquisizione di partecipazioni;
  4. vincoli nell’impiego di strumenti derivati.

Per maggiori dettagli vedi le sezioni successive.

Come viene tutelata la gestione dal rischio di "conflitto di interesse"?
I soggetti gestori devono rispettare la “Convenzione di gestione” dei fondi pensione, adottata dal Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e sentita la Covip (D.M. 166/2014).
La convenzione stabilisce che le società e gli enti adottino, nella gestione dei fondi pensione, ogni misura ragionevole per identificare e gestire i conflitti di interesse, con particolare riferimento a quelli che potrebbero insorgere tra loro, o tra imprese appartenenti al loro gruppo, e il fondo pensione, a tutela degli aderenti.
Dove possono essere verificate le modalità di tutela dal conflitto di interesse?
Le circostanze che generano o potrebbero generare un conflitto di interesse, le procedure da seguire e le misure da adottare sono riportate in un apposito documento, il “documento sulla politica di gestione dei conflitti di interesse”.
Il documento va trasmesso dal gestore alla COVIP, così come va tempestivamente comunicata ogni sua modifica.
Ci sono particolari divieti per evitare il conflitto di interessi?
La legge definisce incompatibile lo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo nel fondo pensione con il contemporaneo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo, nel depositario (ex banca depositaria) e in altre società dei gruppi cui appartiene il medesimo.
Cos'è la separatezza patrimoniale e cosa garantisce?
Trattandosi di risparmio finalizzato al conseguimento di una pensione integrativa, la legge tutela il patrimonio garantendone la separatezza e l’autonomia all’interno del Fondo.
Ciò significa che:
  • gli strumenti finanziari e i valori del Fondo costituiscono patrimonio separato e autonomo rispetto sia al patrimonio della Banca/Assicurazione/SGR/SIM, sia a quello degli altri fondi gestiti, sia a quello dei singoli aderenti;
  • Il patrimonio del Fondo o del PIP è destinato all’erogazione delle prestazioni pensionistiche agli aderenti e non può essere distratto da tale fine;
  • sul patrimonio del Fondo o del PIP non sono ammesse azioni esecutive da parte dei creditori della Banca/Assicurazione/SGR/SIM o di rappresentanti dei creditori stessi, né da parte dei creditori degli aderenti o di rappresentanti dei creditori stessi;
  • il patrimonio del Fondo o del PIP non può essere coinvolto nelle procedure concorsuali che riguardino la Banca/Assicurazione/SGR/SIM;
  • la Banca/Assicurazione/SGR/SIM è dotata di procedure che garantiscono la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto al complesso delle altre operazioni svolte dalla Banca/Assicurazione/SGR/SIM e del patrimonio del Fondo rispetto a quello della Banca/Assicurazione/SGR/SIM e di suoi clienti;
  • la Banca/Assicurazione/SGR/SIM è dotata di procedure organizzative che garantiscono la separatezza amministrativa e contabile delle operazioni poste in essere in riferimento a ciascun comparto.

(Anche nei PIP vige la separatezza contabile delle operazioni relative a ciascun PIP istituito, così come delle operazioni inerenti i PIP da tutte le altre operazioni svolte).

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