Previdenza integrativa

Le risorse versate al Fondo e i rendimenti maturati dal loro investimento producono un montante, accumulato sul conto individuale dell’aderente, che determina le prestazioni pensionistiche finali.
L’erogazione della pensione integrativa può consistere in:
  • una rendita, ossia una somma pagata periodicamente e calcolata in base al capitale accumulato, al sesso e all’età al momento del pensionamento;
  • oppure una parte in rendita e una parte in capitale.

Data la funzione sociale di queste prestazioni (garantire un sostentamento economico durante tutto l’arco della vita), la legge accorda una preferenza all’erogazione in rendita piuttosto che in capitale, in aggiunta alla rendita pensionistica pubblica di base. A tal fine, la legge fissa un tetto massimo alla pensione integrativa erogabile in capitale.

Le rendite possono essere erogate solo da Compagnie di Assicurazione autorizzate; nel caso di un PIP, dalla stessa Impresa assicurativa che lo ha istituito/gestito, nel caso di un fondo aperto, dalla compagnia con cui la società o ente gestore ha stipulato apposita convenzione.

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In che limiti la pensione integrativa può essere richiesta in capitale piuttosto che in rendita?
La pensione complementare può essere erogata in capitale per un massimo del 50 % del montante finale accumulato; la parte residua (al netto delle anticipazioni non reintegrate e del capitale liquidato) è erogata in rendita. Inoltre, se nel corso dell’adesione sono state richieste delle anticipazioni di capitale, per un importo totale superiore al 50% del montante accumulato, senza essere state reintegrate, la pensione è erogata interamente in rendita.
Tuttavia, esiste un’unica eccezione: l’aderente può optare per la liquidazione interamente in capitale nell’ipotesi in cui la rendita ricavabile da almeno il 70% del montante finale (intesa come rendita vitalizia immediata non reversibile) è inferiore al 50% dell’ ammontare massimo annuo dell’assegno sociale (Inps), che per il 2017 è pari a € 5,824,91, ossia 448,07 € per tredici mensilità. Quindi, se la rendita pensionistica complementare che si ricava dal 70% (o più) del montante è inferiore alla metà di questi importi, la pensione è erogabile in capitale, su richiesta dell’aderente.
La pensione integrativa può essere liquidata interamente in rendita?
La pensione integrativa può essere liquidata interamente in rendita, senza alcun limite. La richiesta dell’erogazione di un capitale, nei limiti di legge, è facoltativa.
Quando viene erogata la pensione integrativa?
La pensione integrativa viene erogata quando sussistono queste due condizioni:
  1. aver maturato i requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza. Non è necessario che l’aderente percepisca effettivamente la pensione di base ma soltanto che ne abbia diritto.
  2. vantare almeno 5 anni di partecipazione al fondo.
Cosa s'intende per raggiungimento dell'età pensionabile?
Per raggiungimento dell’età pensionabile s’intende il compimento dell’età prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Nella previdenza integrativa è un requisito che rivela solo ai fini dell’adesione di un soggetto prossimo al pensionamento o per la prosecuzione volontaria di un pensionato.
Cosa s'intende per data di pensionamento?
Per data di pensionamento s’intende il compimento dell’età prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a prescindere dall’effettiva percezione della pensione pubblica.
Nella previdenza integrativa è un requisito che rivela solo ai fini dell’adesione di un soggetto prossimo al pensionamento o per la prosecuzione volontaria di un pensionato.
"Data di pensionamento" ed "età pensionabile" sono le stesse condizioni per richiedere la pensione integrativa?
No, dal momento che “data di pensionamento” ed “età pensionabile” coincidono solamente con la pensione di vecchiaia.
Per richiedere la pensione integrativa, invece, la condizione è “la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza” (oltre ai 5 anni minimi di partecipazione a previdenza integrativa); può trattarsi, quindi, anche della pensione di anzianità o anticipata.
Come viene calcolata l’anzianità di partecipazione al Fondo ai fini dell’erogazione?
Ai fini del calcolo dell’anzianità di partecipazione al fondo (minimo 5 anni per avere diritto all’erogazione della prestazione pensionistica), sono considerati utili tutti i periodi dei quali l’aderente non ha richiesto il riscatto totale della posizione individuale.
A tal fine sono utili anche i periodi oggetto di trasferimento in un altro fondo pensione e di riscatto solo parziale della posizione individuale.
La pensione integrativa può essere erogata anticipatamente?
L’aderente, a determinate condizioni, può richiedere l’erogazione della pensione complementare, in via anticipata rispetto all’ipotesi generale, sotto forma di Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA).
Cos'è la R.I.T.A (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata)?
La RITA consiste, a differenza della pensione integrativa erogata in rendita vitalizia, nell’ erogazione frazionata, per un certo periodo di tempo, di tutto o parte del capitale accumulato presso il fondo.
Si tratta, infatti, di una rendita temporanea perchè erogata per un determinato numero di anni a partire dalla richiesta sino alla pensionamento nel regime pubblico di appartenanza e di una rendita anticipata perchè erogata prima della pensione di vecchiaia e della pensione integrativa.
Quando si può richiedere la R.I.T.A?
La RITA può essere richiesta dagli aderenti alle seguenti condizioni:
  • cessazione dell’attività lavorativa;
  • raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime pubblico di appartenenza entro i cinque anni successivi;
  • requisito contributivo complessivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza

Nel caso di inoccupazione prolungata per un periodo superiore ai ventiquattro mesi, la RITA può essere richiesta fino a dieci anni prima del pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza.

La R.I.T.A è prevista, quindi, per i soli iscritti titolari di reddito da lavoro.

Resta sempre fermo, infine, il requisito di partecipazione alle forme di previdenza complementare di almeno cinque anni.

Qual è la documentazione necessaria per richiedere la R.I.T.A?

Per comprovare il possesso del requisito contributivo di almeno venti anni nei regimi obbligatori di appartenenza, può essere acquisito:

  • estratto conto rilasciato dall’ente previdenziale di appartenenza del lavoratore;
  • l’ECI (estratto conto integrato) rilasciato dal casellario dei lavoratori attivi e accessibile online dal sito dell’INPS;
  • dichiarazioni sostitutive a discrezione della forma pensionistica integrativa di appartenenza.
Come viene erogata la R.I.T.A?
L’aderente sceglie se farsi erogare in RITA tutto il capitale accumulato presso il fondo o solo una parte. Nel caso in cui non venga utilizzata l’intera posizione individuale per l’erogazione delle rate di RITA, la porzione residua verrà poi erogata in pensione integrativa ordinaria al momento del pensionamento (in rendita vitalizia e/o capitale per il 50% massimo).
Trattandosi in sostanza di un capitale frazionato (per un periodo di tempo che può risultare di dieci anni massimo), per l’erogazione della R.I.T.A non è richiesta alcuna convenzione con un’impresa assicurativa e vi provvede direttamente la forma pensionistica integrativa di appartenenza.

La periodicità del frazionamento è rimessa alla discrezione di ciascun fondo, con possibilità di prevedere più alternartive a soddisfacimento di diverse esigenze. Preferibile è una periodicità non superiore ai tre mesi.

Nel corso dell’erogazione della rendita temporanea, il capitale accumulato sottoposto a frazionamento continua ad essere gestito dal fondo per poter continuare a beneficiare anche dei relativi rendimenti; per questo motivo, salvo diversa volontà dell’iscritto, tale montante è riversato nel comparto più prudente del fondo. Le rate da erogare vengono ricalcolate di volta in volta e tengono conto, quindi, dell’incremento o della diminuzione del capitale derivante dalla gestione dello stesso. Resta ferma la possibilità di cambiare il comparto in un momento successivo.

I costi eventualmente previsti per l’erogazione della R.I.T.A (per ciascuna rata ovvero “una tantum”)sono resi noti nella nota informativa e devono essere comunque strettamente limitati alle spese effettivamente sostenute. Le informazioni sulle rate erogate sono fornite tramite la “comunicazione periodica”.

La R.I.T.A gode del medesimo regime fiscale agevolato previsto per la pensione integrativa?
Sì, sulla parte imponibile della RITA, determinata in base ai criteri vigenti nei vari periodi di accumulo del montante presso il fondo pensione, è applicata la stessa ritenuta a titolo d’imposta con aliquota massima del 15% prevista per la pensione integrativa ordinaria. Inoltre, anche in questo caso, opera l’ulteriore agevolazione fiscale della riduzione dell’aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione ad un fondo successivo al 15° (per un massimo di riduzione di 6 punti). In caso di iscrizione prima del 1 gennaio 2007, sono computati al massimo 15 anni.
Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile:
  • prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000;
  • e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1° gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e, successivamente, a quelli maturati dal 1° gennaio 2007.

L’aderente che percepisce la RITA ha facoltà di non avvalersi della tassazione sostitutiva prevista, facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi, e la RITA è assoggettata a tassazione ordinaria.

Qual è la finalità delle R.I.T.A?

Si tratta di una tutela in più, rispetto a quelle già previste dalla normativa della previdenza complementare, per far fronte a due evenienze piuttosto delicate:

  1. la condizione di perdita del lavoro;
  2. di un lavoratore ormai prossimo al pensionamento (e per il quale risulta ragionevolmente più difficile trovare una nuova occupazione).

Le altre possibilità già previste dalla normativa al verificarsi delle situazioni suddette sono:

  • il Riscatto parziale della posizione maturata in caso di perdita del lavoro per un periodo compreso tra i 12 e i 48 mesi, a prescindere dall’età dell’aderente;
  • il Riscatto totale della posizione maturata in caso di perdita del lavoro per un periodo superiore ai 48 mesi, a prescindere dall’età dell’aderente o, comunque per perdita della condizione di “lavoratore” con aliquota del 23% anzichè quella agevolata del 15%
Cosa accade in caso di morte dell'iscritto in corso di percezione della R.I.T.A?

In caso di premorienza dell’iscritto nel corso di percezione della RITA, il capitale residuo corrispondente alle rate non ancora erogate è riscattata dai beneficiari designati dall’iscritto. In assenza di un’espressa indicazione, la posizione viene liquidata agli eredi (legittimi o testamentari).

(Vale quanto previsto per il “riscatto degli eredi o beneficiari“).

Il percettore della R.I.T.A conserva tutte le prerogative previste?
Sì, l’iscritto conserva le prerogative previste:
  • può revocare l’erogazione della R.I.T.A, secondo le modalità previste dal fondo di appartenenza, con conseguente cessazione dell’erogazione delle rate residue;
  • può esercitare la facoltà di trasferimento della posizione individuale ad un altra forma pensionistica integrativa. Riguardando l’intera posizione individuale, però, il trasferimento riguarda anche la parte di capitale impegnato a titolo di R.I.T.A con conseguente revoca automatica della stessa;
  • può nei casi previsti, se non viene utilizzato l’intero capitale accumulato per l’erogazione della R.I.T.A, richiedere delle anticipazioni o il riscatto totole o parziale della parte residua;
  • restano fermi anche per la R.I.T.A i limiti di pignorabilità e sequestrabilità previsti per la pensione integrativa ordinaria;
  • al momento del pensionamento obbligatorio e della richiesta della pensione integrativa (se il capitale accumulato non è stato erogato già interamente a titolo di R.I.T.A) ai fini della determinazione della percentuale da richiedere eventualmente in capitale vale la posizione individuale al momento della richiesta stessa. Non conta, quindi, la parte di prestazione richiesta a titolo di R.I.T.A;
La rata di pensione integrativa si rivaluta nel tempo?
La possibilità di rivalutare la pensione dipende dalle condizioni contenute nel contratto di gestione della rendita stipulato tra Fondo e compagnia di assicurazione, nelle parti che, eventualmente, prevedono la rivalutazione.
Come vengono tassate le prestazioni di previdenza integrativa?
La prestazione pensionistica è imponibile per il suo ammontare complessivo al netto dei redditi già tassati (ossia dei contributi non dedotti e dei rendimenti già sottoposti ad imposta).
Sulla parte imponibile è operata una ritenuta a titolo d’ imposta con aliquota massima del 15%, ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione ad un fondo pensione, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
La pensione integrativa si considera cumulabile con gli altri redditi?
No, le prestazioni del fondo non si considerano cumulabili con gli altri redditi percepiti. In questo modo non incidono, aumentandola, sulla tassazione ordinaria e la relativa aliquota IRPEF. Inoltre, non pregiudicano l’eventuale ottenimento di prestazioni sociali da parte dello Stato.
Cosa accade in caso di morte del titolare della pensione complementare?
In caso di morte del titolare della pensione complementare, se sono stati stipulati dei contratti assicurativi collaterali contro il rischio di morte, i beneficiari indicati dallo stesso titolare possono ottenere alternativamente:
  • la restituzione del montante residuo;
  • l’erogazione della rendita pensionistica calcolata in base al montante residuale (montante da cui sono sottratte le risorse già utilizzate per l’ erogazione della rendita all’effettivo titolare defunto sino alla sua morte ed i costi derivanti dall’ attivazione dei contratti assicurativi collaterali che garantiscono questa copertura accessoria)
    Come si aderisce alle assicurazioni per il rischio di morte?
    Nei fondi aperti l’adesione a queste prestazioni accessorie sul rischio di morte è sempre facoltativa e può essere espressa sia all’atto dell’adesione al Fondo o successivamente.
    Nei PIP le prestazioni assicurative che il contratto propone come coperture accessorie possono essere facoltative od obbligatorie (con l’onere per il Fondo di evidenziarne l’eventuale obbligatorietà).
    La pensione integrativa erogata agli eredi o beneficiari, perchè reversibile, è soggetta ad imposta di successione?
    No, come chiarito dall’ Agenzia delle Entrate con la circolare n.70/E del 18 dicembre 2007, le prestazioni pensionistiche erogate agli eredi o beneficiari sono escluse dall’applicazione dell’imposta di successione, come accade per l’indennità di fine rapporto.

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