Regime fiscale nella fase di contribuzione

Fase caratterizzata dalla deducibilità dei contributi versati entro un certo ammontare annuo. (→ Esenzione); questi, infatti, rientrano tra gli oneri deducibili dal reddito complessivo del contribuente dichiarato ai fini Irpef ai sensi dell’ art. 10 del TUIR. In particolare:
  • i contributi del lavoratore e quelli versati dal datore di lavoro (ovvero da parte di uno solo di essi);
  • sono deducibili dal reddito complessivo per un importo non superiore a euro 5.164,57 annui (salvo l’ agevolazione prevista per i giovani di prima occupazione).

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Cosa si intende per deducibilità?
È un beneficio fiscale in base al quale i contributi versati alle forme pensionistiche complementari si sottraggono dal reddito (fino a concorrenza di un determinato tetto) e diminuiscono pertanto l’imponibile fiscale.
In cosa consiste il risparmio per l’ aderente?
Il risparmio fiscale, dal punto di vista del lavoratore-contribuente, è conseguente all’abbattimento dell’imponibile e varia a seconda del reddito posseduto. Il risparmio fiscale, quindi, è pari al prodotto tra l’ aliquota marginale (quella più elevata applicata al reddito) e il contributo versato;
Esempio
  • ipotizzando un’ aliquota marginale del 43%
  • e un versamento di 5.164,57 euro annui
  • il risparmio fiscale sarebbe di 2.221,00 euro annui

Il netto effettivamente versato al fondo pensione, quindi, è pari alla differenza tra quanto versato ed il risparmio fiscale ottenuto con la deduzione della contribuzione medesima. (ossia, 2.943euro anziché 5.164 euro).
Ancora più semplicemente:

  • i contributi versati al fondo pensione riducono il reddito imponibile del contribuente, in quanto sottratti, e danno forma ad un risparmio sotto forma di minore imposte Irpef da versare;
  • l’entità di questo risparmio varia, poi, a seconda dell’aliquota massima che il contribuente paga sui propri redditi (che va dal 23% al 43% di sola IRPEF).
La deducibilità è ammessa per qualsiasi tipologia di reddito?
Sì, i contributi versati sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente/aderente di qualsiasi tipo, sia esso da lavoro dipendente, autonomo, d’ impresa, diverso dal reddito da lavoro, e vale anche per chi decida di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile.
Sono deducibili anche i contributi eventualmente versati dal datore di lavoro?
Sì, sono deducibili dal reddito complessivo dell’aderente anche gli eventuali contributi versati dal datore di lavoro.
Come si calcola il limite massimo annuale di deducibilità (pari a euro 5.164,57)?
Occorre tenere conto:
  • oltre che delle contribuzioni versate dal lavoratore e dal datore di lavoro;
  • delle quote accantonate dal datore di lavoro ai c.d. Fondi speciali di previdenza ed assistenza (ex art 2117 c.c.), così come previsto dall’ art. 105, comma 1 del TUIR;
  • dei versamenti eventualmente effettuati nell’interesse delle persone a carico (con regole particolari).
Se si è iscritti a più Fondi pensione il limite massimo di deducibilità è cumulativo?

Sì, il limite massimo è cumulativo e vale, quindi, per persona/aderente e non per singolo Fondo.

I contributi eventualmente versati per le persone a carico sono deducibili? E se sì, rientrano nel computo del limite massimo annuale?
I contributi versati nell’interesse dei familiari a carico, ovvero, genitori, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri – che si trovino nelle condizioni previste dall’ art. 12 TUIR, ossia,che non posseggano un reddito complessivo superiore a euro 2.480,51 – possono essere dedotti dalla persona nei confronti della quale dette persone sono a carico:
  • per l’ ammontare non dedotto dalle stesse;
  • fermo l’ importo massimo annuo deducibile.

Sono, quindi, deducibili nel limite di quanto non dedotto direttamente dalla persona a carico e rientrano nel calcolo dei contributi totali deducibili nell’anno dalla persona di cui sono a carico.

Il conferimento del TFR è computato nel calcolo del limite massimo annuale di deducibilità?
No, il TFR, se versato, non rientra nel limite massimo dell’ importo di contribuzione deducibile, dal momento che non costituisce, per legge, reddito per il lavoratore; questo vale anche per le rivalutazioni del TFR versate al fondo o per quello maturato prima dell’ entrata in vigore del Decreto (d. lgs. n.252 del 2005), ossia, il 1 gennaio 2007.
Cosa accade rispetto ai contributi versati oltre il limite massimo e quindi non dedotti?
Per la parte dei contributi che non ha usufruito della deduzione è prevista l’esenzione, a scadenza, delle prestazioni pensionistiche che siano state generate dai medesimi. Questo al fine di non considerarli nella base imponibile della pensione integrativa.
In sostanza, quindi, in fase di erogazione della pensione integrativa, la parte della stessa che sia stata generata dal versamento di contributi non dedotti non è tassata.
Il gestore del Fondo come viene a conoscenza dei contributi non dedotti?
Ai fini di non considerarli nella base imponibile della pensione integrativa (in fase di erogazione), è necessario che il Fondo abbia conoscenza delle somme che non hanno beneficiato della deduzione.
La comunicazione dei contributi non dedotti”: il contribuente/aderente comunica al Fondo, entro il 31 dicembre dell’ anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, l’importo non dedotto, anche con riferimento ai contributi versati e non dedotti per le persone a carico; inoltre, se il diritto alla pensione integrativa matura antecedentemente al 31 dicembre, la comunicazione va effettuata entro il giorno di maturazione del diritto all’ erogazione stessa ed, in tal caso, deve indicare i contributi che non sono o non saranno dedotti in sede di dichiarazione dei redditi.
Cosa accade rispetto ai contributi dedotti?
Al contrario dei contributi non dedotti, quella parte di redditi non tassati (in quanto dedotti) lo saranno al momento della fase di erogazione delle prestazioni pensionistiche; rientrano, cioè, nella base imponibile della pensione integrativa. Questo è previsto in ossequio:
  • al principio di correlazione;
  • al principio di rinvio della tassazione del risparmio previdenziale nel momento in cui se ne godono i risultati.
Sono previste altre agevolazioni?
Sì, è prevista un’ agevolazione specifica per il lavoratori di prima occupazione successiva al 1 gennaio 2007 (entrata in vigore del D. lgs. n. 252/2005). Essa opera rispetto al limite della deducibilità dei contributi, consentendo loro, in sostanza, di superare l’ importo massimo prescritto (euro 5.164,57).
Quali sono i lavoratori “di prima occupazione” interessati dall’ ulteriore agevolazione?
Si tratta di lavoratori che a partire dalla data di entrata in vigore del Decreto, ossia, al 1 gennaio 2007, non erano titolari di una posizione contributiva presso qualunque ente di previdenza obbligatoria e così a seguire.
In cosa consiste l’ agevolazione per i lavoratori di prima occupazione?
E’ possibile superare il limite massimo annuale di deducibilità dei contributi versati, con particolari modalità ed entro certi limiti, ossia:
  • limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito,
  • nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme,
  • dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l’importo di 25.822,85 euro (che risulta dal prodotto di 5.164,57 per 5 annualità) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche
  • e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui.

In sostanza, a questi lavoratori è riconosciuto un bonus di deducibilità di € 2.582,29, per un massimale annuo, quindi, di € 7.746,86 (dato infatti da 5.164,57€ + 2.582,86€).

Qual è il vantaggio effettivo dell’ agevolazione per i lavoratori di prima occupazione?

Ha l’intento di agevolare i soggetti di prima occupazione che nei primi 5 anni di partecipazione al fondo hanno versato contributi per un importo inferiore a 5.164,57€; rileva, cioè, quella parte di versamenti non effettuata ed inferiore a tale importo, per la quale, quindi, il lavoratore non ha sfruttato la deducibilità.
Infatti, consente di conservare l’importo residuo delle deduzioni annuali di cui non si sono avvalsi e di utilizzare il plafond così accumulato (nei primi 5 anni di partecipazione) entro i 20 anni successivi e nel limite di 7.746,86 euro annui.

Quindi, in ciascuno dei 5 anni iniziali di partecipazione, la differenza tra l’importo dei contributi versati e il limite annuale di euro 5.164,57 non è definitivamente persa, ma contribuisce a formare ulteriore plafond di deducibilità, da utilizzare entro i 20 anni successivi.

Come può essere utilizzata l’ agevolazione per i lavoratori di prima occupazione?
Il plafond accumulato di contributi non dedotti nei primi 5 anni di partecipazione, da dedurre entro i 20 anni successivi, oltre il limite massimo normalmente previsto, va “diluito” nel tempo secondo determinati criteri.
Posto che il vantaggio effettivo sta, non solo nel non perdere quanto non dedotto, ma anche nel poter superare il limite massimo annuale di deducibilità (a partire dal sesto anno di partecipazione e per i 20 anni successivi), ha senso avvalersi di questa agevolazione tutte le volte in cui si siano versati (dal sesto anno in poi) contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro (e fermo il limite di 7.746,86 euro).

Infatti, non è previsto alcun obbligo di ripartizione in quote costanti del plafond non dedotto né alcuna conseguenza in caso di mancato utilizzo di detto “monte” in un dato anno (tra i 20 anni a disposizione successivi al quinto).

Ci sono dei casi in cui l’agevolazione è esclusa?
Sì, negli anni (tra il sesto e i venti anni successivi) in cui l’ aderente versa contributi per un importo inferiore al normale limite massimo di deducibilità previsto, ossia a 5.164,57 euro. In questo caso resta fermo il regime di deducibilità ordinaria.
Quando termina l’agevolazione?
L’agevolazione, e di conseguenza il plafond totale accumulato (di contributi non dedotti nei primi 5 anni di partecipazione) è utilizzabile entro il venticinquesimo anno di permanenza nel fondo. Negli anni a seguire vale il regime ordinario di deducibilità e quanto non utilizzato decade definitivamente.

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