Riscatto degli eredi o beneficiari

In caso di morte dell’aderente prima che questi abbia il diritto a ricevere la pensione integrativa, la posizione individuale maturata è riscattata dai beneficiari designati dall’iscritto. In assenza di un’espressa indicazione, la posizione viene liquidata agli eredi (legittimi o testamentari).
Lo stesso è previsto anche in caso di decesso dell’aderente nel corso dell’erogazione della rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A).

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In caso di morte e di mancanza di altri beneficiari a chi va il montante maturato?
In assenza di eredi ed altri soggetti beneficiari, la posizione individuale dell’iscritto viene utilizzata per finalità sociali, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
(Nel caso di Fondo negoziale, invece, la posizione maturata dall’ aderente resta al Fondo e ciò comporta un accrescimento delle posizioni degli iscritti al medesimo).
Cosa accade se i beneficiari non chiedono il riscatto?
Il diritto a chiedere il riscatto della posizione individuale dell’iscritto da parte degli eredi o dei beneficiari “dura” 10 anni. Questo termine di prescrizione decorre dalla data della morte dell’aderente.
Gli eventuali eredi o beneficiari ignari di avere il diritto al riscatto non possono invocare la giustificazione del mancato esercizio del diritto nei termini dei 10 anni, salvo ipotesi di dolo del fondo stesso. Per evitare ciò, i gestori dei Fondi devono:
  • informare, ove possibile, per tempo gli eredi o i beneficiari dell’esistenza del credito e avvisarli del termine di prescrizione di 10 anni del loro diritto;
  • dotarsi di procedure idonee ad accertare l’esistenza in vita degli aderenti che non facciano versamenti per un periodo di tempo prolungato, prima che siano passati 10 anni dall’ultimo versamento ricevuto (infatti l’aderente potrebbe aver semplicemente sospeso la contribuzione).
Cosa accade in caso di rinuncia all’eredità?
La rinuncia all’eredità non comporta automaticamente rinuncia alla facoltà di riscattare la posizione dell’aderente. L’indicazione degli eredi come soggetti legittimati al riscatto è solo un criterio per individuare gli aventi diritto al riscatto, ma il relativo diritto è indipendente dal regime successorio.
Come viene tassata la somma oggetto di riscatto per morte?
La tassazione è attuata con l’ applicazione di una ritenuta a titolo d’ imposta, con aliquota massima del 15%, ridotta di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo al quindicesimo e nel limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali.
La somma oggetto di riscatto per morte è soggetta ad imposta di successione?
No, come chiarito dall’ Agenzia delle Entrate con la circolare n.70/E del 18 dicembre 2007, le prestazioni erogate agli eredi o beneficiari sono escluse dall’applicazione dell’imposta di successione, come accade per l’indennità di fine rapporto.

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