Riscatto totale

Il riscatto totale dell’intera posizione individuale maturata è ammesso anche prima che siano trascorsi i 2 anni di permanenza minima al Fondo previsti dalla normativa per i trasferimenti per:
  • cessazione dell’attività lavorativa che comporti inoccupazione per un periodo superiore ai 48 mesi;
  • invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo;
  • per cessazione dei requisiti partecipativi al fondo di categoria o ad una fondo aperto o ad un PIP.

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Quando si può chiedere il riscatto totale per cessazione dell’attività lavorativa?
Il riscatto totale è ammissibile in caso di caso di cessazione dell’attività lavorativa che comporti l’inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi.
Quando si può chiedere il riscatto totale in caso di invalidità?
Il riscatto spetta all’aderente nel caso in cui si verifichi una minorazione fisica o mentale tale da ridurre la capacità lavorativa a meno di 1/3.
Il riscatto può essere chiesto indipendentemente dal fatto che l’iscritto smetta o no di svolgere l’attività lavorativa.
Cosa si può fare in caso di inoccupazione in prossimità del pensionamento?
Nel caso in cui l’aderente perda il lavoro in prossimità del pensionamento, anzichè riscattare la posizione accumulata, può richiedere l’erogazione della Rendita integrativa temporanea anticipata (R.I.T.A).
In caso di perdita dei requisiti partecipativi ad un fondo di categoria è ammesso il riscatto?
Sì, il lavoratore può richiedere il riscatto totale della posizione in caso di perdita dei requisiti partecipativi al fondo chiuso di categoria (ad esempio per cambio dell’attività lavorativa che ne giustificava l’adesione).
In questo caso, però, il regime fiscale applicato sulla somma oggetto di riscatto non è più agevolato:
  • sulla parte imponibile, è applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, con aliquota del 23% anzichè del 15% prevista per le altre ipotesi di riscatto;
  • non opera l’ulteriore vantaggio della riduzione dell’aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali a partire dal quindicesimo anno di partecipazione ad un fondo pensione, nel limite massimo di 6 punti percentuali (prevista invece per le altre ipotesi di riscatto).

Nel caso di cambiamento dell’attività lavorativa che giustifica l’adesione al fondo di categoria, è quindi consigliabile trasferire la posizione maturata ad un altra forma pensionistica anzichè riscattarla:

  • la somma oggetto di trasferimento è esente da ogni onere fiscale;
  • a differenza del riscatto totale, non vengono meno gli anni di partecipazione al fondo utili per l’esercizio delle diverse prerogative individuali previste (come gli 8 anni di iscrizione per richiedere anticipazioni per “generiche esigenze”) e per gli sconti percentuali dell’aliquota fiscale previsti a partire dal quindicesimo anno.
Cosa si intende per "requisititi partecipativi" ad un fondo aperto o PIP (fondo non di categoria)?
Nel caso di adesione individuale ad un fondo aperto o ad un PIP, per requisiti partecipativi si intende lo status di lavoratore al momento dell’adesione o in un momento successivo nel corso della partecipazione al fondo.
In caso di perdita dei requisiti partecipativi ad un fondo aperto o ad un PIP è ammesso il riscatto?
Perdere i requisiti partecipativi ad un fondo aperto o ad un PIP significa perdere lo status di lavoratore che si aveva al momento dell’adesione o, comunque, nel corso della partecipazione al fondo.
Nel caso di perdita di tale requisito, al pari di quanto previsto per la partecipazione ad un fondo di categoria, l’iscritto può richiedere il riscatto tatale della posizione individuale accumulata, ma per questa ipotesi il regime fiscale applicato sulla somma oggetto di riscatto non è più agevolato:
  • sulla parte imponibile, è applicata una ritenuta, a titolo d’imposta, con aliquota del 23% anzichè del 15% prevista per le altre ipotesi di riscatto;
  • non opera l’ulteriore vantaggio della riduzione dell’aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali a partire dal quindicesimo anno di partecipazione ad un fondo pensione, nel limite massimo di 6 punti percentuali (prevista invece per le altre ipotesi di riscatto).

L’iscritto deve presentare la documentazione idonea a comprovare l’avvenuta cessazione dello status di lavoratore, come ad esempio la certificazione di iscrizione ai centri per l’impiego ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che il soggetto non sta svolgento attività lavorativa al momento della richiesta di riscatto.

Dal momento che l’adesione ad un fondo aperto o ad un PIP prescinde dalla propria situazione lavorativa, lo status di lavoratore potrebbe non essere mai stato dichiarato nel modulo di adesione o successivamente; nostante ciò, il riscatto totale può essere richiesto a condizione che l’aderente dimostri la sussistenza di una situazione lavorativa in corso alla data di adesione o, comunque, durante la partecipazione al fondo, e la perdita della stessa.

È ammesso il riscatto totale per cause diverse?

No, il riscatto totale non può essere richiesto per cause diverse da quelle espressamente previste (perdita del lavoro, invalidità o perdita dei requisiti partecipativi al fondo).

Il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione al fondo?
Sì, il riscatto totale comporta la cessazione della partecipazione al fondo e fa venir meno le anzianità utili per accedere alle prestazioni finali e per richiedere le anticipazioni (vedi i 5 anni di contribuzione ovvero gli 8 anni di iscrizione al fondo).
Il riscatto totale, però, è l’unico atto di fuoriuscita dal sistema di previdenza integrativa; questo non vale, infatti, in caso di riscatto parziale, di trasferimento ad altro Fondo o di richiesta di anticipazioni.

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