Le risposte alle vostre domande di maggio 2020

Quali sono le domande arrivate durante il mese di maggio per rubrica “l’esperto risponde” e scelte per voi? Deducibilità, R.I.T.A. e perdita del lavoro alcuni dei temi trattati e di seguito trovate le risposte. Vuoi prendere parte anche tu e partecipare al prossimo appuntamento? Basta semplicemente inviare una mail con la tua richiesta (possono essere anche più di una!) all’indirizzo dedicato all’iniziativa risponde@propensione.it., scriverci sui nostri canali social o semplicemente contattarci nel modo che più preferisci. Ricevuta la tua domanda saremo sempre lieti di risponderti. Buona lettura!

PIP o fondo pensione? Posso dedurre in regime dei minimi? Antonio ci scrive.

Ciao, stavo pensando di crearmi una pensione integrativa. Ho 39 anni e sono un libero professionista iscritto alla gestione separata di una cassa professionale (Inpgi2) con reddito lordo di 2500 euro al mese (quindi netto poco meno di 2000). Per il momento stavo valutando due opzioni: PIP o fondo pensione, ma non so se ce ne siano altre… voi cosa mi consigliate? Devo mandarvi altre info per un quadro completo? Inoltre avrei una domanda pratica: rientrando nel regime dei minimi (15%) posso usufruire delle deduzioni o detrazioni previste per questi strumenti di pensione integrativa? Grazie. Antonio
Caro Antonio, sia i PIP (piani individuali pensionistici) che i fondi pensione aperti sono assoggettati alla stessa normativa dunque non differiscono per flessibilità, tutele o fiscalità. Bisogna dunque guardare alle condizioni applicate dai singoli gestori, in particolare alle voci di costo e ai rendimenti storici. Genericamente i PIP applicano costi superiori rispetto ai fondi pensione aperti. Visto il periodo a disposizione prima del pensionamento il nostro consiglio è quello di scegliere una linea di investimento bilanciata o azionaria di un fondo pensione in grado di dare valore ai tuoi risparmi e che applichi bassi costi, tali da non erodere nel tempo il tuo risparmio previdenziale. Per quanto riguarda invece la deducibilità fiscale dei versamenti al fondo pensione fino a 5.164,57 euro, rientrando nel regime dei minimi non potrai dedurre i contributi versati al fondo pensione. Tuttavia, per te varrà un altro vantaggio fiscale: la de-tassazione della prestazione finale. Infatti, i contributi versati e non dedotti non verranno tassati in fase di erogazione della prestazione finale (che altrimenti viene normalmente tassata con un’aliquota che va dal 15% al 9% sulla base degli anni di partecipazione al fondo pensione). Dovrai quindi dichiarare, di anno in anno, al gestore del fondo di non aver usufruito del vantaggio fiscale della deducibilità così lui potrà tenerne conto nella “storia” contributiva della tua posizione

Posso rimandare la pensione integrativa? Fiscalmente mi conviene la rendita o il capitale? Mauro ci scrive.

Buongiorno, sono in procinto di accedere a quota 100 e dispongo già di due fondi pensione (di cui uno proveniente da fondo preesistente e l’altro sottoscritto nel 2001). Premesso che per ora non necessito di un’integrazione alla pensione INPS vi chiedo:   1. Se debbo liquidare obbligatoriamente e immediatamente le posizioni alla concessione della pensione 2. Se per imposizione fiscale conviene ritirare il capitale e in quale percentuale 3. Se è più opportuno unire entrambi i fondi.   Vi ringrazio anticipatamente. Cordiali saluti. Mauro
Caro Mauro, se per il momento non necessiti di un’integrazione pensionistica allora, una volta maturati i requisiti per il pensionamento nel tuo regime pubblico di appartenenza, non sarai obbligato a richiedere l’erogazione della prestazione finale al gestore del fondo ma sarai libero di lasciare che le somme continuino ad essere gestite. Quanto hai accumulato continuerà dunque ad essere investito finchè non ne richiederai l’erogazione oppure, fino alla tua scomparsa, momento in cui le somme saranno riscattate dai tuoi eredi legittimi o beneficiari designati. Per quanto riguarda la tassazione della prestazione finale invece, è ammesso per il vecchio iscritto di optare per la nuova disciplina tributaria per quanto maturato dopo il primo gennaio 2007 (quindi aliquota agevolata dal 15% al 9% sulla base degli anni di partecipazione al fondo senza distinzioni tra rendita o capitale) a condizione però di rispettare i limiti prescritti per l’erogazione della prestazione sotto forma di capitale e/o rendita, sempre per la posizione risultante dopo il primo gennaio 2007. In linea di massima sarebbe meglio unire i due fondi in quanto i rendimenti maturati grazie all’interesse composto potranno essere maggiori tuttavia la scelta dipende anche dalle tue esigenze. Ti ricordiamo che, se si superano determinati importi per le somme accumulate nel fondo pensione (circa 70.000 euro) allora non sarà più possibile richiedere l’erogazione dell’intera somma sotto forma di capitale ma solo mista capitale/rendita o tutto in rendita. Dunque, per concludere, se interessato ad avere una rendita oppure per utilizzare il fondo pensione come strumento di trasmissione della ricchezza intergenerazionale (quindi per gli eredi) allora consigliamo di unire i due fondi, in caso contrario, se interessato al capitale e non ha superato le soglie sopra indicate allora è consigliabile mantenere i due fondi separati.

Perdita del lavoro: riscatto totale o parziale? Felice ci scrive.

Buongiorno. Ho bisogno di una informazione gentilmente. Un fondo pensione con finalità Tfr (unico versamento del contraente prima che l’azienda fallisse) può essere riscattato interamente nonostante non siano ancora trascorsi i 48 mesi di disoccupazione (verranno raggiunti a settembre 2020)? Questo grazie al decreto milleproroghe del 2017 se nn erro. Se non fosse possibile, l’ideale come soluzione di riscatto sarebbe il 50% subito e l’altro 50% a settembre quando scattano i 24 mesi di disoccupazione? Grazie. Buona giornata e buon lavoro. Felice
Caro Felice, il riscatto agevolato al 100% è possibile dopo 48 mesi di inoccupazione mentre quello al 50% dopo 12 mesi di inoccupazione o in caso di mobilità o cassa integrazione. In questi casi quindi la somma è soggetta ad un’aliquota agevolata massima del 15% che scende fino al 9% a partire dal quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza integrativa, cioè quando hanno inizio gli sconti dello 0,30% all’anno (sull’iniziale aliquota del 15%). Altrimenti, in caso di perdita del lavoro è possibile chiedere subito il riscatto totale della posizione ma con aliquota non più agevolata, ossia pari al 23%.

La R.I.T.A. va restituita? Caterina ci scrive

Salve, ho sentito che la R.I.T.A. per andare in pensione prima è come un “mutuo” che poi devo restituire. Grazie. Caterina.
Cara Caterina, la R.I.T.A. – rendita integrativa temporanea anticipata non va assolutamente restituita e ti spieghiamo perché. Si tratta di una possibilità in più offerta a coloro che hanno un fondo pensione e che permette di avere una rendita su cui contare in caso di cessazione o perdita dell’attività lavorativa nei 5 o 10 anni prima del pensionamento di vecchiaia. Non si tratta quindi di un “mutuo con la banca” ma di contare sui propri risparmi accumulati nel corso degli anni nel proprio fondo pensione. Dunque, il fondo pensione oltre a tutelare il tenore di vita post lavoro permette, in caso di bisogno di accedere in via anticipata alla pensione integrativa quando ancora non si sono raggiunti i requisiti per quella pubblica. Quindi la R.I.T.A. che ti viene erogata dal fondo pensione è tua e non devi assolutamente restituirla in quanto ricavata dai tuoi risparmi nel fondo stesso. Non vorremmo tu abbia fatto confusione con l’istituto dell’APE volontario che però nulla ha a che fare con la previdenza integrativa.
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