Le risposte alle vostre domande di marzo 2022

Per il mese di marzo abbiamo selezionato le seguenti domande arrivate per la rubrica l’Esperto risponde in tema di previdenza integrativa: fondo pensione per minori, possibilità di sottoscrivere più fondi, esenzione di quanto non dedotto, contributo del datore di lavoro e welfare aziendale.

Scrivici le tue domande all’indirizzo email dedicato risponde@propensione.it, direttamente ai nostri contatti o sulla nostra pagina facebook  e saremo lieti di risponderti.

Buona lettura!

Fondo pensione per figlia minore a carico. Mattia ci scrive.

Buongiorno, ho da poco avuto una bimba e vorrei accantonare qualche soldo per quando sarà adulta. Sto valutando diversi investimenti e mi chiedevo se un fondo pensione potrebbe essere la forma di investimento corretta. Ci sono dei pro e dei contro? E’ adatto per questo tipo di investimento?

Caro Mattia,

innanzitutto, auguri per la tua bimba.

Il fondo pensione è uno strumento mirato ad integrare la futura pensione pubblica, quindi, è possibile accedere di regola a quanto accumulato nel fondo pensione (sotto forma di rendita e/o capitale) alla maturazione dei requisiti per il pensionamento nel regime pubblico di appartenenza, così da poter contare appunto su di una pensione integrativa. Si tratta quindi di uno strumento di risparmio universalmente utile, che grazie al lungo periodo a disposizione consente di costruirsi da sé un futuro più solido una volta terminata l’attività lavorativa.

Premesso ciò, venendo al suo caso, tenga conto che è specificatamente prevista la possibilità di adesione per minori, sotto la più ampia categoria di soggetti fiscalmente a carico; questo significa che:

– il fondo pensione viene aperto direttamente a nome del minore, che poi una volta indipendente proseguirà da sé con il risparmio previdenziale (eventualmente cambiando Fondo se lo riterrà opportuno)

– fintantoché il figlio è a carico, il beneficio fiscale della deducibilità fiscale per quanto versato nel fondo pensione in suo favore è sfruttato dal genitore (anche se a carico al 50%).

Altro elemento fondamentale di cui tener conto, è la possibilità di accedere a quanto accumulato prima del pensionamento richiedendo anticipazioni:

  •         in qualsiasi momento fino al 75% dell’accumulato per spese sanitarie
  •         dopo 8 anni fino al 75% per acquisto/ristrutturazione della prima casa
  •         sempre dopo 8 anni, fino al 30% di quanto accumulato, per qualsiasi esigenza (ad esempio, per gli studi universitari)

Si può inoltre riscattare il capitale per perdita del lavoro o invalidità permanente.

La contribuzione è pienamente libera per importo e frequenza e può essere modificata o sospesa nel tempo in caso di necessità.

In conclusione, quindi, i pro di sottoscrivere un fondo pensione per tua figlia sono molteplici, potendo ovviare all’unico contro di non poter accedere in qualsiasi momento a tutto il capitale con le flessibilità sopra indicate (tenendo conto che si tratta in realtà di una forma di tutela per l’aderente, affinché non vengano spesi nel tempo tutti i propri risparmi previdenziali, facendo venire meno lo scopo sociale della previdenza integrativa).

Fondo pensione per minore a carico, quando posso ritirare? Sempre Mattia ci scrive.

Buongiorno, ringrazio per l’esaustiva risposta. Ho ancora qualche domanda:nel caso in cui mia figlia non dovesse mai lavorare può riscattare in qualsiasi momento il fondo pensione? Nel caso di ritiro anticipato parziale per spese mediche o altro, quale è la tassazione? Nel caso di ritiro integrale quale è la tassazione? L‘anticipazione può essere richiesta solo dall’intestatario (mia figlia)? o fino a quando è a carico anche dai genitori? Esempio: se dopo 8 anni ho la necessità di riscuotere una parte per i motivi consentiti o tutto il capitale per la perdita del lavoro, posso farlo? Grazie e cordiali saluti. Mattia.

Caro Mattia,

1) Nel caso in cui mia figlia non dovesse mai lavorare può riscattare in qualsiasi momento il fondo pensione?

Attualmente la normativa della previdenza integrativa prevede la possibilità di riscattare la posizione per vicende legate all’attività lavorativa, quindi per inoccupazione o perdita dei requisiti partecipativi al fondo pensione (che corrisponde proprio alla perdita dello status iniziale di lavoratore). In un caso così particolare, sua figlia sarebbe iscritta come fiscalmente a carico, quindi è da escludere l’ipotesi di riscatto per perdita dello status di lavoratore qualora non inizi mai un’attività lavorativa. Al contempo, però, potrebbe iscriversi alle liste di collocamento perché immagino vada a cercare un impiego, facendo valere quindi il suo nuovo status di disoccupata per richiedere il riscatto (e non più di fiscalmente a carico). Per assoluta trasparenza, però, trattandosi di un caso mai verificato nella pratica (almeno con noi) non assicuriamo al 100% che il Fondo conceda il riscatto perché si tratta di una casistica molto diversa da quella tipica di inoccupazione sopraggiunta (sarebbe da verificare caso per caso a questo punto una volta scelto il fondo pensione cui aderire). In conclusione, per essere estremamente pratici, è ad esempio sufficiente che tua figlia trovi un “lavoretto stagionale” di un mese, divenendo aderente/lavoratore e una volta terminato potrebbe far valere la perdita del lavoro per richiedere il riscatto.

2) Nel caso di ritiro anticipato parziale per spese mediche o altro, quale è la tassazione?

La tassazione è agevolata, con aliquota massima del 15% destinata a scendere dello 0,30% annuo a partire dal quindicesimo anno di partecipazione, fino al 9% minimo, per anticipazioni per spese sanitarie. Mentre è del 23% per acquisto/ristrutturazione della prima casa e per cause generiche.

3) Nel caso di ritiro integrale quale è la tassazione?

Nel caso di riscatto per inoccupazione prolungata (fino a 48 mesi) e invalidità permanente è agevolata tra il 15%-9% mentre è del 23% per riscatto immediato per perdita dei requisiti partecipativi (che corrisponde come dicevamo perdita dello status di lavoratore e richiesta immediata di riscatto).

4) L’anticipazione può essere richiesta solo dall’intestatario (mia figlia)? O fino a quando è a carico anche dai genitori? Esempio: se dopo 8 anni ho la necessità di riscuotere una parte per i motivi consentiti o tutto il capitale per la perdita del lavoro, posso farlo?

Per procedere all’erogazione di anticipazioni di posizioni fiscalmente a carico minorenni, oltre ai documenti d’identità dell’iscritto e di chi esercita la patria potestà, è necessaria anche l‘autorizzazione del giudice tutelare (al pari di quanto prescritto dall’art. 320 del codice civile per la riscossione di capitali di cui è titolare il minorenne).

Iscriversi ad un terzo fondo pensione è possibile? Luciano ci scrive.

Buongiorno, vorrei sapere se è possibile iscriversi ad un terzo fondo pensione complementare, avendone 2 già attivi. Cordiali saluti. Luciano

Caro Luciano,

confermiamo che è certamente possibile sottoscrivere più fondi pensione. Precisiamo che il limite di deducibilità previsto per i contributi versati, pari a 5.164,57 euro annui è complessivo, quindi vale a persona/contribuente che porta in deduzione quanto versato dal reddito IRPEF e non per ciascun fondo pensione. 

Quanto, invece, ai montanti accumulati, questi sono nettamente  distinti l’uno dall’altro, di conseguenza i capitali dei tre fondi pensione, come prospettato, non si sommano tra loro.

Esenzione fiscale sui contributi non dedotti, anche per le anticipazioni? Andrea ci scrive.

Buongiorno, ho un quesito per quanto riguarda le anticipazioni sul fondo pensione. Il quesito e’ il seguente: se io sottoscrivo un fondo pensione per un minore ad esempio 5.000 euro a un bambino di 10 anni e decido di non dedurre a scadenza non verrà sottoposto a tassazione; nel momento in cui a 18 anni dovesse chiedere il 30% quest’ultimo e’ sottoposto a tassazione del 23%? Il fatto che i contributi non vengano dedotti implica la non applicazione della fiscalità in qualsiasi caso? Esempio 30% dopo 8 anni o 75% per acquisto o ristrutturazione prima casa? Se si perdono i requisiti il riscatto totale è tassato? In attesa di una cortese risposta. Cordiali saluti. Andrea.

Caro Andrea,

se sottoscrivi un fondo pensione per un minore fiscalmente a carico e versi nel corso dell’anno 5.000,00 euro, qualora non li deduci, l’attuale regime fiscale prevede che al momento del riscatto finale tale importo non sarà soggetto alla tassazione normalmente applicata dal fondo pensione, compresa tra il 15% e il 9%. A carico dell’aderente o del legale rappresentante l’onere di comunicare  al gestore del fondo pensione che i contributi versati non sono stati dedotti, entro la fine dell’anno successivo a quello del versamento (es. versando nel 2022, la comunicazione che i contributi poi non sono stati dedotti in sede di dichiarazione dei redditi 2023 va fatta entro la fine del 2023).

Lo stesso principio di esenzione di quanto non dedotto vale anche nel caso in cui vengano richieste anticipazioni o il riscatto per inoccupazione/perdita dei requisiti partecipativi (da intendersi sempre come perdita dello status di lavoratore o inoccupazione). Quindi la tassazione altrimenti prevista (a seconda dei casi del 15%-9% o 23%) non è applicata su quanto non è stato dedotto, purché portato a conoscenza del gestore.

Contributo datore di lavoro fondo pensione, può sospendere? Riccardo ci scrive

Buongiorno, volevo chiedervi se in un fondo pensione aperto con assicurazione privata il datore di lavoro è libero di sospendere momentaneamente o definitivamente il contributo a suo carico dell’1%. Ringraziandovi anticipatamente vi porgo distinti saluti. Riccardo.

Caro Riccardo,

il datore di lavoro è tenuto a versare una percentuale al fondo pensione, a fronte del versamento di una percentuale da parte del lavoratore in conseguenza di un accordo negoziale (CCNL di riferimento o accordo aziendale). Tale tipologia di accordi è prevista solo nel caso di adesioni in forma collettiva, dove il lavoratore può aderire, su base volontaria, perché appartenente al CCNL di riferimento ad un fondo pensione chiuso di categoria ovvero, se previsto da un accordo aziendale (sempre in forma collettiva) ad un fondo pensione aperto. In questi casi, il lavoratore può scegliere di destinare una percentuale del proprio stipendio al fondo pensione e se questa percentuale è almeno pari alla percentuale minima stabilita dal CCNL/accordo aziendale, il lavoratore avrà diritto anche al contributo aggiuntivo del datore di lavoro (in forma obbligatoria).

Le percentuali, inoltre, variano per ogni accordo e fondo pensione di riferimento, possono quindi essere anche diverse dall’1% da te menzionato.

Fuoriuscendo dall’adesione in forma collettiva ma passando al caso di un’adesione individuale, attuata a prescindere dalla propria categoria lavorativa, in un qualsiasi fondo pensione aperto o PIP, l’aderente non è più vincolato a queste percentuali di versamento prelevate direttamente dallo stipendio, potendo liberamente decidere quanto versare, con che frequenza, oltre a modificare o sospendere la contribuzione in caso di necessità. A sua volta, il datore di lavoro non è più obbligato a versare il suo contributo a fronte di quello del dipendente, perché si tratta di adesione attuata in forma privata, ma ben può farlo su base volontaria (prassi molto frequente in alcuni dei nostri fondi pensione) a fronte del versamento del TFR del lavoratore.

Alla luce di quanto sopra, dovresti comunque verificare in base all’accordo alla base dell’adesione, nonché con il fondo pensione di riferimento.

Deduzione welfare aziendale. Fabrizio ci scrive

Buongiorno, la mia azienda mi da la possibilità, nell’ambito del welfare aziendale, di versare una quota direttamente nel mio fondo pensione. Non si tratta del TFR. Vi chiedo: posso dedurre anche la quota versata dall’azienda oppure solo i versamenti effettuati da me? Grazie, Fabrizio.

Caro Fabrizio,

Nell’ambito del welfare aziendale, il premio di risultato convertito in contribuzione al fondo pensione gode dei seguenti benefici fiscali:

– a differenza del premio ricevuto in busta paga, il premio di risultato convertito in contributi al fondo pensione, nel limite di 3.000 euro, non viene assoggettato alle imposte IRPEF e come tale si considera deducibile. Inoltre, qualora versi contemporaneamente contribuzioni al fondo pensione, l’ammontare del premio non concorre a determinare il limite ordinario previsto di 5.164,57 euro annui, che quindi resta per intero a disposizione;

–  i premi di produttività versati nel fondo pensione resteranno eccezionalmente esenti dalla tassazione finale (15%/9%) al momento dell’erogazione della pensione integrativa (prevista in genere solo per quanto non dedotto e già tassato in fase di contribuzione e accumulo);

– è prevista un’esenzione integrale del premio di risultato dall’imposizione fiscale contributiva dovuta allINPS per la pensione pubblica. Sia il lavoratore che l’azienda risparmiano l’aliquota prevista del 9,19%.

Quanto alla seconda domanda, i contributi versati dal datore di lavoro (diversi dal premio di risultato) sono deducibili al pari di quelli versati direttamente da lei nel limite complessivo di 5.164,57 euro. Se si tratta di adesioni collettive, l’abbattimento dell’imponibile viene effettuato direttamente dal datore di lavoro nel corso dell’anno quale sostituto d’imposta, quindi risparmierà di mese in mese direttamente in busta paga.

… Sempre Fabrizio ci scrive in tema di deducibilità del welfare aziendale

Grazie mille per la risposta, quindi ipotizzando di versare io direttamente nel mio fondo pensione 5.164,57 euro annui e aggiungendo 2.000 euro di versamenti del mio datore di lavoro sul mio fondo pensione derivanti da welfare aziendale posso portare in deduzione 7.164,57€? Grazie e buon week end. Fabrizio

Caro Fabrizio,

essendo i 2.000 € di welfare aziendale (premio di produzione) già esenti da tassazione, non vengono portati ulteriormente in deduzione in quanto così facendo sarebbero soggetti ad una “doppia deduzione“. Pertanto, la deducibilità sarebbe applicabile sui 5.164,57 euro annui (non concorrendo i 2000€ di premio di risultato a determinare la soglia annuale di deducibilità) da te versati e non comprensivi della quota di welfare , che gode del beneficio dell’esenzione, oltre a quelli indicati nella e-mail precedente.

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