Assicurazione sulla vita ramo I

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Sono le assicurazioni sulla durata della vita umana, ossia:

– Le polizze “caso vita”. La compagnia si impegna al riconoscimento di un capitale o di una rendita nel caso in cui l’assicurato sia in vita alla scadenza del contratto.
– Le polizze “caso morte”. La compagnia si impegna al pagamento di un indennizzo nei confronti del beneficiario del contratto di assicurazione qualora si verifichi il decesso dell’assicurato. (Questo tipo di polizza può essere: temporanea, se contempla il pagamento nel caso il decesso avvenga nel corso della durata del contratto; a vita intera, se il pagamento è previsto in qualunque momento della vita si verifichi il decesso e, quindi, il contratto copre l’intera vita dell’assicurato).
– Le polizze “miste”. La compagnia è tenuta a corrispondere il capitale se l’assicurato è ancora in vita alla scadenza del contratto di assicurazione, ma prevede anche il versamento di un capitale al beneficiario nel caso si verifichi il decesso dell’assicurato durante il periodo contrattuale.

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