Azioni esecutive

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Azione civile esercitata dal creditore nei confronti del debitore e del suo patrimonio per ottenere l’adempimento delle proprie pretese debitorie (come ad esempio l’esecuzione forzata per crediti di denaro).

Sul patrimonio del fondo pensione, però, non sono ammesse azioni esecutive da parte nè dei creditori del gestore del fondo, nè dei creditori degli aderenti, perchè autonomo e separato rispetto al “restante” patrimonio della società e al patrimonio dei singoli aderenti.

Le risorse al suo interno, di pertinenza di ciascun iscritto, sono “intoccabili” e qualsiasi creditore non può rivalersi su quanto accumulato nel fondo pensione per soddisfare il proprio credito.

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