Conferimento del TFR

Dal 1° gennaio 2007, con l’entrata in vigore del decreto legislativo 252/2005 sono state ampliate le possibilità di adesione alla previdenza complementare e di finanziamento dei fondi pensione per i lavoratori dipendenti del settore privato. Questi infatti possono contribuire a un fondo pensione con il conferimento del Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
Questa modalità di adesione non è prevista per i lavoratori autonomi e liberi professionisti che non godono del TFR e per i dipendenti del settore pubblico solo nei fondo pensione chiuso di riferimento a determinate condizioni.

Trova le risposte

Rispetto al proprio TFR, quali sono le opzioni per il lavoratore dipendente?
Il lavoratore ha tre possibilità:
  • destinare il proprio TFR maturando ad un fondo pensione da lui prescelto;
  • esprimere una volontà contraria e lasciare il TFR presso il proprio datore di lavoro;
  • in via sperimentale da marzo 2015, ottenere in busta paga, unitamente alla retribuzione, la quota di trattamento di fine rapporto maturata mensilmente, sia che sia stato devoluto ad un fondo pensione o lasciato in azienda;
Entro quando il lavoratore deve scegliere la destinazione del TFR?
La scelta deve essere fatta entro 6 mesi dalla prima assunzione presso il datore di lavoro di riferimento.
Il conferimento del TFR è obbligatorio?
L’ adesione ad un Fondo pensione è sempre volontaria, anche nell’ ipotesi di lavoratore dipendente che possa aderirvi con conferimento (esplicito o tacito) del TFR.
La libertà di scelta è riconosciuta al lavoratore al momento dell’assunzione quando è chiamato a scegliere, entro il termine previsto, la destinazione del proprio TFR.

A questo punto (salvo il caso in cui non si esprima nei tempi richiesti, per cui opera il conferimento tacito ad un fondo pensione di categoria), il lavoratore è libero di scegliere se lasciare il proprio TFR in azienda oppure conferirlo ad un fondo pensione prescelto dal medesimo.

Inoltre, occorre distinguere tra due casi:

  1. se il lavoratore sceglie di aderire al Fondo di categoria di riferimento (chiuso o aperto ad adesione collettiva), al quale si iscrive in virtù della contrattazione collettiva da cui è rappresentato: il conferimento del TFR è obbligatorio.
  2. se sceglie di aderire individualmente ad un Fondo aperto o ad un PIP: il conferimento del TFR è facoltativo.
Cosa accade se il lavoratore non fa alcuna scelta entro il termine di scadenza?
In questo caso vale il “silenzio –assenso”: la mancata scelta viene considerata dalla legge come una forma di adesione tacita ad un fondo pensione di categoria, a cui il lavoratore accede in virtù della contrattazione collettiva da cui è rappresentato.
Si può conferire solo una parte del TFR?
Sì, ma dipende dal contratto collettivo o accordo aziendale di riferimento. Questi infatti possono fissare una % minima che va conferita al fondo pensione ed il resto è lasciato in azienda. Il lavoratore resta comunque libero di conferire importi superiori alla soglia minima e se decide di conferirlo comunque per intero, può modificare la quota di TFR in un momento successivo.
In mancanza di questa espressa indicazione, invece, il TFR va conferito per il suo intero ammontare (100%).

In caso di adesione tacita, il conferimento del TFR è sempre totale, ferma la possibilità di modificare la quota in un momento successivo.

La possibilità di conferire parzialmente il TFR , infine, è ammessa solo in caso di adesione collettiva ad un fondo chiuso o ad un fondo aperto. Nel caso di adesione individuale (ad un fondo aperto o ad un PIP) resta ferma la facoltà di scelta di conferirlo per intero o di non versarne alcuna quota.

Chi conferisce già il 100% del TFR al fondo, può versarne solo una parte per i flussi futuri?
Sì, gli aderenti che già conferiscono al fondo di categoria il 100% del TFR possono modificare per i flussi futuri la relativa quota, versandolo in misura parziale, nel rispetto della percentuale minima fissata dal contratto collettivo o accordo aziendale di riferimento.
La condizione, quindi, è che in corso di adesione al fondo detti accordi abbiano modificato le proprie disposizioni circa la destinazione del TFR alla previdenza complementare, stabilendo come non sia più obbligatorio conferirlo per intero ma anche solo in parte, a partire da una % minima.

In mancanza, invece, di qualsiasi modifica e conseguente indicazione, il TFR continua ad essere conferito per intero.

Nel caso di adesione individuale ad un fondo aperto o ad un PIP, invece, il conferimento del TFR resta sempre totale.

È possibile revocare la scelta fatta?

La scelta di conferire il Tfr ad un fondo pensione è definitiva e irrevocabile (salvo il riscatto totale della posizione individuale).
Al contrario, se lasciato in azienda, è sempre possibile revocare la scelta. Resta ferma, quindi, la possibilità di devolvere il TFR maturando esplicitamente in un momento successivo.

Come avviene l’adesione al Fondo?
Il conferimento del TFR comporta l’adesione al fondo pensione. Fondamentale è che prima che il lavoratore esprima la propria scelta siano garantite adeguate informazioni e che il datore di lavoro fornisca una documentazione conforme ai modelli di moduli di adesione “TFR1” o “TFR2”, indicati dal D.M. del 30 gennaio 2007 (che regola l’espressione di volontà del lavoratore sulla destinazione del TFR).
In caso di adesione, chi effettua i versamenti del TFR al fondo pensione?
I versamenti al fondo pensione vengono effettuati dal datore di lavoro.
Cosa accade se il datore di lavoro trattiene indebitamente le quote di TFR?
Il lavoratore è tutelato dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS.
La garanzia è estesa alle contribuzioni a carico del lavoratore e del datore di lavoro che questi abbia trattenuto e non versato ovvero versato solo parzialmente.
In caso di adesione tacita, dove confluisce il TFR?
Il datore di lavoro trasferisce il TFR al Fondo pensione collettivo previsto dagli accordi collettivi aziendali o territoriali, che devono essere stati trasmessi al lavoratore al momento dell’assunzione.
Se ci sono più alternative, il TFR viene fatto confluire nel Fondo al quale ha aderito il maggior numero di lavoratori dell’azienda.

In mancanza di forme pensionistiche collettive di riferimento, il TFR viene fatto confluire nel Fondo residuale INPS – Fondinps (istituito con la riforma del 2007). A seguito della legge di bilancio 2018, tuttavia, Fondinps è in via di soppressione. Con l’emanazione del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentite le organizzazioni di lavoratori e datori di lavoro maggiormente rappresentative verrà individuata una forma pensionistica integrativa per il conferimento tacito del TFR.

Per obbligo di legge, nel caso di adesione tacita e a maggior tutela del lavoratore, l’investimento delle somme del Tfr deve avvenire nel comparto di gestione “garantito”, ossia quello che prevede la restituzione del capitale e la garanzia di rendimenti minimi, comparabili e non inferiori al tasso di rivalutazione del TFR (se lasciato in azienda).

Restano ferme:

  • la possibilità di variare successivamente il comparto di gestione in cui è stato conferito il TFR maturando;
  • la possibilità di trasferirsi ad un altro fondo pensione, anche non negoziale, con conseguente trasferimento del capitale accumulato (compreso il TFR sino a quel momento maturato) e conferimento del TFR maturando nel nuovo fondo;
In caso di conferimento del TFR a un fondo pensione è possibile versare anche altri contributi?
Sì, il lavoratore può versare altri contributi. In questo caso il versamento dei contributi aggiuntivi è facoltativo.
Nel caso di adesione ad un fondo di categoria, inoltre, il versamento di contributi propri è sempre facoltativo, essendo invece obbligatorio il conferimento del TFR.
Cosa accade se il lavoratore viene assunto alle dipendenze di un nuovo datore di lavoro?
In caso di nuovo rapporto di lavoro:
  1. Se nel precedente rapporto di lavoro si era scelto di mantenere il TFR in azienda, il nuovo datore di lavoro continuerà a mantenere il TFR sulla base del predetto regime, ferma restando la possibilità da parte del lavoratore di rivedere, in ogni momento, la scelta a suo tempo effettuata e conferire il TFR futuro a una forma pensionistica complementare.
  2. Chi nel precedente rapporto di lavoro ha aderito alla previdenza complementare e ha riscattato interamente la posizione individuale maturata (per perdita dei requisiti di partecipazione, ad es. in caso di licenziamento), entro sei mesi dalla nuova assunzione deve nuovamente manifestare la scelta sulla destinazione del TFR futuro e cioè decidere se destinarlo a un fondo pensione o lasciarlo in azienda. Se non si esprime, alla scadenza del semestre il TFR viene destinato alla previdenza complementare secondo il meccanismo del silenzio assenso (c.d. adesione tacita).
  3. Chi nel precedente rapporto di lavoro aveva scelto di destinare il TFR a una forma di previdenza complementare e non ha riscattato la posizione individuale maturata può:
    • se la variazione del rapporto di lavoro non comporta perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, rimanere iscritto e continuare a conferire il TFR al vecchio fondo;
    • se la variazione del rapporto di lavoro comporta anche la perdita dei requisiti di partecipazione al fondo pensione precedentemente scelto, il lavoratore, sempre entro sei mesi dalla data di assunzione, deve indicare all’azienda a quale forma di previdenza complementare intende conferire le quote di TFR futuro; in questo caso, la scelta non sarà tra la destinazione del TFR a previdenza complementare o il mantenimento di tale trattamento in azienda, ma si limiterà all’individuazione della forma pensionistica complementare cui conferire il TFR maturando. Qualora gli accordi che trovano applicazione in base al nuovo rapporto di lavoro nulla dispongano circa la percentuale minima di TFR da destinare a previdenza complementare, sarà devoluto l’intero TFR.
Ci sono dei vantaggi nel versare il TFR in un fondo pensione?
Sì, si ha innanzitutto un vantaggio fiscale: il TFR in regime ordinario lasciato in azienda, quando viene liquidato, è tassato con l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro (la minima è del 23%, per il primo scaglione fiscale di reddito IRPEF). Se versato in un fondo, invece, viene tassato con l’aliquota agevolata della pensione integrativa (tra il 15% massimo ed il 9%).
Inoltre, sul TFR in un fondo pensione si possono ottenere dei rendimenti tendenzialmente maggiori rispetto alla sua rivalutazione in regime ordinario.
Il datore di lavoro che provvede a versare il TFR nel fondo ci rimette economicamente?
No, il conferimento del TFR ad un fondo pensione in favore del proprio lavoratore dipendente è vantaggioso anche per il datore di lavoro, il quale:
  • deduce dal reddito d’impresa il 6%, o il 4% per le aziende con più di 49 addetti, del TFR versato annualmente al fondo;
  • è esonerato dal versamento del contributo al Fondo di garanzia del TFR;
Cosa accade se il lavoratore decide di lasciare il TFR in azienda?
In questo caso:
  • se l’azienda ha 50 dipendenti o più, il TFR viene versato al Fondo di Tesoreria (presso la Tesoreria dello Stato e gestito dall’Inps);
  • se l’azienda ha meno di 50 dipendenti, il TFR viene gestito dall’azienda.
Come si calcola il TFR lasciato in azienda?
Il TFR si calcola sommando per ciascun anno di lavoro una quota pari e comunque non superiore all’importo della retribuzione dovuta per l’anno stesso, divisa per 13,5, ossia il 6,91%. Il divisore indica il punto di equilibrio tra la 13^ e le 14^ mensilità di regola corrisposte al lavoratore durante l’anno.
Si ottengono in tal modo degli accantonamenti virtuali, che sono rivalutati anno per anno secondo indici stabiliti (dallo stesso art. 2120 Codice Civile).

L’ accantonamento è incrementato:

  • al 31 dicembre di ogni anno;
  • con l’applicazione di un tasso costituito dall’1,5% in misura fissa maggiorato del 75% dell’aumento dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, accertato dall’ISTAT, rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente.

Ai fini dell’applicazione del tasso di rivalutazione l’incremento dell’indice ISTAT è quello risultante nel mese di cessazione del rapporto di lavoro rispetto a quello di dicembre dell’anno precedente.

In cosa consiste il TFR in "busta paga"?
La Legge di stabilità 2015 ha previsto la possibilità, da marzo del 2015, per il lavoratore dipendente del settore privato, di farsi anticipare una parte del TFR maturato mensilmente nella busta paga.
La scelta non può essere revocata fino al 30 giugno 2018.

Tale opzione può essere esercitata anche dai lavoratori che hanno scelto di versare il TFR ad un fondo pensione.

Ai fini della decisione va tenuto in considerazione che il TFR in busta paga è tassato secondo l’ordinaria tassazione Irpef, quindi con un prelievo più pesante di quello previsto per il TFR ordinario.

La liquidazione del TFR in busta paga comporta:

  • da un lato, un incremento dello stipendio mensile, ma contenuto (es: stipendio 1500€ netti→ aumento di circa 90€ mensili), ma il maggior stipendio potrebbe incidere ad es. sulle agevolazioni legate all’Isee, le detrazioni, ecc.
  • dall’altro, determina una liquidazione o una pensione integrativa più bassa a fine carriera.

ESEMPIO

  • sempre su uno stipendio di 1500 euro netti
  • se il lavoratore si fa liquidare per 36 mesi il TFR sulla busta paga

Si perdono almeno 5-6 mila euro di liquidazione e circa 40 euro al mese di pensione integrativa (RENDITA).

L’adesione a tale opzione, comunque, è stata molto bassa (attorno allo 0,3%).

Niente più dubbi

Il nostro Contact Center è sempre a tua disposizione per rispondere a qualsiasi domanda e aiutarti a comprendere al meglio tutti i passaggi.

propensione.it ti guida nel mondo
della previdenza integrativa