Contribuzione del datore di lavoro

Nel caso dei lavoratori dipendenti privati che accedono in via collettiva ad un fondo aperto o ad un fondo chiuso, la contribuzione può essere sostenuta anche con contributi versati dal datore di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti o accordi collettivi.

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La contribuzione del datore di lavoro è obbligatoria?
Il datore di lavoro contribuisce obbligatoriamente al finanziamento del Fondo se il lavoratore ha aderito collettivamente ad un fondo aperto o fondo chiuso ma solo se vi contribuisce a sua volta con versamenti propri e comunque secondo quanto previsto dagli accordi collettivi.
A quanto ammonta la contribuzione del datore di lavoro?
La contribuzione del datore di lavoro è definita in base alle condizioni stabilite negli accordi collettivi o negli accordi aziendali che regolano l’adesione del lavoratore al Fondo.
La contribuzione del datore di lavoro fa “reddito imponibile”?
Trattandosi di contributi versati a fini previdenziali (risparmio finalizzato), le contribuzioni del datore di lavoro non sono considerate “retribuzione imponibile”.
Il datore di lavoro deve sostenere dei costi?
No, versando volontariamente, o in virtù dei contratti o accordi collettivi, i contributi al fondo in favore del proprio lavoratore dipenente, il datore di lavoro:
  • ottiene una riduzione degli “oneri impropri” a suo carico (non rileva il versamento al fondo del TFR);
  • versa all’INPS il solo contributo di solidarietà alla previdenza pubblica del 10%, anziché gli oneri previdenziali ordinari pari al 23,81%;
Cosa accade se il datore di lavoro non versa o versa solo parzialmente i contributi dovuti?
Il lavoratore è tutelato dal Fondo di garanzia istituito presso l’INPS.
La garanzia è estesa alle contribuzioni a carico del lavoratore e alla quota di TFR conferita al fondo pensione che il datore di lavoro abbia trattenuto e non versato.
Cos'è il Fondo di Garanzia?
Fondo istituito presso l’ INPS, previsto dal d. lgs. n 80 del 1992, con lo scopo di intervenire nel pagamento del TFR , della quota di TFR conferita al fondo pensione, nonché dei contributi datoriali e del lavoratore destinati sempre ad una fondo pensione, in sostituzione del datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ultimo. Il Fondo di garanzia è finanziato da una quota del contributo di solidarietà alla previdenza pubblica, a carico del datore di lavoro, applicando un’aliquota dell’1% sul gettito del contributo medesimo.

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