Intangibilità assoluta

Per intangibilità assoluta della posizione individuale costituita presso il Fondo, si intende il divieto assoluto di utilizzare le risorse, versate e accumulate nel conto individuale di ogni singolo aderente nella fase di accumulo, per scopi diversi da quello prettamente pensionistico.

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Come viene garantita l'intangibilità assoluta della posizione individuale?
L’ intangibilità assoluta della posizione individuale di ciascun aderente è garantita dal fatto che il Fondo costituisce un patrimonio “di destinazione”, autonomo e separato seppur interno alla società o ente stesso che lo ha istituito e che lo gestisce.
Che cosa si intende per "patrimonio di destinazione"?
Il patrimonio del fondo pensione, sia esso fondo aperto o PIP, è destinato esclusivamente all’erogazione delle prestazioni pensionistiche e non può essere distratto da tale fine.
Che cosa si intende per patrimonio "autonomo e separato"?
Il patrimonio del fondo pensione, sia esso fondo aperto o PIP, è separato ed autonomo rispetto:
  • al “restante” patrimonio della società o ente istitutore/gestore del fondo stesso;
  • al patrimonio degli altri fondi (eventualmente gestiti dal medesimo gestore);
  • al patrimonio dei singoli aderenti.

L’autonomia del fondo è garantita dalla separatezza patrimoniale, amministrativa e contabile, che il gestore deve obbligatoriamente adottare per le operazioni poste in essere per conto del Fondo rispetto alle altre operazioni.

Il patrimonio del Fondo può essere oggetto di azioni esecutive, ad esempio “pignorato”?
Per il principio di intangibilità, separatezza e autonomia del Fondo pensione, sul patrimonio del fondo non sono ammesse azioni esecutive da parte:
  • dei creditori della società o ente gestore del fondo;
  • dei creditori degli aderenti.
Il patrimonio del Fondo può essere incluso nel fallimento del gestore?
Per il principio di intangibilità, separatezza e autonomia del Fondo pensione, il patrimonio del Fondo non può essere coinvolto nella procedura di fallimento o in altre procedure concorsuali che riguardino la società o ente gestore del medesimo. Rispetto al singolo aderente, quindi, quanto versato e accumulato presso il fondo è impignorabile ed insequestrabile e non può rientrare nell’ambito del patrimonio fallimentare al fine di soddisfare le ragioni dei creditori, a seguito del fallimento della società o ente che gestisce il fondo.
Se la posizione individuale viene trasferita ad altra forma di previdenza complementare cosa accade?
Lo stesso grado di intangibilità assoluta del patrimonio del fondo pensione è previsto anche per le somme oggetto di trasferimento della posizione individuale presso un’altra forma di previdenza complementare, che restano quindi separate, autonome e intangibili.

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