Intangibilità relativa

Rispetto alla pensione integrativa (in capitale e in rendita) la legge prevede un’intangibilità relativa, sottoponendola, cioè, agli stessi limiti di pignorabilità e sequestrabilità in vigore per la pensione di base del regime pubblico.
Pertanto la pensione integrativa, al pari di quella pubblica, è pignorabile, da parte di eventuali creditori del titolare della stessa, nel limite di 1/5 delle somme che eccedono il cosiddetto “minimo vitale”, necessario per il sostentamento.

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Come si calcola il “minimo vitale”?
Al fine di determinare il “minimo vitale” si deve prendere a riferimento:
  • l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale (INPS), che per il 2018 è pari a 453 euro (per 13 mensilità)
  • aumentato della metà.
Come si calcola il limite pignorabile della pensione integrativa?
Rispetto al minimo vitale calcolato sulla base dell’assegno sociale Inps, solo la parte (le somme) di pensione eccedente tale importo, è pignorabile e nella misura di 1/5.
In caso di anticipazione richiesta per far fronte a spese sanitarie, le somme possono essere pignorate?
Le somme oggetto di anticipazione della posizione individuale per far fronte a spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge o ai figli, sono sottoposte, al pari della pensione integrativa, agli stessi limiti di pignorabilità e sequestrabilità in vigore per la pensione di base del regime pubblico.
Qual è il limite di pignorabilità delle somme anticipate per spese sanitarie?

Le somme di cui l’aderente ha chiesto l’anticipazione sulla pensione integrativa per spese sanitarie sono pignorabili da eventuali creditori dell’aderente, nel limite di 1/5 della parte che eccede il cosiddetto “minimo vitale”, da intendersi come necessario per il sostentamento del titolare della pensione pubblica. Quindi, solo la parte delle somme anticipate che eccede tale importo è pignorabile e solo nella misura di 1/5.

Le somme anticipate ad altro titolo o riscattate, sono pignorabili?
Per le somme oggetto di anticipazione per acquisto o ristrutturazione della prima casa o per altre esigenze dell’ aderente, non è previsto alcun vincolo di pignorabilità o sequestrabilità, così come per le somme oggetto di riscatto parziale o totale della posizione individuale. In questi casi, quindi, le somme anticipate o riscattate possono essere interamente pignorate o sequestrate.

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