Modalità di trasferimento

In via generale, è sempre possibile trasferire la propria posizione individuale da un Fondo pensione ad un altro. In questi casi la trasferibilità, quindi, è volontaria.
Vi sono poi delle ipotesi in cui il trasferimento può essere determinato dal verificarsi di specifiche cause che mutano i presupposti di adesione al Fondo (ad es. perdita dei requisiti partecipativi ad un fondo chiuso di categoria).

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Quando ci si può trasferire da un Fondo ad un altro volontariamente?
Il regolamento del fondo deve riconoscere, per obbligo di legge, la piena portabilità della posizione individuale maturata da un fondo pensione ad un altro, dopo almeno 2 anni di permanenza nel Fondo pensione originario
Ci sono dei limiti alla trasferibilità?
Il regolamento del Fondo non può prevedere alcun limite al trasferimento da un fondo ad un altro, scelto dall’ aderente medesimo; questo anche in caso di trasferimento da un fondo chiuso/negoziale originario ad un fondo aperto o PIP. Lo stesso vale ovviamente anche tra fondi aperti e PIP.
L’unica condizione all’esercizio del diritto al trasferimento volontario è il superamento del termine minimo di permanenza di 2 anni nel fondo pensione originario (cd. Fondo cedente).

Nessun limite di permanenza, invece, è previsto rispetto al trasferimento di flussi contributivi futuri, i quali, infatti, non costituiscono la posizione accumulata; è quindi ammessa la facoltà di modificare la destinazione dei flussi futuri di contributi e di TFR prima del decorso del biennio di permanenza, a prescindere dalla tipologia di forma pensionistica da e verso la quale si muovono i flussi.

Il trasferimento comporta costi più elevati?
Il regolamento del Fondo non può prevedere clausole che all’atto della nuova adesione o del trasferimento comportino voci di costo più elevate rispetto a quelle normalmente applicate nel corso del rapporto e che, quindi, possano costituire un ostacolo alla portabilità stessa.
Il Fondo originario può opporsi al trasferimento?
No, se sono verificate le condizioni di trasferibilità (ossia, i 2 anni di permanenza).
Il fondo pensione ha l’obbligo di compiere tempestivamente tutti gli adempimenti necessari per consentire il trasferimento e comunque di effettuarlo entro sei mesi dalla richiesta dell’aderente.
Quali somme possono essere trasferite da un Fondo ad un altro?
Il trasferimento (o anche la “portabilità) della posizione individuale comporta, appunto, il trasferimento di tutte le somme versate, e incrementate dai rendimenti, che risultino sul proprio conto individuale, al netto dei costi.
L’aderente ha diritto, quindi, al versamento al fondo pensione prescelto:
  • di quanto accumulato sul conto individuale ed effettivamente esistente al momento del trasferimento (TFR e contributi datoriali compresi);
  • del TFR maturando;
  • dei contributi del datore di lavoro non ancora affluiti al fondo originario e maturati successivamente al trasferimento, nei limiti e secondo le condizioni stabilite dai contratti o accordi collettivi.

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