Prosecuzione volontaria

Maturati i requisiti per il pensionamento, l’aderente può volontariamente proseguire con la partecipazione al fondo (con o senza contribuzione) oltre il raggiungimento dell’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza, rinviando la liquidazione della pensione integrativa.

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Quali sono le condizioni per la prosecuzione volontaria oltre il raggiungimento dell'età pensionabile?
La condizione è che alla data del pensionamento l’aderente possa vantare almeno 1 anno di contribuzione a favore di una forma pensionistica complementare. In sostanza deve vantare almeno un anno di contribuzione prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia.
Questo limite ha rilevanza, in realtà, solo per un soggetto che si iscriva al Fondo in prossimità del pensionamento. Infatti, l’adesione è preclusa a chi ha già una pensione di vecchiaia mentre è ammessa per chi percepisce una pensione anticipata o di invalidità, ma sempre con il limite minimo di un anno di contribuzione prima del raggiungimento dell’età per la pensione di vecchiaia.
Cosa s'intende per raggiungimento dell'età pensionabile?
Per raggiungimento dell’età pensionabile s’intende il compimento dell’età prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia.
Cosa s'intende per data di pensionamento?
Per data di pensionamento s’intende il compimento dell’età prevista dal regime obbligatorio di appartenenza per il conseguimento della pensione di vecchiaia, a prescindere dall’effettiva percezione della pensione pubblica.
Ai fini della prosecuzione volontaria di partecipazione al fondo, quindi, è necessario che l’aderente abbia una posizione aperta presso il medesimo in forza di un’adesione avvenuta almeno un anno prima della data di pensionamento.
"Data di pensionamento" ed "età pensionabile" sono le stesse condizioni per richiedere la pensione integrativa?
No, dal momento che “data di pensionamento” ed “età pensionabile” coincidono solamente con la pensione di vecchiaia.
Per richiedere la pensione integrativa, invece, la condizione è “la maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni pensionistiche stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza” (oltre ai 5 anni minimi di partecipazione a previdenza integrativa); può trattarsi, quindi, anche della pensione di anzianità o anticipata.
Proseguendo la partecipazione al fondo quali sono le facoltà previste per l'aderente?
L’aderente ha tre possibilità:
  • proseguire con la contribuzione al fondo;
  • proseguire la partecipazione in assenza di contribuzione;
  • richiedere la liquidazione in pensione integrativa di una parte soltanto del montante accumulato, mantenendo la restante quota presso il fondo (a determinate condizioni).
Rinviando la liquidazione della pensione integrativa, quando può essere richiesta?
L’aderente è libero di determinare autonomamente il momento di fruizione della pensione integrativa.
L’unica condizione sussiste rispetto ad un iscritto prossimo all’età pensionabile (rientrante nel limite previsto di almeno un anno di iscrizione prima della data di pensionamento); in questo caso deve sussistere l’ulteriore requisito previsto per accedere, in via generale, alla pensione integrativa: può richiederla dopo almeno cinque anni di partecipazione alle forme di previdenza complementare.
Come può essere frazionata la pensione integrativa?
Quando l’aderente richiede la liquidazione in pensione integrativa di una parte soltanto del montante maturato, mantenendo la restante quota presso il fondo, può richiederne successivamente la liquidazione, ma a determinate condizioni:
  • la quota di pensione integrativa liquidata immediatamente, al momento del pensionamento, deve essere relativa o alla parte in rendita o alla parte in capitale (nel limite del 50%);
  • già al momento del pensionamento presso il fondo, quindi, l’aderente deve effettuare la scelta tra la rendita ed il capitale (nel limite del 50%);
  • la liquidazione successiva della quota lasciata presso il fondo può avvenire in un’unica soluzione, senza possibilità di ulteriori frazionamenti; la parte non immediatamente fruita, però, può essere richiesta in qualsiasi momento a scelta dell’aderente.
I contributi versati in fase di prosecuzione sono deducibili?
Sì, sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato ai fini Irpef anche i contributi versati in caso di prosecuzione volontaria oltre il pensionamento (sempre nel limite annuo previsto di 5.164,57 euro).
Come sono tassati i rendimenti conseguiti?
I rendimenti che, in questo periodo, sono riconosciuti sulla posizione individuale, possono fruire del regime fiscale previsto per i fondi pensione, perché sono da considerare, comunque, come parte integrante della prestazione pensionistica finale, anche se rinviata ad un momento successivo.
Vale quindi il regime fiscale ordinario.
Quali possono essere i motivi alla base di una prosecuzione volontaria oltre il pensionamento?
L’aderente può scegliere di proseguire la partecipazione al fondo oltre il pensionamento per almeno quattro ordini di motivi:
  • maggiori sono gli anni di contribuzione al fondo più elevato è l’importo della pensione integrativa;
  • a partire dal quindicesimo anno di partecipazione ad un fondo pensione, opera l’ulteriore agevolazione fiscale rispetto alla tassazione delle prestazioni pensionistiche finali: consiste nella riduzione dell’aliquota del 15% di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione successivo (al quindicesimo), nel limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali complessivi (in sostanza dal 15% fino al 9%);
  • maggiore è l’età di pensionamento maggiore è l’importo della rendita pensionistica;
  • da un punto di vista di andamento dei mercati finanziari, può risultare utile rimandare la liquidazione della pensione integrativa.

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