Sistema pensionistico

La previdenza complementare è un sistema di strumenti tecnici di risparmio, i Fondi Pensione, finalizzati a garantire una pensione complementare, ossia ad integrare la pensione pubblica di base, per garantire un tenore di vita adeguato al termine della vita lavorativa.
Si tratta di una sistema di previdenza facoltativo, in contrapposizione al regime pensionistico pubblico che è obbligatorio, dal momento che l’adesione ad un fondo è sempre volontaria.

I fondi pensione funzionano secondo il meccanismo finanziario della “capitalizzazione”: quanto versato dall’aderente (sotto forma di contributi propri o del datore di lavoro o con conferimento del TFR) viene gestito e opportunamente investito al fine di generare un capitale; da quest’ultimo, dato dai versamenti e dai relativi rendimenti, viene poi erogata la pensione integrativa (in rendita e/o in capitale) al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento nel regime obbligatorio di appartenenza.

Esistono diverse tipologie di Fondi pensione; il criterio principale di distinzione si basa sul soggetto che li istituisce e le modalità di adesione:

  • Fondi chiusi/negoziali (compresi i fondi preesistenti)
  • Fondi aperti
  • PIP

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Come funziona la previdenza pubblica?
Primo pilastro del sistema previdenziale italiano cui deve obbligatoriamente iscriversi la generalità dei lavoratori, siano essi dipendenti privati o pubblici, lavoratori autonomi o liberi professionisti, al fine di accedere all’assicurazione obbligatoria di previdenza. Da questa nasce l’obbligo per il lavoratore ed il datore di lavoro di versare i contributi previdenziali alla gestione di riferimento, attingendo alla retribuzione ovvero al reddito prodotti, al fine di ottenere le prestazioni pensionistiche di vecchiaia, ossia la pensione pubblica di base, oltre alle prestazioni di invalidità e per i superstiti.
La previdenza obbligatoria è articolata attualmente in quattro diverse forme assicurative di previdenza pubblica:
  1. AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria);
  2. Forme sostitutive dell’AGO;
  3. Forme esclusive dell’AGO;
  4. Casse professionali per i liberi professionisti.
Cos'è la pensione di base?
La pensione di base, pubblica, INPS o di primo pilastro, è una rendita erogata al lavoratore al termine della sua vita lavorativa, per garantirgli un reddito di sostentamento. I requisiti per ottenerla sono l’età pensionabile stabilita dalla legge e l’anzianità di lavoro, ovvero gli anni di contributi obbligatori versati durante la propria vita lavorativa.
Cos'è la pensione di vecchiaia?
La pensione di vecchiaia spetta a chi abbia raggiunto l’età pensionabile prevista e che risulti in possesso dei requisiti contributivi minimi richiesti dal regime obbligatorio di appartenenza.
Cos'è la pensione di anzianità?
Fino al 31 dicembre 2011, il diritto alla pensione di anzianità si perfezionava al raggiungimento di una quota data dalla somma tra l’età anagrafica minima richiesta e almeno 35 anni di contributi, e comunque in via anticipata rispetto alla pensione di vecchiaia.

Anche se soppressa dalla Riforma Monti-Fornero, introdotta dall’articolo 24, decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 e sostituita con la “pensione anticipata”, chi ha diritto alla pensione di anzianità continua a usufruirne o può richiederla ancora oggi se risultano soddisfatti i requisiti alla data del 31 dicembre 2011.

Cos'è la pensione anticipata?
La pensione anticipata, che ha sostituito la pensione di anzianità a seguito della Riforma Monti-Fornero, è concessa prima del raggiungimento dell’ordinaria età pensionabile per la pensione di vecchiaia e richiede la sussistenza di determinati requisiti contributivi
Cos'è l'APE?
Anticipo pensionistico consiste nella possibilità di ricevere un assegno mensile per coloro che hanno raggiunto i 63 anni di età e possono accedere alla pensione di vecchiaia entro 3 anni e 7 mesi.
Vi sono tre tipologie di APE:

Ape volontaria (anticipo finanziario a garanzia pensionistica) – E’ un prestito corrisposto in quote mensili fino alla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia. Il prestito è coperto da un fondo di garanzia gestito dall’INPS. La sua restituzione avviene a partire dalla maturazione del diritto alla pensione di vecchiaia per una durata di venti anni. L’anticipo finanziario può essere richiesto da dipendenti pubblici e privati e lavoratori autonomi che oltre ai requisiti generali (63 anni di età e mancanza di più di 3 anni e 7 mesi alla pensione di vecchiaia), siano in possesso del requisito contributivo minimo di venti anni e la cui pensione, al netto della rata di ammortamento corrispondente all’anticipo richiesto, sia pari o superiore a 1,4 volte il trattamento minimo dell’assicurazione generale obbligatoria.

Ape sociale – E’ un’indennità corrisposta fino al conseguimento dei requisiti pensionistici a favore dei soggetti che si trovano in particolari condizioni di bisogno. Ne possono beneficiare i soggetti che, oltre al requisito anagrafico dei 63 anni di età, abbiano un’anzianità contributiva di 30/36 anni. L’ape sociale è a carico dello Stato.

Ape aziendale – E’ una prestazione di cui si fanno carico i datori di lavoro sulla base di un piano di ristrutturazione o di un accordo aziendale. I lavoratori, per poter accedere alla prestazione, devono possedere gli stessi requisiti previsti per l’Ape volontaria.

Come è cambiata la previdenza pubblica?
Il sistema previdenziale pubblico italiano è basato su un modello a ripartizione: chi lavora oggi paga i contributi per sostenere le pensioni attuali di chi non lavora più. Questo sistema ha iniziato a mostrare i propri limiti alla fine degli anni Ottanta per cause economiche, sociali e istituzionali. Per ovviare a questo trend, la previdenza pubblica di base è passata a un sistema di calcolo retributivo ad uno contributivo, con una fase di transizione a sistema misto, e il sistema pensionistico non si è più fondato solamente sul pilastro della pensione pubblica obbligatoria ma sta diventando un sistema a più pilastri.
Quali sono i pilastri del sistema previdenziale?
Il primo pilastro su cui si fonda il sistema previdenziale italiano è la previdenza obbligatoria, pubblica di base mentre il secondo pilastro è la previdenza complementare, facoltativa. La previdenza complementare a sua volta si può distinguere tra forme pensionistiche collettive (con adesione a fondi chiusi o a fondi aperti su base collettiva) e individuali (con adesione a fondi aperti su base individuale o a polizze assicurative previdenziali dette PIP – piani individuali pensionistici).
Cos’ è il sistema retributivo?
Il sistema retributivo è il metodo di calcolo delle pensioni pubbliche applicabile ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 vantino almeno 18 anni di anzianità contributiva e, a seguito della riforma Fornero del 2012, solo per gli anni di lavoro maturati dai medesimi prima del 1 gennaio 2012 (data da cui trova applicazione, invece, il metodo contributivo per gli anni di contribuzione residui). Questo sistema rapporta la pensione alla retribuzione media degli ultimi anni di lavoro.
Cos'è il sistema contributivo?
Il sistema contributivo è il metodo di calcolo delle pensioni pubbliche, introdotto dalla Riforma Dini del 1995, applicabile:
  • integralmente ai lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995;
  • per gli anni di contribuzione successivi al 31 dicembre 1995 per il lavoratore che alla medesima data ha un’ anzianità contributiva minore di 18 anni e superiore a 0;
  • per gli anni di contribuzione successivi al 1 gennaio 2012 per tutti i lavoratori.

Questo sistema calcola l’ammontare della pensione pubblica sulla base dei contributi versati durante gli anni di lavoro opportunamente rivalutati.

Cos'è il sistema misto?
Il sistema misto è il metodo di calcolo delle pensioni pubbliche, che a seguito della Riforma Dini e dell’ introduzione del sistema contributivo, trova applicazione per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano un’ anzianità contributiva inferiore ai 18 anni e superiore a 0.
In sostanza esso prevede:
  • calcolo con metodo retributivo per le anzianità maturate al 31 dicembre 1995
  • calcolo con metodo contributivo per le anzianità successive al 31 dicembre 1995.

Con la Riforma Fornero, il metodo misto trova applicazione anche per i lavoratori precedentemente ammessi all’ integrale calcolo della pensione con metodo retributivo (ossia lavoratori con 18 anni o + di anzianità al 31 dicembre 1995)→ e per i quali trova applicazione:

  • il calcolo con metodo retributivo per le anzianità fino al 31 dicembre 2011
  • il calcolo con metodo contributivo per le anzianità successive al 31 dicembre 2011.
Quali sono le forme di previdenza complementare?
Le forme di previdenza complementare si suddividono in previdenza complementare collettiva, riservata a determinate categorie di lavoratori che aderiscono a Fondi chiusi (o negoziali) o a Fondi aperti collettivi, in virtù dei contratti collettivi o accordi aziendali di lavoro cui aderiscono e la previdenza complementare individuale, cui ognuno può aderire attraverso Fondi pensione aperti o PIP (Piani Individuali Pensionistici). Sono entrambe forme facoltative (libertà di adesione) e basate su un sistema a capitalizzazione, che restituiscono il rendimento del capitale versato.
Cosa sono i Fondi pensione?
I fondi pensione sono strumenti finanziari finalizzati a costituire una pensione integrativa alla pensione pubblica, per assicurare livelli più elevati di reddito al termine della vita lavorativa.
Costituiscono il sistema di previdenza complementare e sono soggetti, date la loro funzione e rilevanza sociale, a particolari norme di funzionamento e di controllo da parte della Covip e Ivass.
Cosa sono i Fondi chiusi?
I fondi pensione chiusi sono fondi pensione istituiti con accordi sindacali, nazionali o aziendali, cui possono aderire, esclusivamente in via collettiva, solo i lavoratori (dipendenti o autonomi o altro) appartenenti a quelle categorie incluse negli accordi medesimi.
Cosa sono i Fondi aperti?
I fondi pensione aperti sono forme pensionistiche istituite da soggetti autorizzati (SGRSocietà di gestione del risparmio, Banche, SIM – Società di Investimento Mobiliare e Assicurazioni), cui è possibile aderire o collettivamente, in virtù della contrattazione sindacale e rispetto ai soli lavoratori rappresentati, o individualmente, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa. Consentono di costituire una pensione integrativa per sé o per i propri familiari a carico, calcolata sulle proprie capacità di contribuzione e sull’aspettativa di rendita che si intende ottenere. Sono forme di risparmio finalizzato alla realizzazione di una pensione integrativa e per questo godono di particolari norme di garanzia a tutela del risparmiatore/investitore.
Cosa sono i PIP?
I Piani Individuali Pensionistici (PIP) sono forme di previdenza complementare individuale, cui possono aderire solamente soggetti singoli, indipendentemente dalla propria condizione lavorativa. Sono istituiti da compagnie assicurative tramite la stipula di contratti di assicurazione sulla vita e sono finalizzati alla realizzazione di una pensione integrativa rispetto a quella pubblica. Essendo forme di risparmio finalizzato sono tutelate dalla normativa con particolari garanzie a difesa delle risorse investite dal sottoscrittore.
Cosa sono i Fondi preesistenti?
Per fondi pensione preesistenti si intendono quelli che erano già istituiti alla data di entrata in vigore della legge delega n. 421 del 1992, riforma da cui è stato emanato il d. lgs. n. 124 del 1993, che ha dato vita alla previdenza complementare in Italia.
Si tratta di forme di previdenza integrativa, talora risalenti piuttosto indietro nel tempo, frutto essenzialmente della contrattazione collettiva o di iniziative unilaterali dei datori di lavoro e strutturate nelle forme più varie.

Benché, tuttora, piuttosto eterogenei tra loro, questi Fondi possono essere classificati come un insieme di forme di previdenza complementare:

  • a carattere collettivo
  • destinate a specifici ambiti di lavoratori

e distinguibili in:

  • Fondi Pensione Preesistenti Autonomi (ossia, associazioni, fondazioni o altri enti morali)
  • Fondi Pensione Preesistenti Interni (ossia, patrimoni autonomi separati, costituiti all’ interno di banche, imprese di assicurazione o altri enti, ovvero, solo come posta contabile del passivo per i lavoratori occupati nelle stesse società).
Che differenza c'è tra i fondi negoziali (CHIUSI) ed i fondi non negoziali (APERTI e PIP)?
Fondi negoziali (chiusi)
  • istituitI per mezzo della contrattazione collettiva del lavoro (→ da qui fondi “negoziali”)
  • l’adesione al fondo è riservata ad un collettivo di destinatari precisamente delimitato, aventi identiche caratteristiche, e rappresentato dalla contrattazione collettiva istitutrice del fondo medesimo (→ da qui fondi “chiusi);
  • adesione esclusivamente collettiva;
  • l’adesione di familiari a carico è consentita solo se lo statuto del fondo lo prevede e se il lavoratore di cui sono a carico è iscritto a sua volta;
  • consistono in Fondazioni o Associazioni.

Fondi non negoziali (aperti e PIP)

  • istituiti da banche, compagnie di assicurazione, SIM (società di intermediazione mobiliare) o SGR (società di gestione del risparmio) (→ fondi “non negoziali”);
  • l’adesione al fondo è, appunto, “aperta”, nel senso che non vi è un ambito predefinito di soggetti, ma possono iscriversi tutti coloro che intendano costruirsi una rendita integrativa della pensione di base, indipendentemente dalla propria situazione lavorativa;
  • adesione individuale (salvo il caso dei fondi aperti che ammettono anche un’adesione su base collettiva per i lavoratori dipendenti);
  • l’adesione dei familiari a carico è sempre ammessa a prescindere dal fatto che il soggetto di cui sono a carico sia a sua volta iscritto;
  • consistono in patrimoni di destinazione, autonomi e separati, all’interno della società o ente che li ha istituiti.
Che differenza c'è tra i fondi aperti ed i PIP?
Fondi aperti:
  • istituiti da banche, compagnie di assicurazione, SIM (società di intermediazione mobiliare) o SGR (società di gestione del risparmio);
  • consistono in patrimoni autonomi e separati, all’interno della società o ente che li ha istituiti;
  • possono prevedere la possibilità di aderire sia individualmente, a prescindere dalla condizione lavorativa, che collettivamente; in quest’ ultimo caso l’adesione deve essere prevista dal contratto collettivo o accordo aziendale (come nei fondi chiusi/negoziali).

PIP (Piani Individuali Pensionistici)

  • istituitI esclusivamente da imprese assicurative;
  • consistono in contratti di assicurazione sulla vita di ramo I (polizze tradizionali sulla durata della vita umana) e/o ramo III (polizze “Unit-linked)”;
  • prevedono unicamente un’adesione su base individuale.

Sia i fondi aperti che i PIP, però, devono obbligatoriamente assumere la forma giuridica del patrimonio di destinazione, separato e autonomo, nell’ ambito della medesima società o ente che li ha istituiti. Questo è previsto a tutela delle risorse degli aderenti, destinabili alla sola pensione complementare dei medesimi.

Qual è la funzione dei fondi pensione?

La finalità principale è quella di assicurare, con quanto risparmiato e accumulato dagli aderenti, una vera e propria pensione – complementare, e al pari di quella pubblica, un tenore di vita adeguato al termine della vita lavorativa. I fondi pensione compongono, infatti, il secondo pilastro del sistema previdenziale, accanto al regime obbligatorio.
Tuttavia, sono forme di risparmio che possono soddisfare ulteriori esigenze:

  1. l’iscritto, a fronte di taluni bisogni che insorgano nella fase di accumulo presso il fondo, può richiedere delle anticipazioni o il riscatto (parziale o totale) della posizione;
  2. nell’ambito dei fondi pensione NON NEGOZIALI (fondi APERTI E PIP), l’ adesione è aperta a chiunque voglia costruirsi una rendita pensionistica, a prescindere dalla propria situazione lavorativa.
Che differenza c'è tra fondi a contribuzione definita e fondi a prestazione definita?
Il fondo pensione a contribuzione definita è caratterizzato da una gestione in cui l’importo da versare periodicamente è stabilito con precisione (salvo la possibilità di modifica e sospensione), mentre l’ammontare delle prestazioni pensionistiche finali (rendita e/o capitale) che verranno percepite, al contrario, non è stabilito a priori. Dipenderà, quindi, dall’ ammontare dei contributi versati e dal rendimento della gestione finanziaria degli stessi (salvo adesione ad un comparto garantito).
Il fondo pensione a prestazione definita è l’opposto: l’ entità della contribuzione da versare non è predeterminata mentre l’ ammontare delle prestazioni pensionistiche finali è fissato a priori. Questa tipologia di regime gestionale, ormai in disuso, è riservato ai soli lavoratori autonomi o liberi professionisti, con esclusione dei lavoratori dipendenti o altre categorie di aderenti.

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