Le risposte alle vostre domande di dicembre 2019

Con dicembre si è concluso un altro anno, forse con meno dubbi sulla previdenza integrativa rispetto a quello precedente, chissà…

Per continuare ad avvicinare le persone ad uno strumento così utile e vantaggioso, ma per certi versi complesso, potete dare il vostro contributo continuando a scriverci all’indirizzo email dedicato all’iniziativa, risponde@propensione.it., o direttamente sui nostri canali social e cercheremo di risolvere tutti i vostri dubbi.

Ecco alcune domande arrivate nel mese di dicembre.

Buona lettura!

Fondo pensione, TFR e prestazione pensionistica. Salvatore ci scrive

Salve, se verso il TFR può essere poi riscattato per intero? Inoltre, può il datore di lavoro rifiutarsi di trasferire il mio TFR attuale? La richiesta di pensione integrativa significherebbe rinunciare al rimborso del TFR e avere una pensione ulteriore a quella che si dovrebbe ricevere dall’INPS? E se così fosse, in caso di decesso il TFR accantonato nel fondo pensione che fine farebbe? Grazie mille. Salvatore

Caro Salvatore,

Una volta confluito nel fondo pensione il TFR è soggetto alla normativa e alle flessibilità della previdenza integrativa, quindi, è possibile richiedere quanto accumulato (compreso il TFR)  nel fondo pensione prima del pensionamento nei seguenti casi:

– riscatto parziale al 50% o totale al 100% del capitale accumulato per inoccupazione o invalidità;

– anticipazioni fino al 75% per spese sanitarie in qualsiasi momento, acquisto o ristrutturazione della prima casa dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza integrativa e fino al 30% per qualsiasi esigenza, sempre dopo 8 anni.

Rispetto al TFR pregresso già maturato presso l’azienda il datore di lavoro non è obbligatorio e può rifiutarsi. E’ obbligato a versare, invece, quello maturando, cioè le quote che si maturano dall’adesione al fondo pensione in poi.

Quanto alla prestazione pensionistica, il TFR è confluito nel fondo pensione e anziché essere liquidato dal datore di lavoro, verrà erogato sotto forma di pensione integrativa (aggiuntiva a quella INPS) e sarà soggetto ad una tassazione agevolata (tra il 15% e il 9% anziché l’aliquota media IRPEF degli ultimi 5 anni di lavoro – tra il 23% e il 43%); quello pregresso maturato prima dell’adesione al fondo pensione invece, se non viene versato nel fondo pensione medesimo, rimanendo presso l’azienda verrà liquidato direttamente dalla stessa.

Infine, al momento del pensionamento quanto accumulato nel fondo pensione (TFR versato e non lasciato in azienda compreso) è erogato come pensione integrativa, e si hanno diverse possibilità:

– farsi erogare la pensione integrativa totalmente in rendita vitalizia: in questo caso si può optare per diverse tipologie di rendite, tra cui quella reversibile che in caso di morte viene erogata al beneficiario indicato (es. coniuge)

– farsi erogare il 50% in rendita (tipologie a scelta come sopra) e il 50% in capitale: in questo caso metà dell’accumulo del fondo pensione viene erogato subito in un’unica soluzione in capitale

– farsi erogare il 100% in capitale se l’accumulo non super circa i 70.000€ e quindi la rendita che si ricaverebbe è sotto una certa soglia: anche in questo caso è erogato tutto in un’unica soluzione.

In tutti questi casi, quindi, quanto accumulato nel fondo pensione, e quindi il tfr versato, non viene perso in caso di decesso. Nella fase di accumulo, quindi prima del pensionamento, è addirittura previsto il riscatto automatico di quanto accumulato nel fondo pensione per legge da eredi o altri beneficiari indicati e vi è esenzione da imposta di successione.

Fondi pensione e impignorabilità. Claudio ci scrive

Buongiorno, vorrei sapere se i fondi pensione sono impignorabili.Grazie. Claudio

Caro Claudio,

confermiamo  che le risorse versate al fondo pensione sono intoccabili e impignorabili in quanto rappresentano un patrimonio autonomo e separato rispetto a quello complessivo del gestore del fondo.

I risparmi sono dunque protetti dal pignoramento sia dei creditori del gestore che da quelli dell’aderente, sia in caso di fallimento o procedura concorsuale.

Inoltre, anche in fase di erogazione della pensione integrativa i risparmi sono tutelati in quanto possono essere pignorati esclusivamente nel limite di un quinto eccedente il minimo vitale al pari della pensione pubblica.

 

Fondo pensione per figli. Mirella di scrive

Io ho un fondo pensione. Se apro un fondo pensione per i miei figli minorenni che sono a carico al 50% tra me e mio marito, possiamo dedurre altri 5.167 per ogni figlio? E l’anno prossimo posso versare anche solo 100€? Grazie. Mirella.

Cara Mirella,

la deducibilità vale anche per quanto versato per un figlio fiscalmente a carico al 50%, quindi tu e tuo marito potreste avvalervi senz’altro del beneficio fiscale. Il limite di deducibilità di 5.164,57 euro annui, però, non si aggiunge nel caso in cui si contribuisca per un soggetto a carico ma è complessivo, quindi vale a persona/contribuente per quanto versato nel fondo pensione sia per sé stesso che per il figlio a carico.

Sappi che nell’ipotesi in cui si superi questo importo, quanto versato in eccedenza gode di un altro vantaggio fiscale, ossia della detassazione totale perché sarà esente da tassazione in fase di erogazione della pensione integrativa e non costituirà base imponibile per l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta prevista (con aliquota agevolata tra il 15% e il 9%). Un regalo ulteriore nell’ottica di regalare un risparmio così prezioso per un figlio.

Quanto alla misura dei contributi, questi possono essere liberamente cambiati o sospesi in qualsiasi momento, come nel caso da te prospettato.

Il fondo pensione cambia i costi. Francesca ci scrive

Salve, ho ricevuto una lettera dal mio fondo in cui mi viene comunicata la variazione dei costi applicati. Che posso fare? Grazie e cordiali saluti. Francesca

Cara Francesca,

se il fondo pensione le ha comunicato la modifica dei costi applicati, potrebbe trattarsi proprio un’ipotesi in cui l’aderente può richiedere in qualsiasi momento, anche prima che siano decorsi 2 anni dall’iscrizione normalmente richiesti, di trasferire la posizione individuale maturata ad un altro fondo pensione. Questo, infatti, è possibile in caso di modifiche che complessivamente comportino un peggioramento rilevante delle condizioni economiche del fondo pensione originario.

Quando ciò si verifica, il gestore del fondo pensione lo deve comunicare ad ogni aderente interessato entro 120 giorni dalla decorrenza della modifica e a quel punto si ha un termine di 90 giorni per manifestare eventualmente la scelta di trasferimento.

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