Le risposte alle vostre domande di novembre 2019

Anche nel mese di novembre sono arrivate le vostre domande sul mondo della previdenza integrativa e di seguito riportiamo le risposte a quelle più significative. Continuate a scriverci all’indirizzo email dedicato all’iniziativa, risponde@propensione.it., o scrivendo direttamente sui nostri canali social e cercheremo di risolvere tutti i vostri dubbi. Buona lettura!

Contributo del datore di lavoro, quando posso? Enrico ci scrive

Buongiorno. Avrei bisogno di un chiarimento, spero di trovare qui qualcuno in grado di rispondermi: ho letto che per godere del contributo datoriale su fondo pensione aperto è necessaria una apposita convenzione fra datore di lavoro e compagnia assicurativa che gestisce il fondo. Vi risulta questa cosa? Sono in procinto di cambiare il mio fondo pensione al fine di aderire a un fondo che applica costi molto ridotti, ma ho timore di perdere il contributo datoriale previsto da un accordo sindacale (che non fa riferimento ad alcun fondo specifico né a convenzioni di alcun genere). Grazie. Enrico.
Caro Enrico, sì è vero, nel senso che il datore di lavoro è obbligato a versare il contributo datoriale a fronte di un’apposita convenzione se a tua volta versi un contributo personale e il TFR. Però, non è escluso che possa farlo anche su base volontaria, continuando a versare nel nuovo fondo il TFR e il contributo datoriale in un fondo pensione aperto “privato” anziché negoziale.

Deducibilità per il papà anche se figlia non convivente? Elena ci scrive

Salve io non lavoro, ho 34 anni e non vivo con mio padre. Mi può mettere a carico per la deducibilità per il fondo pensione? Elena.
Cara Elena, per essere considerata a carico di tuo padre anche ai fini della deducibilità fiscale di quanto da lui versato per te nel fondo pensione non ci risulta sia necessario il requisito della convivenza né un limite d’età. Infatti, ai sensi dell’art. 12 del TUIR l’unico requisito è che il reddito complessivo da te posseduto in questo caso non sia superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Tieni conto, inoltre, che nel caso in cui tuo padre non possa dedurre quanto versato nel fondo pensione per te il beneficio fiscale della deduzione si trasforma in detassazione totale di questi contributi non dedotti perché saranno esenti in sede di erogazione della pensione integrativa

La pensione integrativa per una nipote, si può dedurre quanto versato? Pietro ci scrive

Buongiorno, se uno zio decide di creare una pensione integrativa per una nipote può dedurre dal suo salario il versamento fatto per la nipote, e anche se è maggiorenne? Grazie. Pietro.
Caro Pietro, innanzitutto è sicuramente un’ottima idea e un bellissimo regalo per tua nipote. La deduzione fiscale purtroppo vale solo nel caso in cui la persona per cui si effettuano i versamenti è fiscalmente a proprio carico. In ogni caso, per la nipote il beneficio fiscale non verrebbe perso ma quanto versato, in quanto dichiarato come non dedotto, gode della detassazione totale in fase di erogazione della pensione integrativa e non costituirà base imponibile per l’applicazione della ritenuta a titolo d’imposta (con aliquota agevolata tra il 15% e il 9%).

Fondo pensione per figlio residente all’estero, si può? Riccardo ci scrive

Buongiorno, è da un po’ di tempo che penso di fare una pensione integrativa per mio figlio di 8 anni. Il problema che mi frena è relativo al fatto che mio figlio vive all’estero e non so se sia conveniente e facile per lui, quando sarà adulto, gestire qualcosa che si trova, si in Europa, ma fuori dai suoi confini nazionali. In che problematiche potrebbe incorrere? Grazie anticipate per eventuali suggerimenti e buona giornata. Riccardo.
Caro Riccardo Per suo figlio un fondo pensione costituirebbe senz’altro un regalo prezioso. Se è certo che non si trasferirà mai in Italia, anche durante il pensionamento, forse sarebbe meglio optare per un PEPP, ossia un fondo pensione europeo che prima o poi gli operatori del settore potranno costituire e che propensione.it offrirà senz’altro quando sarà disponibile sul mercato. Se invece c’è la possibilità che torni in Italia, allora non ci sono problematiche qualora si risieda in un altro Paese. Per gli anni in cui suo figlio non si può avvalere della deduzione fiscale perché non produce reddito ai fini IRPEF in Italia, quanto versato e non dedotto va dichiarato al gestore e godrà della detassazione totale in fase di erogazione della pensione integrativa. Inoltre, non appena saranno operativi i PEPP questi prevedono la piena portabilità tra fondi pensione da un Paese all’altro, quindi una volta disponibile se lo si ritiene utile, può trasferire quanto accumulato dal fondo pensione italiano ad un PEPP.
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