Le risposte alle vostre domande di ottobre 2019

Come concludere il mese senza la rubrica di propensione.it “L’esperto risponde”? Ecco le risposte alle domande o ai vostri dubbi e timori più significativi sul mondo previdenza integrativa arrivati nel corso di ottobre. Visto il periodo, la maggior parte di loro verte sul vantaggio fiscale della deducibilità. Come fare per inviarci altre domande? Semplicemente inviando una mail all’indirizzo dedicato all’iniziativa, risponde@propensione.it., o scrivendo direttamente sui nostri canali social. Buona lettura!

Deducibilità, scaglioni IRPEF e TFR. Maurizio ci scrive

Salve, non ho ben capito come funziona la deduzione fiscale del fondo pensione. Come funziona per un reddito che rientra nello scaglione del 38%? Posso dedurre anche il TFR che verso? Grazie per la risposta. Maurizio.
Caro Maurizio, quanto versato nel fondo pensione è deducibile fiscalmente e questo significa abbattere il reddito su cui è applicata l’aliquota IRPEF a seconda dello scaglione di riferimento, nel tuo caso sino al 38%. Se per esempio il tuo reddito è di 50.000 euro e versi nel fondo pensione 5.164,57 euro (esattamente entro il limite annuo), lo stesso reddito dichiarato scende a 44.835,43 euro (50.000 – 5.164,57). In questo caso il vantaggio fiscale da imposte IRPEF risparmiate è di 1.962 euro. Rispetto al TFR, non essendo reddito imponibile non è deducibile. Il vantaggio fiscale in questo caso arriva alla fine, perché è soggetto a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota tra il 15% massimo e il 9% minimo a seconda degli anni di partecipazione alla previdenza integrativa anziché alle aliquote medie IRPEF degli ultimi anni di attività lavorativa se liquidato direttamente dall’azienda (a partire dal 23%).

Bonus 80 euro e deducibilità del fondo pensione. Elisabetta ci scrive

Un dipendente pubblico con un reddito lordo di 28000 euro può versare volontariamente 5.000 euro in un pip o in un fondo pensione aperto non negoziale per farsi riconoscere il bonus di 80 euro nel 730? Grazie. Cordiali saluti. Elisabetta
Cara Elisabetta, la possibilità di rientrare nelle soglie di percezione del Bonus Renzi grazie ai versamenti al fondo pensione opera esclusivamente in caso di adesione collettiva a fondo chiuso o aperto e di conseguenza solo quando i versamenti vengono fatti direttamente da parte del datore di lavoro. Nel tuo caso, essendo dipendente pubblico, i versamenti volontari utili a far abbattere il reddito ai fini di rientrare nelle soglie del Bonus Renzi sono esclusivamente quelli versati direttamente dalla pubblica amministrazione per tuo conto (ad esempio una percentuale del reddito se prevista dagli accordi). Resta ferma tuttavia la possibilità, anche per i dipendenti pubblici, di aderire a un PIP o fondo pensione aperto con versamento dei soli contributi volontari (no TFR) che, pur non permettendo di rientrare nelle soglie del Bonus Renzi, possono essere dedotti dal reddito dichiarato al fine di avere un grande vantaggio fiscale. Ad esempio, con un reddito pari a 28.000€ e versando 5.000€ al fondo pensione potrai risparmiare 1.429€ di tasse.

Sempre sul Bonus 80 euro. Simona ci scrive

Buongiorno, con la presente vorrei sapere il riferimento normativo che riguarda il Bonus Renzi e  la previdenza complementare, leggendo il vostro articolo molto interessante si intende che l’importo versato in un fondo pensionistico abbasserebbe l’imponibile per la quale si avrebbe diritto al Bonus Renzi, ma volendo fare un fondo pensione vorrei essere sicura del riferimento normativo. Grazie. Simona.
Cara Simona, ai fini di rientrare nel Bonus 80 euro deve provvedere ai versamenti direttamente il datore di lavoro in qualità di sostituto d’imposta così da abbattere in automatico l’imponibile del dipendente. Questo è possibile in caso di adesione collettiva ad un fondo pensione chiuso di categoria (possibile solo se rappresentati dal contratto collettivo o aziendale di riferimento come ad esempio la categoria dei chimici, metalmeccanici ecc.) o ad un fondo pensione aperto, cioè un “fondo pensione privato”, se l’azienda di appartenenza sceglie di stipulare apposita convenzione e il datore di lavoro provvede anche in questo caso a contribuire al fondo pensione. Trattandosi di determinazione del reddito imponibile fiscale la “fonte normativa” base sta nel funzionamento stesso delle deduzioni fiscali.

Se deduco poi la pensione integrativa è tassata? Giovanni e Massimiliano ci scrivono

Ma la pensione integrativa che si prenderà sarà poi imponibile o esente? 
La pensione integrativa in fase di erogazione è soggetta a una ritenuta a titolo d’imposta con aliquota agevolata. Questa infatti è del 15% massimo e dopo il quindicesimo anno di partecipazione alla previdenza integrativa scende dello 0,30% annuo fino ad arrivare al 9%. Una bella differenza rispetto alle aliquote IRPEF (23%-43%). Inoltre, non tutto il capitale finale sarà soggetto a queste aliquote agevolate ma solo una parte. La base imponibile (su cui è applicata la ritenuta), infatti, va determinata al netto dei redditi già tassati. Si considera tassabile, quindi, solo quella parte di pensione che sia stata generata da:
  • contributi dedotti
  • eventuale TFR
Sono invece esclusi i contributi non dedotti (perché superiori al limite annuo di deducibilità o semplicemente perché non portati in deduzione) e i rendimenti già tassati in fase di accumulo (al 20% anziché al 26%, salvo titoli di stato al 12,5%).

Sono ancora in tempo per un fondo pensione? Serena ci scrive

Buongiorno, posso fare un fondo pensione a sei anni dalla pensione Inps? Serena.
Cara Serena, fortunatamente sì, ti confermo che è possibile aderire alla previdenza integrativa qualora manchi più di un anno al raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia. Visto che a te ne mancano sei di anni, rispetti anche il requisito ulteriore di almeno cinque anni di partecipazione alla previdenza integrativa per poter accedere alla prestazione pensionistica finale.
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