Base imponibile

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Valore su cui viene applicata l’aliquota per calcolare l’imposta ed è pari all’importo che residua dopo aver applicato al reddito lordo tutte le deduzioni e le riduzioni previste dalla legge e sul quale si applica l’aliquota di imposta.

La base imponibile della pensione integrativa su cui è applicata la ritenuta a titolo d’imposta va determinata al netto dei redditi già tassati. E’ tassabile, quindi, solo per quella parte che non sia stata già tassata nelle fasi precedenti di adesione al fondo e che sia stata generata da:

  • CONTRIBUTI DEDOTTI (per i quali ci si sia avvalsi della deducibilità in fase di contribuzione al fondo) E DALL’ EVENTUALE VERSAMENTO DEL TFR 
  • ed ESCLUSI I CONTRIBUTI NON DEDOTTI (perché superiori al limite annuo di deducibilità di 5.164,57 euro) E I RENDIMENTI GIÀ TASSATI in fase di accumulo (sottoposti ad imposta sostitutiva con aliquota massima del 20%).
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