D. m. n. 116 del 2014, emanato dal Ministro del’ economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la Covip, con cui sono individuati:
– le attività nelle quali i fondi pensione possono investire le proprie disponibilità, avendo sempre presente gli interessi degli iscritti;
– criteri e limiti massimi agli investimenti giustificati da un punto di vista prudenziale
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