Le risposte alle vostre domande di maggio 2023

Per la rubrica l’Esperto risponde di maggio  abbiamo selezionato le domande che seguono.

Per inviare le tue richieste, scrivi a risponde@propensione.it, direttamente tramite i nostri contatti o sulla nostra pagina facebook e saremo lieti di risponderti.

Buona lettura!

 

Rendita integrativa temporanea anticipata: informazioni utili. Fabrizio ci scrive

Buongiorno, avendo ottenuto la certificazione di disoccupazione, chiedo conferma che posso accedere alla Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA), al compimento del mio 57 anno di età qualora mantenga tale stato per minimo 2 anni. Chiedo di sapere se vi siano altre condizioni che devono essere rispettate per l’ottenimento, quali imposte saranno applicate e un’ordine di grandezza dell’importo erogato e le sue modalità (annuale, mensile etc). Chiedo infine di sapere se la RITA sarà sospesa qualora perdessi il requisito della disoccupazione durante la sua fruizione. Cordiali saluti, Fabrizio

 

Caro Fabrizio,

di seguito le riporto le informazioni richieste.

Requisiti rendita integrativa temporanea anticipata

Se come indicato hai cessato l’attività lavorativa e rimani successivamente inoccupato per un periodo di tempo superiore a 24 mesi, hai facoltà di richiedere la RITA con un anticipo massimo di 10 anni rispetto alla data di maturazione dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza (attuali 67 anni presso l’INPS). L’altra condizione che deve essere soddisfatta è di 5 anni di partecipazione al sistema della previdenza complementare.

Altre informazioni utili sulla RITA

– L’erogazione del capitale avviene in un arco temporale predefinito (come detto massimo di 10 anni) e l’erogazione della singola rata varia a seconda del fondo pensione, che può essere mensile o trimestrale.

– Qualora dovessi riprendere l’attività lavorativa mentre stai percependo la RITA, l’erogazione della prestazione non verrà sospesa a meno che non sia tu a richiederlo. Quindi, l’inoccupazione (in questo caso prolungata per 24 mesi) deve sussistere al momento della richiesta della RITA. Inoltre, la COVIP ha chiarito come la prestazione non sia cumulabile con la sola pensione di vecchiaia, mentre può essere percepita in concomitanza di altra prestazione pensionistica anticipata (diversa da quella di vecchiaia del proprio regime pubblico di appartenenza).

–  Indipendentemente dal capitale destinato all’erogazione a titolo di RITA (parte della posizione o l’intera posizione), le eventuali contribuzioni aggiuntive sopraggiunte successivamente all’attivazione della RITA costituiscono posizione a sé stante distinta da quella destinata all’erogazione della RITA.

Regime fiscale della RITA

La parte imponibile* della rendita integrativa temporanea anticipata (RITA), determinata secondo le disposizioni vigenti nei periodi di maturazione della prestazione pensionistica complementare, è assoggettata alla ritenuta a titolo d’imposta con l’aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno eccedente il quindicesimo anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali (quindi, fino al limite dell’aliquota del 9%). A tal fine, se la data di iscrizione alla forma di previdenza complementare è anteriore al 1º gennaio 2007, gli anni di iscrizione prima del 2007 sono computati fino a un massimo di quindici (vale a dire, che gli anni precedenti al 1992 non possono essere presi in considerazione per lo sconto dell’aliquota). Le somme erogate a titolo di RITA sono imputate, ai fini della determinazione del relativo imponibile, prioritariamente agli importi della prestazione medesima maturati fino al 31 dicembre 2000 e, per la parte eccedente, prima a quelli maturati dal 1º gennaio 2001 al 31 dicembre 2006 e successivamente a quelli maturati dal 1º gennaio 2007.

In particolare: 

  1. per importi maturati fino al 31/12/2000 vanno esclusi dalla tassazione gli importi corrispondenti ai contributi non dedotti e in ogni caso quelli non eccedenti il limite del 4% della retribuzione imponibile;
  2. per gli importi maturati dall’1/1/2001 al 31/12/2006 e per quelli maturati dal 1/1/2007 la base imponibile è determinata al netto dei contributi non dedotti e dei rendimenti finanziari assoggettati ad imposta.

Inoltre, nel computo degli anni di partecipazione a forme pensionistiche complementari viene ricompreso anche il periodo di erogazione della RITA stessa, in modo tale che l’aliquota possa beneficiare della riduzione anche in funzione degli anni in cui la stessa viene erogata.

Mentre percepisci la rendita anticipata, infine, hai facoltà di non avvalerti della suddetta tassazione sostitutiva facendolo risultare espressamente nella dichiarazione dei redditi; in tal caso la rendita anticipata è assoggettata a tassazione ordinaria. 

Ammontare RITA

Quanto, infine, all’ordine di grandezza dell’importo erogato, bisogna verificare l’ammontare del tua posizione al momento della richiesta. Se per esempio vuoi trasformare l’intera posizione in RITA, puoi intanto fare un calcolo molto semplificato: capitale totale/10 anni/12 mesi. Ad ogni modo, al momento della richiesta il fondo pensione fornisce l’effettiva composizione della posizione individuale, anche ai fini dell’erogazione della prestazione richiesta.

 

* La base imponibile è determinata al netto della componente finanziaria che ha già scontato l’imposta sostitutiva in capo al fondo pensione nonché al netto dei contributi che non sono stati dedotti (per superamento, ad esempio, del plafond di contribuzione deducibile.

Trasferimento fondo pensione

online e senza alcun costo aggiuntivo!

Deducibilità fondo pensione figlio, è sempre possibile. Claudio ci scrive

Salve, con mio figlio, autonomo in regime forfettario, abbiamo stipulato un nuovo fondo pensione. A differenza del passato in cui lui inviava ogni anno il modulo non dedotti, questa volta un genitore sarebbe interessato a dedurre quanto versato, è possibile? Grazie mille, Claudio.

 

Caro Claudio,

è possibile dedurre i contributi versati nel caso di genitore che porta in deduzione quanto versato per un figlio fiscalmente a carico. Non sarebbe possibile, invece, nel caso di figlio in regime forfettario (in quanto non soggetto a IRPEF ordinaria) per di più non a carico.

Maggiori dettagli li trovi nel nostro approfondimento.

 

Continuate a seguirci e ad inviare le vostre domande all’indirizzo e-mail dedicato risponde@propensione.it, sulla nostra pagina Facebook o semplicemente contattateci come preferite. Risponderemo ad ognuno di voi e pubblicheremo le domande più interessanti ogni mese sul nostro Magazine e sui nostri canali social.

Vuoi maggiori informazioni?

Un nostro esperto è a tua disposizione gratuitamente e senza impegno.

Ti potrebbero interessare