Le risposte alle vostre domande di marzo 2023

Le domande principali giunte nel mese di marzo per la rubrica l’Esperto risponde sono: adesione al fondo pensione a pochi anni dalla pensione, fondo pensione per figli, chiarimenti sulla RITA e possibilità di erogazione del capitale al 100%.

Inviaci le tue domande a risponde@propensione.it, direttamente tramite i nostri contatti o sulla nostra pagina facebook e saremo lieti di risponderti.

Buona lettura!

5 anni alla pensione, quale convenienza ad aprire un fondo pensione? Antonio ci scrive

Buongiorno, sono un lavoratore della PA. Secondo calcoli verificati INPS e azienda di lavoro, potrò presentare domanda di pensione alla data del 01 gennaio 2027, per motivi di anzianità (42 anni e 10 mesi, più 3 mesi di finestra contributiva compresi). Quale convenienza potrei avere aderendo ad un fondo pensione? In attesa di vostro cortese riscontro, ringrazio e saluto cordialmente. Antonio

Caro Antonio,

il vantaggio che otterresti sottoscrivendo un fondo pensione e versandovi per i cinque anni che le mancano alla pensione è legato soprattutto alla vantaggio della deducibilità fiscale, entro il limite annuo di 5.164€, per i versamenti effettuati nel fondo pensione.

Grazie a questo beneficio, ogni anno, con la dichiarazione 730, ottieni un rimborso fiscale, su quanto versato, corrispondente alla percentuale del tuo ultimo scaglione IRPEF di riferimento.

A titolo di esempio, se rientri nel terzo scaglione (attuale aliquota IRPEF del 35%) e versi nel fondo pensione 2.000€ annui, il rimborso fiscale è all’incirca di ben 700€.

Preciso che, una volta in pensione, non si è obbligati a riscattare il fondo chiedendo la prestazione ma si può scegliere di continuare a versare per sfruttare ulteriormente il beneficio della deduzione fiscale.

Chiarimenti accesso alla RITA. Claudia ci scrive

Buongiorno, ho visto su google il Vs sito con approfondimenti in merito alla R.I.T.A. e vorrei, se possibile, ricevere qualche informazione concreta in base alla mia situazione personale. Compirò a breve 50 anni e ho raggiunto circa 21 anni di contributi versati (…). Ho aderito al fondo pensione integrativo attuale nel 2017 e sarei intenzionata a lasciare il lavoro. Visto che mancano ancora molti anni al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione, però, non vorrei correre il rischio di perdere anche il diritto alla minima, se, medio tempore, dovessero intervenire nuove norme peggiorative con efficacia retroattiva.

La RITA potrebbe essere uno strumento adatto al caso mio?  Usufruendo di questo strumento, che creerebbe un ponte sino al raggiungimento dell’età della pensione, si cristallizza il diritto all’erogazione della pensione minima al compimento di 67 anni?

In caso affermativo, come devo procedere per accedere a detto strumento? Spero sinceramente che possiate fornirmi qualche chiarimento. Attendo Vs e, nel ringraziare per l’attenzione, porgo cordiali saluti. Claudia

Cara Claudia,

La R.I.T.A. è una prestazione erogabile dal fondo pensione sulla base di quanto accumulato al suo interno, in quanto tale, slegata rispetto alla pensione pubblica, che viene erogata dall’INPS sulla base della propria situazione contributiva nel regime del pensionamento pubblico.

 

La R.I.T.A. consiste, infatti, nell’erogazione frazionata di quanto accumulato nel fondo pensione dal momento della richiesta al raggiungimento dei requisiti per la pensione di vecchiaia (attuali 67 anni presso l’INPS). Rispetto a quest’ultima, però, può essere richiesta o fino a 5 anni prima (quindi attuali 62 anni) o dopo 24 mesi di inoccupazione, fino a 10 anni prima (quindi a 58 anni, con inoccupazione almeno dai 56 anni).

I requisiti anagrafici sono verificati con riferimento al momento della richiesta quando viene eseguita l’analisi della pratica da parte del Fondo pensione.

Quando e con quanto andrai in pensione?

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Fondo pensione per figli. Paola ci scrive

Salve, vorrei attivare due distinti fondi pensione per i miei due figli:

Carlo nato nel 1998 e ancora studente per almeno due anni

Valeria nata nel 1994 che ha da poco iniziato a lavorare e gode di regime fiscale ridottissimo per i prossimi 3 anni.

Ho letto tutta l’informativa sul Vs sito e vorrei essere consigliata in merito alla miglior scelta. Posso spendere 250 euro al mese per ciascuno. E’ vero che la deduzione di cui avrebbero diritto può essere congelata e fruita dopo anni? Vorrei anche capire meglio questo aspetto. Grazie, cordiali saluti. Paola

Cara Paola,

sulla base delle informazioni che ci hai indicato, sia per Carlo che per Valeria possiamo ipotizzare un orizzonte temporale lungo (maggiore di 15 anni) per il raggiungimento dell’età pensionabile (ad oggi 67 anni); in questi casi è suggeribile indirizzare la propria scelta verso comparti di investimento Azionari o Bilanciati dinamici. 

Nello specifico i comparti azionari, malgrado la maggior volatilità rispetto agli obbligazionari, nel lungo periodo (superiore a 8/10 anni) riescono tendenzialmente ad avere migliori risultati

Inoltre, la scelta del comparto d’investimento, indicata all’atto della sottoscrizione, non è mai vincolante: dopo un anno dall’adesione, qualora lo si ritenga opportuno, è sempre possibile richiederne la variazione (successivamente è sempre consentita la richiesta di variazione una volta l’anno).

In merito agli aspetti fiscali, nel caso di fondo pensione per i figli, per quanto riguarda Carlo, studente fiscalmente a carico, la deduzione di quanto versato nel fondo pensione spetta a te in qualità di genitore che versa direttamente i contributi nel Fondo Pensione del figlio; una volta che Carlo inizierà a lavorare, spetterà automaticamente a lui.

Per quanto riguarda Valeria, neo lavoratrice e non più fiscalmente a carico, il diritto alla deduzione spetterebbe direttamente a quest’ultima, se non fosse in regime agevolato come indicato; in questo caso ogni versamento effettuato non potrà essere portato in deduzione ma, di conseguenza, non sarà soggetto a tassazione quando verrà erogato.

Sempre in merito ai contributi versati sul Fondo Pensione di Valeria, è opportuno che provengano dal conto corrente di quest’ultima (non essendo a Tuo carico fiscalmente).

Per la parte relativa al recupero della deducibilità non usufruita (c.d. “congelamento”), la norma prevede un’agevolazione per l’aderente che nei primi 5 anni di iscrizione al fondo contribuisce con versamenti al di sotto dei 5.164,57€. La differenza tra versamento annuo e limite deducibile “non sfruttato” si accumula e può essere recuperata dal 6° al 20°anno di partecipazione al fondo permettendo di superare il limite ordinario di 5.164,57€. In sostanza, il limite di deducibilità potrà essere innalzato fino a 7.746,86€  per recuperare il beneficio fiscale non goduto.

Erogazione 100% capitale del fondo pensione. Angelo ci scrive

Salve, chiedo gentilmente una informazione. Sono nato nel 1945. Sono andato in pensione dopo aver compiuto 69 anni (2014).  In questi anni ho versato 5.000 euro annualmente per il fondo pensione, perché regolarmente ho sempre lavorato e tuttora lavoro come libero professionista medico ginecologo. L’Assicurazione mi dice che io non posso più versare ulteriormente nel Fondo Pensione, pena l’impossibilità di ritirare successivamente (quando smetterò di lavorare ) la somma intera versata in questi anni e dovrò necessariamente accettare una pensione. Chiedo è questo vero? Mi farebbe piacere avere una risposta competente. Vi ringrazio. Distinti saluti. Angelo

Caro Angelo,

premettiamo che non sussiste alcun limite di permanenza né di contribuzione nel fondo pensione/PIP oltre il pensionamento, come chiarito dalla stessa Covip (Commissione di vigilanza dei fondi pensione), che nei suoi “orientamenti in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252″  afferma “Resta ovviamente rimessa alla libera determinazione dell’iscritto la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato”, intendendo, quindi, che il requisito della maturazione dei requisiti di pensionamento vale solo ai fini della decorrenza.

Tuttavia, da normativa, la possibilità di ottenere l’erogazione del montante accumulato nel fondo pensione in un’unica soluzione è prevista nei soli casi in cui il capitale accumulato nel fondo pensione non superi una certa soglia nel momento in cui si va a chiedere la prestazione.

Più precisamente, è possibile ottenere la prestazione del fondo pensione al 100% in capitale solo nel caso in cui dalla conversione di almeno il 70% del capitale finale accumulato nel fondo pensione si ottenga una rendita vitalizia immediata inferiore alla metà dell’assegno sociale erogato dall’INPS.

Se il capitale accumulato nel fondo pensione è superiore alla soglia prescritta dalla normativa, la prestazione può essere erogata scegliendo una della seguenti modalità:

  • 100% rendita vitalizia (erogazione frazionata dell’intero montante accumulato nel fondo pensione);
  • 50% capitale e 50% rendita vitalizia (fino al 50% del montante accumulato viene erogato in un’unica soluzione e la percentuale residua viene erogata in rendita vitalizia).

 

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