Le risposte alle vostre domande di ottobre 2021

Tante le domande arrivate in questo appuntamento del mese di ottobre con la nostra rubrica l’Esperto risponde. Tra i temi selezionati: deducibilità fiscale, R.I.T.A. (rendita integrativa temporanea anticipata) e versamento del TFR nel fondo pensione per dipendenti pubblici. Chiarisci i tuoi dubbi sulla previdenza integrativa inviando la tua richiesta all’indirizzo email dedicato risponde@propensione.it, o direttamente ai nostri contatti o sulla nostra pagina facebook. Buona lettura!

Deducibilità del fondo pensione, quanto risparmio? Marco ci scrive

Buongiorno, se io avessi un reddito di 28.500 e quindi sarei per 500€ nello scaglione del 38%, versando nel piano pensione 4000€ annui, quanto potrei avere come rimborso in fase di dichiarazione dei redditi? dovrei calcolare il 38% di 4000€ e quindi 1.520€, che superano di gran lunga i 500€ che mi hanno portato allo scaglione del 38%, oppure devo calcolare una parte al 38% e una parte al 27%? Ringrazio in anticipo.Cordialmente, Marco.
Caro Marco, il risparmio fiscale che si può ottenere con la deducibilità fiscale del fondo pensione spesso coincide con la percentuale relativa all’ultimo scaglione di reddito di riferimento, ma non sempre, come nell’esempio da lei prospettato. Per intenderci, versando i 4.000€ nel fondo pensione, va ad abbattere l’imponibile fiscale, con conseguenti meno imposte IRPEF da versare:

In questo caso, quindi, il risparmio è leggermente inferiore rispetto al 38% di quanto versato perché, come da lei stesso rilevato, si ricade nel terzo scaglione per importi al limite con quello precedente. Resta comunque un modo immediato e semplice per comprendere la portata del risparmio fiscale della previdenza integrativa, che nella maggior parte dei casi coincide con l’ultima aliquota di riferimento.

Pensione integrativa, fa cumulo nella dichiarazione dei redditi? Rocco ci scrive

Salve, vorrei sapere se il vitalizio fa cumulo con l’assegno di pensione nella dichiarazione dei redditi. Grazie. Rocco

Caro Rocco,

la pensione integrativa del fondo pensione erogata sotto forma di rendita vitalizia e/o capitale non incide ai fini della dichiarazione dei redditi, in quanto soggetta a ritenuta a titolo d’imposta con aliquota tra il 15% e il 9% anziché ad IRPEF ordinaria. 

 

R.I.T.A. fondo pensione. Roberto ci scrive.

Buongiorno, mia moglie non ha ancora maturato i requisiti né per per la pensione di vecchiaia né per quella anticipata avendo circa 40 anni di versamenti. Leggevo un Vs. articolo sulla RITA (Rendita integrativa temporanea anticipata) e volevo porre qualche domanda:

  • Questa formula si applica a tutte le forme di previdenza complementare?  
  • Nel vostro articolo dite che la RITA permette di andare in pensione con un anticipo fino a 10 anni  grazie a quanto accumulato nel fondo pensione. Non mi sono chiari alcuni aspetti:
  1. Dal momento che io decido di utilizzare la RITA, riceverei un erogazione mensile che tenga conto del capitale maturato disponibile e degli anni di retribuzione da erogare. Quindi chi ha un capitale esiguo riceverebbe una stipendio altrettanto esiguo. Corretto?
  2. Il fatto di utilizzare la RITA mi consente di sopravvivere fino all’erogazione della Pensione di vecchiaia. In questo caso come verrebbe calcolata la retribuzione che riceverei con la Pensione di vecchiaia?

Grazie mille. Roberto.

Caro Roberto,

la R.I.T.A. (Rendita integrativa temporanea anticipata) è una prestazione prevista da qualsiasi forma pensionistica complementare, che consente di anticipare di 5 o 10 anni (a seconda dei casi) l’erogazione di quanto accumulato nel fondo pensione rispetto alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (ad esempio presso l’INPS attuali 67 anni d’età + 20 anni di contributi). 

L’anticipo di 10 anni vale solamente in caso di inoccupazione da oltre 24 mesi al momento della richiesta della R.I.T.A. Qualora non sussista questa condizione il limite di anticipo rispetto alla pensione di vecchiaia è quindi di 5 anni.

La R.I.T.A. è una prestazione del tutto slegata dalla pensione pubblica, quindi, viene erogata esclusivamente da quanto accumulato nel fondo pensione al momento della richiesta, per un periodo che va dalla richiesta stessa fino alla pensione di vecchiaia. A quel punto, la pensione di vecchiaia viene erogata dall’ente previdenziale di riferimento (es INPS) secondo le relative regole di calcolo e a seconda della situazione previdenziale di uua moglie.

Fondo pensione per giovani a carico. Roberto ci scrive

Buonasera, ho un figlio che lavora saltuariamente quindi non ha una stipendio fisso. Il tempo passa e io vorrei iniziare a pensare al suo futuro magari investendo in un fondo pensione di cui sarebbe il beneficiario. L’idea è di iniziare con dei piccoli versamenti mensili e proseguire finché mio figlio non sarà in grado di subentrarmi quando avrà un lavoro ed uno stipendio suo. Le domande sono pertanto le seguenti:

  • Il fondo selezionato dovrebbe permettermi di effettuare versamenti mensili dell’ordine  di € 100,00 – € 150,00
  • Il fondo dovrebbe poter essere riscattato anche prima della scadenza contrattuale
  • Quando sarà il momento il fondo dovrà essere re-intestato a mio figlio

Avete qualche buon suggerimento da dare? Grazie. Cordiali saluti, Roberto.

 

Caro Roberto,

premettiamo che i benefici derivanti dall’adesione al fondo pensione sono tanto maggiori quanti sono gli anni che mancano alla pensione, pertanto è sicuramente consigliabile iscrivere tuo figlio alla previdenza complementare in modo da sfruttare fin da subito l’ampio orizzonte temporale a sua disposizione.

Rispondiamo subito alla tua terza domanda facendo presente che nel caso in cui un figlio sia fiscalmente a suo carico (o eventualmente del coniuge), puoi iscriverlo come tale e allo stesso tempo avvalerti del beneficio della deducibilità fiscale di quanto versato in suo favore. Una volta non più a carico sarà sufficiente comunicarlo al fondo pensione e tuo figlio potrà procedere in autonomia con i versamenti (senza che ci sia bisogno di modificare l’intestazione).

Quanto alla prima domanda, facciamo presente che il fondo pensione garantisce totale libertà nello stabilire quanto versare e quando, compresa la possibilità di sospendere i versamenti nel caso di necessità.

Rispetto al secondo quesito, proprio aderendo da subito tuo figlio potrà godere dei benefici che derivano dall’aver maturato una certa “anzianità” nel fondo pensione come, ad esempio, la possibilità di richiedere anticipazioni in caso di acquisto/ristrutturazione prima casa (che si può chiedere dopo 8 anni di partecipazione alla previdenza integrativa) o qualsiasi altra necessità. Per quanto riguarda il riscatto totale del capitale accumulato si precisa che questo può essere richiesto solo in casi limitati come ad esempio inoccupazione, mobilità, cassa integrazione come previsto dalla normativa.

Nella scelta del fondo pensione è importante tener conto dei costi del fondo pensione, che possono incidere molto su quanto accumulato tanto più nel caso di tuo figlio il quale, vista la giovane età, ha un orizzonte temporale ampio che lo separa dalla pensione. 

TFR fondo pensione dipendente pubblico. Andrea ci scrive

Salve leggo spesso il vostro sito e avrei bisogno di un chiarimento.Sono un ragazzo di 28 anni e il prossimo mese sarà assunto come dipendente pubblico, inquadramento per il quale c’è un fondo pensione di categoria. Volevo chiedervi: devo necessariamente aderire a tale fondo pensione di categoria o posso versare il tfr ad un fondo pensione aperto/piano pensionistico individuale da me individuato?Cordiali saluti, Andrea.

Caro Andrea, 

la previdenza complementare per i dipendenti pubblici è leggermente differenziata ed è previsto l’obbligo di versare il TFR maturando nel fondo pensione di categoria, come previsto dalla normativa.

Tieni conto che puoi sempre diversificare il tuo risparmio previdenziale scegliendo di aderire ad un fondo pensione aperto / PIP versando dei contributi volontari, con totale libertà di scelta rispetto all’importo e alla frequenza dei versamenti e con la possibilità di sospenderli in caso di necessità.

Tieni presente inoltre che i fondi pensione, oltre ad essere uno strumento flessibile, presentano diversi vantaggi dal punto di vista fiscale, in particolare:

– i rendimenti ottenuti versando al fondo pensione vengono tassati con un’aliquota del 20% anziché del 26% (prevista per altri strumenti finanziari);

– quanto versato al fondo pensione è deducibile annualmente tramite la dichiarazione dei redditi.

– la tassazione finale è agevolata tra il 15%e il 9% (anziché IRPEF ordinaria tra il 23% e il 43%).

Tassazione fondi pensione aperti. Francesco ci scrive.

Buongiorno, vorrei un’informazione relativamente ai fondi pensione aperti. Mettiamo conto di un lavoratore dipendente di un’azienda (che non ha il fondo pensione di categoria) e che ha un conto corrente con all’interno solo soldi relativi al lavoro che svolge, quindi tutti soldi che sono stati tassati in busta paga con l’IRPEF, addizionali regionali ecc. Se questa persona si apre un fondo pensione e inizia a versarci ad esempio 100 euro al mese, quando poi andra’ a riscattare tutta la posizione perche’ andra’ finalmente in pensione la tassazione che varia dal 15 al 9% in base agli anni di permanenza nel fondo, avviene lo stesso?Praticamente i soldi che erano gia’ tassati in busta paga (che quindi si avevano a disposizione nel conto corrente) e che verso tramite bonifico bancario al fondo pensione, subirebbero una seconda tassazione (quella del 15-9%)? E’ un dubbio che ho e che spero riuscite a farmi chiarezza. Grazie. Cordiali saluti. Francesco.

Caro Francesco

confermiamo che, aderendo ad un fondo pensione aperto, al momento dell’erogazione finale il capitale verrà tassato con un’aliquota che va dal 15% al 9% in base al numero di anni di partecipazione alla previdenza complementare (dal quindicesimo anno di partecipazione la tassazione inizia a decrescere di 0,3 punti percentuali fino a raggiungere un minimo del 9%). La tassazione finale viene, tuttavia, applicata a fronte del beneficio fiscale della deducibilità dal reddito IRPEF, di conseguenza il tuo capitale non è soggetto ad una duplice tassazione. Quanto versato al fondo pensione, infatti, viene dedotto di anno in anno tramite la dichiarazione dei redditi con cui lo Stato le restituisce una percentuale di quanto versato corrispondente allo scaglione IRPEF di appartenenza: ad esempio, se versi al fondo pensione 1.000 € all’anno e appartieni al secondo scaglione IRPEF, che prevede l’aliquota massima del 27%, lo Stato ti restituisce ogni anno 270 € sottoforma di credito d’imposta (27% di 1.000 €). 

Nel caso in cui non dovessi dedurre una parte dei contributi (perché ad esempio hai superato il limite della deducibilità pari a 5.164,57 €) i contributi non dedotti, invece, non vengono tassati

Si precisa infine che, quella dei fondi pensione è comunque una tassazione agevolata rispetto alle normali aliquote IRPEF applicate su altri redditi di capitale, che non annullerà mai il beneficio fiscale della deducibilità (che resta sempre superiore).

Continuate a seguirci e ad inviare le vostre domande all’indirizzo e-mail dedicato risponde@propensione.it, sulla nostra pagina Facebook o semplicemente contattateci come preferite. Risponderemo ad ognuno di voi e pubblicheremo le domande più interessanti ogni mese sul nostro Magazine e sui nostri canali social.

propensione.it è a tua disposizione per trovare il fondo pensione migliore per te

Consulenza gratuita e adesione online e senza alcun costo aggiuntivo!

Ti potrebbero interessare