Regime fiscale agevolato

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Il regime fiscale dei fondi pensione è caratterizzato da un trattamento di favore rispetto alle altre forme di risparmio, in virtù della funzione sociale da essi perseguita e per compensare la riduzione progressiva delle prestazioni garantite dal sistema pensionistico pubblico.

Le agevolazioni fiscali per gli aderenti consistono sinteticamente in:

  • deducibilità dal reddito dei contributi versati al fondo entro un ammontare massimo annuo, attualmente 5.164,57€ (con conseguente riduzione del reddito imponibile del contribuente-aderente);
  • tassazione ridotta dei rendimenti finanziari prodotti rispetto a tutte le altre forme di investimento (pari al 20% anziché del 26% normalmente applicato);
  • esenzione, a scadenza, delle prestazioni pensionistiche che siano state generate da contribuzioni versate al fondo per cui, in fase di versamento, non si sia usufruito del beneficio fiscale (ossia quelle eccedenti i limiti massimi di deducibilità di cui sopra).
  • applicazione, sulla parte effettivamente imponibile delle prestazioni finali, in rendita e/o capitale, di una ritenuta, a titolo d’ imposta, con aliquota massima del 15%, ossia inferiore rispetto alle aliquote IRPEF applicate sui redditi complessivi (che vanno dal 23 al 46%);
  • riduzione dell’ aliquota del 15% di 0,30 punti percentuali per ogni anno di partecipazione ad un fondo pensione successivo al quindicesimo, nel limite di 6 punti percentuali complessivi (per gli anni di adesione precedenti al 1 gennaio 2007, la computabilità massima, ai fini delle riduzioni, è di 15 anni – vale a dire, che gli anni precedenti al 1992 non possono essere presi in considerazione).

 

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