Fondi pensione: che differenza c’è tra fondi aperti, PIP e fondi chiusi?

Il sistema di previdenza integrativa si compone di diverse tipologie di fondi pensione:
  • i fondi pensione chiusi
  • i fondi pensione aperti
  • i piani individuali pensionistici (PIP).
I fondi pensione si differenziano a seconda del soggetto che li istituisce e da chi può aderirvi.

Fondi Aperti

Pip

Fondi Chiusi

Chi li istituisce Banche, Imprese assicurative, SIM (società di intermediazione mobiliare) o SGR (società di gestione del risparmio) Imprese assicurative Contratti o accordi collettivi (anche aziendali) di lavoro
Chi può aderire Chiunque indipendentemente dalla situazione lavorativa Chiunque indipendentemente dalla situazione lavorativa Il lavoratore rappresentato dal contratto o accordo di lavoro
Che cosa sono Patrimoni autonomi e separati dal resto delle masse gestite della società che li istituisce Contratti di assicurazione sulla vita (ramo I e/o ramo III). Capitali autonomi e separati Associazioni o fondazioni
I fondi pensione aperti sono così definiti proprio in contrapposizione ai fondi pensione chiusi, dal momento che chiunque vi può aderire indipendentemente dalla propria situazione lavorativa (lavoratore dipendente, autonomo, libero professionista). Nei fondi pensione aperti il capitale versato dall’aderente viene separato dall’attività dell’istituto bancario o dell’ente che li gestisce. Quest’ultimo può essere una banca, un’impresa assicurativa, una SIM (Società di Intermediazione Mobiliare) o una SGR (Società di Gestione del Risparmio). I PIP, pur rimanendo a tutti gli effetti delle forme di pensione integrativa, sono dei contratti di assicurazione sulla vita, di ramo I (polizze tradizionali) o ramo III (cosiddette polizze Unit-linked) e sono istituiti esclusivamente da imprese assicurative. Al pari dei fondi pensione aperti, l’adesione è possibile per qualsiasi soggetto a prescindere dall’attività lavorativa svolta. Anche nei PIP il capitale versato dall’aderente costituisce un patrimonio separato dall’attività dell’impresa assicurativa che lo gestisce. Sia per i PIP che per i fondi aperti si tratta di un’importante tutela per gli aderenti, in quanto il risparmio versato rimane estraneo a qualsiasi vicenda debitoria o di fallimento del gestore. I fondi pensione chiusi sono così denominati proprio perché l’adesione è riservata ad un ambito delimitato di lavoratori. Sono, infatti, delle Fondazioni o Associazioni istituite dai contratti o accordi collettivi (anche aziendali) del lavoro, che prevedono l’adesione al Fondo pensione chiuso dei soli lavoratori che ne sono rappresentati. Ad esempio, l’adesione ad un determinato fondo chiuso è prevista per i lavoratori appartenenti alla medesima categoria produttiva come quella dei chimici, dei metalmeccanici ecc.

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Le modalità di adesione alla forma pensionistica integrativa

Fondi aperti

PIP

Fondi chiusi

Adesione individuale; Adesione collettiva per lavoratori dipendenti del settore privato; Adesione individuale Adesione collettiva

Aderire ai fondi pensione chiusi

I fondi pensione chiusi di categoria prevedono una modalità di adesione esclusivamente su base collettiva. Le categorie possono essere le seguenti:
  • lavoratori dipendenti privati (assunti a tempo indeterminato o determinato)
  • lavoratori dipendenti pubblici
  • lavoratori “atipici” assunti con le tipologie contrattuali previste dalla legge (lavoratore a tempo parziale, lavoratore intermittente) e lavoratori in somministrazione (apprendista, lavoratore accessorio)
  • lavoratori autonomi e liberi professionisti
  • lavoratori “casalinghi” (soggetti che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari di cui al d. lgs. n. 256/1996)
  • soci di cooperative

Aderire ai fondi pensione aperti

I fondi pensione aperti istituiti su iniziativa privata da banche, imprese assicurative, SGR e SIM prevedono innanzitutto un’adesione su base individuale per chiunque intenda costruirsi una pensione integrativa. E’ possibile aderire ad un fondo pensione aperto anche attraverso l’adesione collettiva di lavoratori dipendenti appartenenti ad una determinata impresa. Nei PIP, invece, l’adesione avviene esclusivamente su base individuale.

Aderire ai PIP

I PIP sono istituiti dalle Compagnie di Assicurazione e l’adesione avviene esclusivamente su base individuale.

La contribuzione al fondo pensione

La contribuzione ad un fondo pensione avviene con il versamento periodico di contributi volontari, deducibili anno per anno dal reddito dichiarato ai fini IRPEF, entro il tetto massimo di Euro 5.164,72. Nel caso di lavoratore dipendente si può aggiungere una contribuzione da parte del datore di lavoro, nel caso il contratto di lavoro lo preveda, nonché il conferimento del proprio TFR.
CONFERIMENTO DEL TFR AL FONDO PENSIONE

Fondi aperti

PIP

Fondi chiusi

Adesione individuale: facoltativa Adesione collettiva: obbligatoria Facoltativo Obbligatorio
Il TFR si può conferire al proprio Fondo pensione per intero o nella percentuale minima fissata dal contratto collettivo di lavoro di riferimento. Nel caso di adesione individuale ad un fondo aperto o ad un PIP si può decidere di aderire con o senza conferimento del TFR.

Cosa succede in caso di cambio di status lavorativo?

In caso di adesione ad un Fondo Pensione aperto o di un PIP, non cambia nulla: l’aderente può continuare a proseguire volontariamente beneficiando degli sgravi fiscali e mantenendo le tutele sottoscritte. In caso di adesione a fondi pensione chiusi, invece, lo status di lavoratore ha inevitabilmente rilevanza perché strettamente legato ad un contratto collettivo o accordo aziendale di riferimento. Nell’ipotesi in cui l’aderente cambi attività lavorativa, questo perde i requisiti partecipativi al fondo chiuso di categoria e non può più contribuirvi. A quel punto ha tre possibilità:
  • Lasciare quanto versato fino a quel momento nel fondo pensione chiuso ma senza poter contribuire e continuando a sostenere i costi di gestione.
  • Può riscattare l’intera posizione maturata con applicazione di una ritenuta fiscale del 23%.
  • Trasferire la posizione accumulata in un altro fondo pensione a sua scelta senza alcun onere fiscale. In questo modo, continua a costruirsi una pensione integrativa mantenendo i benefici fiscali sia sulle nuove contribuzioni che quelli sul capitale accumulato fino a quel momento. Importante sottolineare che l’aderente mantiene gli anni di partecipazione al fondo pensionistico. Ciò  gli permette di accedere ad alcune opzioni individuali (ad esempio la durata minima di adesione per richiedere un’anticipazione) e, soprattutto, di usufruire degli sconti percentuali sull’aliquota fiscale da applicare al momento dell’erogazione della pensione integrativa.
 

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