Modello 730: scadenza 30 settembre 2020

Mancano due settimane alla scadenza del termine per presentare il modello 730 per la dichiarazione dei redditi, fissata nel nuovo calendario fiscale per il 30 settembre 2020. Questa data vale sia per coloro che si sono affidati ad un professionista qualificato o ad un CAF tramite delega, per quest’anno attuabile anche come assistenza fiscale a distanza, oppure per chi provvede da sé all’invio online della dichiarazione precompilata, dopo averla eventualmente modificata o integrata.

Rimborsi IRPEF tra ottobre e novembre

Il modello 730 poteva essere inviato già a partire dal 14 maggio scorso e in questi casi i rimborsi IRPEF sono arrivati tra il mese di luglio e agosto. Per chi invece provvede alla trasmissione nel corso del mese di settembre, i rimborsi arriveranno tra ottobre e novembre prossimi.

Deduzione fiscale per chi ha contributo al fondo pensione

Chi è iscritto ad un fondo pensione e vi ha contribuito nel corso del 2019, può portare in deduzione quanto versato fino a ben 5.164,57 euro. Ecco alcune informazioni utili:

1. il rimborso che si ottiene dipende dal reddito imponibile IRPEF e dalla conseguente aliquota di riferimento:

  • per redditi fino a 23.000 euro, il rimborso IRPEF sarà pari al 23% di quanto versato al fondo pensione nel 2019
  • per redditi fino a 28.000 euro, pari al 27%
  • per redditi fino a 55.000 euro, pari al 38%
  • per redditi fino a 75.000 euro, pari al 41%
  • per redditi superiori, pari al 43%.

2. Il limite di 5.164,57 euro vale a persona/contribuente e resta tale:

3. Lo stesso limite può essere superato dai lavoratori alla loro prima occupazione, che a partire dal quinto anno di partecipazione al fondo pensione godono di un bonus ulteriore di 2.582,29 euro a determinate condizioni.

4. Il vantaggio fiscale della deducibilità vale anche per un pensionato ancora iscritto al fondo pensione.

5. Chi è in regime forfettario IRPEF e non può avvalersi della deducibilità, per i contributi non dedotti gode di un altro vantaggio fiscale: l’esenzione degli stessi in fase di erogazione della pensione integrativa (importante comunicarlo al gestore del proprio fondo pensione di non averli dedotti).

6. Il tetto di 5.164,57 euro vale solo ai fini fiscali e ben può essere superato da chi lo desideri: su quanto versato in eccedenza vale lo stesso vantaggio della detassazione dei contributi non dedotti in fase di erogazione.

 

Modello 730 integrativo e rettificativo in caso di errori

Come illustrato sul portale dell’agenzia delle entrate, in caso di errori bisogna distinguere tra il modello 730 rettificativo ed integrativo: nel primo caso si tratta di errori commessi da chi ha prestato l’assistenza fiscale che quindi, una volta comunicato dal contribuente, provvede ad inviare il 730 rettificativo entro il 30 novembre 2020.

Nel secondo caso si tratta di errori od omissioni commesse dallo stesso contribuente e la dichiarazione quindi necessita di integrazioni. Le modalità per procedere variano a seconda che l’integrazione sia più a favore (maggior credito o minor debito o imposta invariata)  o meno a favore (minor credito o maggior debito) del contribuente.

Nel caso di integrazione favorevole il contribuente può:

  • inviare un nuovo modello 730 completo entro il 25 ottobre 2020
  • presentare un modello redditi Persone fisiche 2020, utilizzando l’eventuale differenza a credito e richiedendone il rimborso, entro il 30 novembre, o la scadenza del medesimo modello nell’anno successivo, oppure entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Nel caso di integrazione sfavorevole il contribuente può fare altrettanto solo che la scadenza per la trasmissione nel nuovo modello 730 (correttivo in termini) è fissata al 30 novembre 2020 anziché al 25 ottobre 2020.

In ogni caso, come chiarito dall’Agenzia delle Entrate, la presentazione della dichiarazione 730 integrativa non sospende le procedure già avviate con la consegna del modello 730 precedente, quindi non fa venir meno l’obbligo di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute da parte del sostituto d’imposta (datore di lavoro o ente pensionistico).

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