Le risposte alle vostre domande di febbraio 2023

Per la rubrica l’Esperto risponde di febbraio ecco le principali domande selezionate: deducibilità del fondo pensione, fondo pensione per un figlio con “bonus” di prima occupazione e limiti di permanenza nel fondo pensione oltre la pensione.

Inviaci le tue domande a risponde@propensione.it, direttamente tramite i nostri contatti o sulla nostra pagina facebook e saremo lieti di risponderti.

Buona lettura!

Contributi fondo pensione oltre i 5.164€ annui. Nicola ci scrive

Buongiorno, in merito ai contributi eccedenti il limite annuo di deducibilità, cosa succede se io ho due Fondi Pensione ed i versamenti ai due fondi individualmente non eccedono i 5.164 ma la somma dei due eccede? Inoltre, nel computo dei versamenti totali viene considerato sia il contributo volontario che il contributo da TFR? Grazie per le informazioni. Cordiali saluti, Nicola.

Caro Nicola,

il limite annuo deducibile è di 5.164,57 € a prescindere dal numero di fondi pensione sottoscritti. A formare tale limite concorrono le sole somme versate nel fondo pensione (o nei fondi pensione) sotto forma di contributi volontari; dal limite annuo deducibile è quindi escluso il TFR (non soggetto ad irpef).

Se per esempio nel corso dell’anno (2022) hai effettuato versamenti in due fondi pensione e tali versamenti, complessivamente, superano la soglia di 5.164,57 €, la differenza tra quanto versato e il limite deducibile andrà dichiarata a uno dei gestori quale importo non dedotto. Tale comunicazione andrà trasmessa entro la fine dell’anno successivo a quello del versamento (31 dicembre 2023).

 

Fondo pensione per figlio e bonus prima occupazione. Teresa ci scrive

Buongiorno, ho letto con interesse quanto scritto sul Vs sito web circa la pensione integrativa. In particolare, vorrei dei chiarimenti su questa parte: “Se tuo figlio ha appena iniziato a lavorare, pur non essendo più fiscalmente a tuo carico, lo puoi aiutare a costruire la sua pensione integrativa versando dei contributi aggiuntivi. In questo caso, la deducibilità fiscale sarà interamente a suo favore. Trattandosi di un lavoratore di prima occupazione, inoltre, ha un vantaggio fiscale ulteriore….” Vorrei sapere se si tratta in effetti di un piano pensionistico individuale e come iscriversi a tale piano; inoltre, vorrei sapere a quanto ammonterebbero i versamenti mensili e come in pratica vengono effettuati tali versamenti da parte del figlio e da parte del genitore e come il versamento del genitore può essere dedotto dal figlio (quale documentazione occorre per il Fisco). Infine, nel caso di lavoro autonomo sussiste ugualmente il vantaggio fiscale ulteriore? Grazie. Distinti saluti. Teresa.

Cara Teresa,

ci fa molto piacere che hai apprezzato l’articolo del nostro magazine. Nel caso in cui tuo figlio sia un soggetto fiscalmente a carico, verrebbe iscritto come tale (dal genitore/legale rappresentante se minore) e quanto versato annualmente nel suo fondo pensione portato in deduzione dal genitore di cui l’aderente è a carico in sede di dichiarazione dei redditi.  

Se, invece, tuo figlio non è più fiscalmente a carico ma desideri comunque aiutarlo, può contribuire “indirettamente” al suo fondo pensione, dal momento che è consigliabile che i versamenti transitino nel conto corrente dell’aderente. Sarà l’aderente a versarli nel fondo pensione potendo così beneficiare della deduzione fiscale. 

 Quindi, i soli a poter beneficiare della deducibilità fiscale, entro il limite annuo di 5.164,57 €, sono:

  • aderente al fondo pensione/PIP se l’aderente non è fiscalmente a carico;
  • legale rappresentante se l’aderente è fiscalmente a carico.

Quanto al beneficio fiscale per il lavoratore di prima occupazione, la normativa non fa distinzione tra dipendente o autonomo, da intendersi in generale come lavoratore privo di una posizione contributiva pubblica prima dell’adesione al fondo pensione stesso. Se sussiste questo requisito e tuo figlio, nei primi 5 anni di iscrizione, contribuisce al di sotto dei 5.164,57€, la differenza tra versamento annuo e limite deducibile “non sfruttato” si accumula e può essere eventualmente sfruttato dal 6° anno entro i 20 anni successivi al fine di poter eccezionalmente superare il limite ordinario di 5.164,57 euro. In sostanza, avrà un beneficio maggiore di 2.582 euro ogni anno se decide di effettuare versamenti oltre la soglia ordinaria. (ES. versa 7.000€, può eccezionalmente portarli in deduzione. Versa 3.000€, dedurrà l’effettivo importo versato, senza alcuna differenza rispetto al beneficio ordinario).

Quanto ai versamenti, che vanno effettuati al fondo pensione/PIP tramite bonifico o SDD (addebito automatico su conto corrente), non è previsto alcun vincolo: l’aderente sceglie in totale libertà quanto versare e con che frequenza. Questa scelta è sempre modificabile nel tempo ed è compresa la possibilità di sospendere i versamenti.

 

Deducibilità fondo pensione libero professionista. Antonio ci scrive

Buongiorno, in merito alla deducibilità fiscale ottenuta attraverso l’adesione ad un fondo pensione chiedo, se il libero professionista (con partita iva) goda allo stesso modo del risparmio fiscale come un lavoratore dipendente oppure no. Comprendo che abbassa l’imponibile fiscale ma poi, in termini pratici, se non passa ad altra fascia di reddito più bassa genera comunque un risparmio fiscale? Grazie Antonio

Caro Antonio,

il libero professionista, se in regime IRPEF ordinario, beneficia della deducibilità fiscale allo stesso modo del lavoratore dipendente, ossia con abbattimento del reddito imponibile e conseguente ricalcolo delle imposte dovute. Per esempio, se il reddito è di 70.000€ annui lordi e si versano 5.000€ nel fondo pensione, l’IRPEF è calcolata su 65.000€, con un risparmio di 2.150€ (in questo caso coincidente con l’ultima aliquota di riferimento, ossia 43% di 5.000€).

Non può beneficiarne il libero professionista in regime forfettario, dal momento che è già un regime fiscale agevolato per il quale non valgono le detrazioni/deduzioni previste per il regime ordinario. In questi casi di mancata deduzione si consiglia di dichiarare i contributi versati al fondo pensione come non dedotti. Tale comunicazione serve a fare in modo che il fondo pensione escluda quanto versato e non dedotto dall’applicazione dell’aliquota finale (15% / 9%) e va fatta al fondo pensione entro la fine dell’anno successivo a quello del versamento (es. versamento 2023 non dedotto in sede di dichiarazione dei redditi 2024, da dichiarare entro dicembre 2024).

Ad ogni modo, suggeriamo di verificare sempre la propria situazione con il proprio commercialista di riferimento o professionista abilitato.

Limiti permanenza nel fondo pensione. Vincenzo ci scrive

Buongiorno Volevo cortesemente sapere informazioni in merito a quanto segue. Nel 2014 ho sottoscritto un Piano individuale pensionistico di tipo assicurativo (PIP) e nel 2018 sono andato in pensione di vecchiaia per raggiunti limiti di età. Considerato che sto continuando a versare importi nel predetto Pip, la mia domanda è: fino a quando posso continuare a versare? Qualcuno mi ha parlato di 5 anni dopo il pensionamento. Grazie dell’attenzione. Vincenzo.

Caro Vincenzo,

non sussiste alcun limite di permanenza nel fondo pensione/PIP oltre il pensionamento, come chiarito dalla stessa Covip (Commissione di vigilanza dei fondi pensione), che nei suoi “orientamenti in merito alla decorrenza delle prestazioni pensionistiche di cui all’art. 11, comma 2, del decreto legislativo 5 dicembre 2005 n. 252″  afferma “Resta ovviamente rimessa alla libera determinazione dell’iscritto la scelta del momento in cui esercitare concretamente il diritto maturato”, intendendo, quindi, che il requisito della maturazione dei requisiti di pensionamento vale solo ai fini della decorrenza.

I cinque anni a cui forse ti riferisci, invece, sussistono come ulteriore requisito al pensionamento per poter accedere alla pensione integrativa, ossia almeno 5 anni di permanenza nel sistema di previdenza integrativa.

 

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