Legge di bilancio 2022: riforma fiscale e pensioni

Tra le novità più rilevanti introdotte con la legge di bilancio 2022 c’è senz’altro la riforma fiscale, in particolare dellIRPEF.

Con una rimodulazione e semplificazione, al fine di garantire una maggiore equità, sono stati introdotti i seguenti cambiamenti:

  • da cinque scaglioni di reddito, si è passati a quattro
  • l’aliquota del 27% è stata ridotta al 25% 
  • l’aliquota del 38% è stata ridotta al 35%
  • è stata eliminata l’aliquota del 41%
  • sono state conseguentemente modificate le soglie di alcuni scaglioni.

Altre novità poi in tema di detrazioni, “Ex bonus Renzi” e introduzione dell’assegno unico universale.

Decisamente più timidi gli interventi in tema di pensioni, riforma di fatto rimandata al prossimo anno. A riguardo, Quota 100 è stata in sostanza prorogata, insieme ad Ape sociale e Opzione donna, per un altro anno con solamente una modifica all’età anagrafica richiesta, che passa da 62 a 64 anni + 38 anni di contributi. Da qui, quindi, la rinnovata combinazione “Quota 102”.

Riforma IRPEF 2022

Per comprendere appieno le modifiche apportate con la riforma fiscale 2022 può essere utile un confronto con quanto previsto fino al 31 dicembre 2021 e quanto invece è in vigore dal 1° gennaio 2022, con delle conseguenze immediate, quindi, nelle buste paga dei lavoratori dipendenti. 

Come anticipato gli scaglioni di reddito sono passati a quattro, prevedendo direttamente un’unica aliquota del 43% per i redditi superiori ai 50.000 euro e con la soppressione della fascia intermedia per la quale era prevista l’aliquota del 41% (fino ai 75.000 euro). Le aliquote del 27% e del 38% sono state ridotte rispettivamente al 25% sempre fino a 28.000€ e al 35% fino a 50.000 euro (anziché 55.000 euro).

Come previsto dal riformato art. 13 del TUIR, sono state aumentate le detrazioni per la produzione di reddito, a fronte però della conferma del “Bonus 100€” solo per redditi fino ai 15.000 euro e non più fino ai 28.000 euro. Eccezionalmente, sopra i 15.000 euro e non oltre i 28.000 euro spetta il trattamento integrativo se la somma di una serie di detrazioni (come per familiari a carico o interessi passivi ed oneri accessori pagati a seguito di prestiti o mutui agrari) supera l’importo dell’IRPEF lorda.

Inoltre, è stata prevista una decontribuzione INPS a carico del lavoratore dipendente con una retribuzione sotto i 35.000 euro annui lordi, con uno sconto dello 0,8%. L’aliquota previdenziale normalmente a carico del lavoratore, quindi, scende dal 9,19% all’8,39%.

L’assegno unico universale 

La riforma fiscale varata con la legge di bilancio 2022 ha introdotto un’altra importante novità, l’assegno unico universale previsto in un’unica soluzione in luogo degli assegni al nucleo familiare (il premio alla nascita o all’adozione; l’assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori; gli assegni familiari ai nuclei familiari con figli e orfanili; l’assegno di natalità o Bonus bebè) e delle detrazioni per i figli a carico (sotto i 21 anni d’età). 

Come chiarito da Giuseppe Buscema, esperto della Fondazione Studi Consulenti del lavoro, durante la trasmissione del 7 gennaio scorso di Due di denari di Radio24, la misura non sostituisce, invece, le detrazioni per il coniuge e per i figli a carico con un’età superiore ai 21 anni (purché percepiscano eventualmente un reddito annuo lordo inferiore agli 8.000 euro lordi).

A riguardo, inoltre, le novità più rilevanti sono:

  • l’assegno non è più liquidato dal datore di lavoro in busta paga, ma direttamente dall’INPS (a partire da marzo 2022)
  • a differenza degli assegni al nucleo familiare, non è riservato ai lavoratori dipendenti ma può essere richiesto anche da lavoratori autonomi (già da luglio 2021, c.d. assegno ponte), pensionati, non lavoratori o da percettori del reddito di cittadinanza (con un ridimensionamento), con cui infatti risulta compatibile.

Come chiarito anche dall’INPS, per le domande per l’assegno unico universale, da rinnovare ogni anno, presentate dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022 il pagamento è previsto a marzo, mentre per le domande presentate successivamente il pagamento sarà effettuato il mese successivo. Inoltre, chi presenta la domanda entro il 30 giugno 2022 avrà comunque gli arretrati da marzo e per i nuovi nati l’assegno unico decorre dal settimo mese di gravidanza.

Nulla cambia, invece, per gli oneri deducibili, tra cui i contributi versati alla previdenza integrativa, inclusi per soggetti fiscalmente a carico. Semmai, potrà cambiare l’ammontare del rimborso fiscale che si otterrà nella dichiarazione del 2023 in base allo scaglione di reddito IRPEF di appartenenza per quanto versato nel corso del 2022.

Ecco un esempio: 

Se per esempio il reddito annuo lordo è sia nel 2021 che nel 2022 di 35.000 euro e si versano 2.000 euro annui nel fondo pensione, rispettivamente entro il 31 dicembre 2021 e 31 dicembre 2022, in sede di dichiarazione dei redditi dell’anno successivo si ottiene un rimborso IRPEF di 760 euro quando l’aliquota marginale di riferimento è pari al 38% e di 700 euro quando l’aliquota scende al 35%. Nel frattempo, però, nel corso del 2022 si pagano meno imposte a seguito della riforma IRPEF che ha ridotto alcune aliquote.

Pensioni 2022: Quota 102, Ape sociale e Opzione donna

Sul fronte delle possibilità di pensionamento nel 2022, la legge di bilancio ha introdotto poche novità.

Come anticipato, la prima riguarda la possibilità di andare in pensione con Quota 102, cioè, se si raggiungono 64 anni d’età e 38 anni di contributi entro il 31 dicembre 2022

Salvo aumentare di due anni l’età anagrafica richiesta, in questo modo è stata prorogata Quota 100, evitando il cosiddetto “scalone” di cinque anni rispetto ai requisiti per la pensione di vecchiaia (attuali 67 anni presso l’INPS). 

Quota 102, infatti, prevede le stesse regole di accesso e i medesimi divieti di cumulo di Quota 100. Spetta quindi ai lavoratori dipendenti privati iscritti al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD), ai lavoratori autonomi iscritti nelle diverse gestioni speciali e separata sempre presso l’INPS, nonché ai lavoratori dipendenti pubblici e privati iscritti nelle forme esclusive o sostitutive dell’AGO. Resta valido, inoltre, il regime di cumulo, con esclusione dei contributi versati nelle casse professionali.

Con il messaggio n.97 del 10 gennaio appena trascorso, l’INPS ha comunicato le modalità di presentazione della domanda di pensione con Quota 102, tramite il proprio servizio online, ma è possibile anche con i servizi di Contact center, patronati e intermediari abilitati. 

In vigore per un’altro anno e con gli stessi requisiti anche Opzione Donna, che permette il pensionamento alle lavoratrici dipendenti e autonome che entro il 31 dicembre 2021 hanno raggiunto rispettivamente un’eta’ pari o superiore a 58 anni e 59 anni e che abbiano maturato almeno 35 anni di contributi

Prorogata fino al 31 dicembre 2022 anche l’APE sociale che prevede il pensionamento a 63 anni d’età e con almeno 30 o 36 anni di contributi ai lavoratori che oltre ad aver cessato l’attività si ritrovino in una della quattro situazioni di bisogno previste: (1. disoccupazione, 2. assistenza a familiari (caregivers), 3. disabilità, per le quali sono richiesti 30 anni di contributi e 4. lavori usuranti per i quali sono necessari invece 36 anni di contributi).

La legge di bilancio 2022 ha però introdotto due novità: 

  • nel caso di lavoratori disoccupati per licenziamento, anche consensuale a seguito di una procedura di licenziamento economico, o di dimissioni per giusta causa, non sono più richiesti i tre mesi (o più) dalla conclusione della fruizione della NASPI
  • è stata estesa la platea di destinatari,facendo rientrare altre categorie di lavori gravosi, con contestuale riduzione del requisito contributivo a 32 anni (anziché 36); in particolare:  “Per gli operai edili, come indicati  nel contratto collettivo nazionale  di  lavoro  per  i  dipendenti  delle imprese edili ed  affini,  per  i  ceramisti  (classificazione  Istat 6.3.2.1.2) e per  i  conduttori  di  impianti  per  la  formatura  di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)  il requisito dell’anzianità contributiva (…) è di almeno 32 anni”.

 

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