Pensione integrativa

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Trattamento corrisposto dalla forma pensionistica complementare in presenza dei requisiti di accesso alle prestazioni nel regime di previdenza obbligatoria di appartenenza dell’iscritto, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

Può essere erogata in forma di rendita oppure parte in rendita e parte in capitale (fino al massimo del 50 per cento del montante finale accumulato).

Se la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70 per cento del montante finale è inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale, la prestazione può essere fruita interamente in capitale.

Può essere anticipata di 5 anni (fino ad un massimo di 10 anni a discrezione del Fondo), rispetto alla maturazione dei requisiti di accesso al pensionamento previsti dal regime obbligatorio di appartenenza, qualora l’aderente sia inoccupato da almeno 24 mesi o sia stato riconosciuto invalido permanente con riduzione della capacità lavorativa a meno di 1/3.

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