Ritenuta a titolo d’imposta

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Somma trattenuta dal reddito all’atto del suo pagamento ad opera di chi lo eroga, ossia il sostituto d’imposta. Rappresenta, quindi, una ritenuta a titolo di acconto dell’IRPEF (imposta sul reddito delle persone fisiche) dovuta dai percepienti il reddito medesimo, per il quale non sussiste obbligo di dichiarazione.

La pensione integrativa, rientrando nei redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente, è soggetta, per la parte imponibile, ad una ritenuta a titolo d’imposta, ma con aliquota agevolata rispetto all’IRPEF: del 15% massimo distinato a scendere fino al 9% dopo il quindicesimo anno di partecipazione al fondo pensione (contro le normali aliquote IRPEF applicate sui redditi complessivi, che vanno dal 23% al 43%).

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