Le risposte alle vostre domande di novembre 2021

Manca poco alla fine dell’anno e per l’appuntamento di novembre della rubrica l’Esperto risponde non potevano mancare domande in tema di deducibilità fiscale della previdenza integrativa. Tra gli argomenti scelti per voi anche: adesione per pensionati, disoccupati e la  R.I.T.A. del fondo pensione.

Mandaci la tua richiesta all’indirizzo email dedicato risponde@propensione.it, direttamente ai nostri contatti o sulla nostra pagina facebook e saremo felici di chiarire i tuoi dubbi.

Buona lettura!

Deducibilità fiscale fondo pensione, quando ottengo il rimborso? Ornella ci scrive.

Salve, se mi iscrivo al fondo pensione quando ottengo il rimborso della deducibilità fiscale? Grazie mille. Ornella.

Cara Ornella,

quanto versato annualmente al fondo pensione entro il limite annuo di 5.164,57 euro può essere dedotto dal reddito imponibile con la dichiarazione dei redditi dell’anno successivo

Quindi, per intenderci, quanto versato nel fondo pensione nel corso del 2021, entro fine dicembre, lo deduco nella dichiarazione dei redditi 2022, ottenendo di conseguenza il rimborso fiscale previsto.

Figlio inoccupato, può aderire ad un fondo pensione? Feliziano ci scrive

Buonasera, vorrei cortesemente sapere se mio figlio, attualmente disoccupato può aprire un fondo pensionistico integrativo e se sì, con quali modalità. In attesa di una vostra risposta Vi saluto cordialmente. Feliziano.

Caro Feliziano,

confermiamo che l’adesione al fondo pensione è aperta a tutti, lavoratori e non lavoratori, purché si scelga di sottoscrivere un fondo pensione aperto o un piano individuale pensionistico. Nel caso in cui tuo figlio sia fiscalmente a tuo carico (o eventualmente del coniuge), puoi iscriverlo al fondo pensione come tale e allo stesso tempo avvalerti del beneficio della deducibilità fiscale di quanto versato in suo favore.

Una volta aderito, il fondo pensione da la possibilità, tramite versamenti volontari totalmente liberi sia in termini di importo sia in termini di frequenza, di accumulare un capitale che viene erogato al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento (fatta salva la possibilità di richiedere anticipazioni, quella di chiederne il riscatto prima della pensione e la RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata). In questo modo si va creare una sorta di “pensione di scorta” da affiancare a quella pubblica.

Nella scelta del fondo pensione è molto importante considerare i costi che vengono applicati dal gestore essendo la variabile che incide maggiormente su quanto accumulato, tanto più nel caso manchino diversi anni alla pensione.

Posso avere più fondi pensione? Maurizio ci scrive

Buongiorno, ho bisogno di una informazione. Ho già un fondo pensione di categoria. La mia domanda è se ha senso avere 2 fondi pensione perché così alla scadenza potrei riscattare entrambi i montanti al 100% non facendo cumulo? In questo caso la deducibilità vale lo stesso? Cordiali saluti. Maurizio

Caro Maurizio,

i vantaggi che otterresti affiancando al tuo fondo pensione di categoria un fondo pensione aperto sono i seguenti:

flessibilità dei versamenti. Il fondo pensione aperto ti consente di effettuare versamenti in totale libertà sia in termini di importo sia in termini di frequenza, consentendo al tempo stesso di ottimizzare il beneficio fiscale della deducibilità;

– avendo due fondi pensione confermiamo che aumenterai la probabilità di poter richiedere per entrambi l’erogazione della pensione integrativa al 100% in capitale. I rispettivi capitali non fanno cumulo tra loro ed è quindi più agevole restare sotto la soglia prescritta dalla normativa (ossia, possibilità di ottenere la prestazione al 100% in capitale solo nel caso in cui dalla conversione di almeno il 70% del capitale finale accumulato nel fondo pensione si ottenga una rendita vitalizia immediata inferiore alla metà dell’assegno sociale erogato dall’INPS).

Come detto, la deducibilità fiscale vale lo stesso nel limite complessivo di 5.164,57 euro annui, perché vale a persona/contribuente essendo riferito al reddito IRPEF da abbattere.

R.I.T.A. del fondo pensione, anche il TFR è incluso? Vincenzo ci scrive

Salve, complimenti per gli articoli sempre esaustivi, volevo avere delucidazioni riguardo un fatto. Aderendo per più di 5 anni eventualmente al Fondo pensione di categoria (per dipendente pubblico), e volendomi in futuro ritirare 5 anni prima o se dovessi rimanere senza lavoro 10 anni prima del pensionamento o altro, volevo sapere se la pensione integrativa anticipata (RITA) verrebbe calcolata sul montante versato dal Datore Lavoro più da me in quanto lavoratore e basta o verrebbe conteggiato anche il TFR in questo montante complessivo? E quanto dovrebbe ammontare minimo la “pensione” mensile, c’è un minimo che deve superare per essere erogata (tipo un po’ di più della pensione sociale)? Sicuro di una delucidazione a riguardo, ringrazio e saluto. Vincenzo 

Caro Vincenzo,

grazie mille, ci fa piacere ricevere il tuo apprezzamento. 

Premettiamo che i fondi pensione negoziali, tra cui quelli per dipendenti pubblici, non rientrano tra quelli da noi collocati quindi consigliamo sempre di rivolgersi al proprio fondo pensione per qualsiasi necessità e per un riscontro certo.

Ad ogni modo, da quanto ci risulta, nel computo del montante da cui erogare la R.I.T.A. – rendita integrativa temporanea anticipata del fondo pensione, dovrebbe essere incluso anche il TFR, oltre ai contributi propri e del datore di lavoro. Infatti, il TFR viene escluso esplicitamente nel caso delle anticipazioni, come risulta dal relativo “DOCUMENTO SULLE ANTICIPAZIONI” dove all’Articolo 2. “Condizioni per ottenere l’Anticipazione per i dipendenti pubblici” viene prescritto “L’Anticipazione dei contributi accumulati (con esclusione della quota del TFR virtuale e dell’eventuale quota virtuale pari all’1,5% della base contributiva vigente ai fini TFS), può essere concessa dal Fondo esclusivamente nei seguenti casi (…)”.

Nel caso della RITA, oltre a non essere escluso esplicitamente il TFR nel relativo “DOCUMENTO INFORMATIVO SULLE CARATTERISTICHE DELLA RITA “, il rapporto di lavoro si interrompe per cessazione dell’attività, di conseguenza il lavoratore ha diritto a ricevere il TFR accumulato “virtualmente” nel fondo pensione fino al quel momento, in questo caso sotto forma di RITA (al pari di quanto accadrebbe per l’erogazione della pensione integrativa).

Infine, non viene prescritto un ammontare minimo per poter ottenere la R.I.T.A., ma solo un frazionamento preferibilmente mensile, o al massimo trimestrale. 

(Un limite in tal senso, riferito proprio all’assegno sociale INPS si riferisce alla diversa possibilità di ottenere eccezionalmente il 100% di quanto accumulato in capitale anziché per almeno il 50%rendita-50%capitale, ovvero 100%rendita, se appunto la rendita vitalizia che si ottiene convertendo il 70% del capitale accumulato nel fondo pensione è inferiore alla metà dell’ammontare dell’assegno sociale INPS.).

Pensionato di 62 anni con Quota 100, quali limiti per un fondo pensione? Luciano ci scrive

Buongiorno, vorrei sapere, per cortesia, i limiti per l’iscrizione ad un Fondo Pensione (per beneficiare della detrazione IRPEF….). Io e mia moglie siamo nella seguente situazione:

– entrambi pensionati “quota 100”

– 62 e 62 anni

Grazie, saluti. Luciano

Caro Luciano,

può aderire alla previdenza complementare anche il pensionato titolare di una pensione anticipata (come “quota 100”) a condizione che l’adesione avvenga almeno un anno prima del compimento dell’età richiesta per la pensione di vecchiaia nel regime di previdenza obbligatoria a cui appartiene (attuali 67 anni presso l’INPS).

Nel vostro caso, quindi, confermiamo la possibilità di aderire alla previdenza complementare e sfruttare i benefici della deduzione fiscale, al pari dei lavoratori, nel limite ordinario di 5.164,57 annui.

Continuate a seguirci e ad inviare le vostre domande all’indirizzo e-mail dedicato risponde@propensione.it, sulla nostra pagina Facebook o semplicemente contattateci come preferite. Risponderemo ad ognuno di voi e pubblicheremo le domande più interessanti ogni mese sul nostro Magazine e sui nostri canali social.

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